REGIONE LAZIO

(GU Parte Seconda n.288 del 10-12-1994)

      Estratti della deliberazione n. 4263 di cui al processo verbale
 della seduta del 3 luglio 1984.
    LA GIUNTA REGIONALE DELIBERA
    Art. 1.
      Salvo i diritti dei terzi e' concessa alla ditta Rossetti
 Francesco di derivare mod. 0,01 (l/s 1) di acqua dalla falda idrica
 sotterranea in localita' via Collatina, 400 del comune di Roma per
 uso industriale.
    Art. 2.
      La concessione e' accordata per la durata di anni 30 (trenta) a
 decorrere dal 1 gennaio 1971, subordinatamente alla stretta
 osservanza degli obblighi e condizioni contenuti nel disciplinare n.
 43 di rep. del
    7 maggio 1982 e verso il pagamento dei canoni annui.
    Il presidente: Panizzi Gabriele
    Il segretario: dott. S. Guccione.
    ESTRATTO DEL DISCIPLINARE
    N. 43 dei rep. del 7 maggio 1982
    Art. 6.
    Garanzie da osservare
      La ditta concessionaria dovra', a sua cura e spese, eseguire e
 mantenere tutte le spese che di rendessero necesarie, in dipendenza
 della derivazione accordatele e per il buon regime della falda
 idrica.
      La responsabilita' ed il risarcimento di qualunque danno che si
 verificasse a terzi, fara' carico esclusivamente alla ditta
 concessionaria.
    Roma, 26 settembre 1994
    Il dirigente del settore: ing. G. Amendola.
C-24693 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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