(GU Parte Seconda n.189 del 13-8-1991)

      Il sig. Spezzaferro Giovanni con ricorso notificato al comune di
 Messina e ad alcuni controinteressati il 21 e 22 maggio 1991,
 pendente innanzi al T.A.R. Sicilia - II Sezione di Catania sub il n.
 620/91 reg. ric., ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva, della
 delibera del Consiglio comunale di Messina del 28 febbraio 1991, n.
 11/C, con cui si approva la graduatoria dei concorrenti idonei al
 concorso pubblico per titoli indetto con la delibera n. 148/C del 28
 marzo 1988 per il conferimento di 290 posti di 'Operaio Nettezza
 Urbana', terza qualifica funzionale, ex D.P.R. n. 268/87,
 limitatamente al punteggio (16.198 p.) attribuito al ricorrente nella
 predetta graduatoria e al conseguente ordine di collocamento nella
 stessa (1.168 posto).
    Con il ricorso in questione sono stati dedotti i seguenti motivi:
    1) violazione e falsa applicazione dell'art. 3, terzo comma, let-
      tera a) ed il successivo art. 7, settimo comma, della L.R. n.
 2/88. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1363 C.C. e dell'art.
 10, primo comma, lettera a) della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
 Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e per manifesta
 ingiustizia e disparita' di trattamento. Con tali motivi il
 ricorrente si lamenta della mancata valutazione della sua anzianita'
 d'iscrizione al collocamento in prima classe documentata con il
 certificato storico di disoccupazione;
      2) violazione e falsa applicazione dell'art. 6, primo comma,
 D.P.R. n. 678/57 e dell'art. 14 della legge n. 15/68. Violazione e
 falsa applicazione dell'art. 3, terzo comma, lettera a) e del
 successivo art. 7, settimo comma, della L.R. n. 2/88. Violazione e
 falsa applicazione dei criteri di valutazione di cui al n. 1, lettere
 a) e b) della tabella allegata al D.P.C.M. n. 392/87. Eccesso di
 potere per difetto assoluto di motivazione. Con tali motivi si deduce
 l'erronea attribuzione del punteggio relativo al carico familiare per
 l'omessa valutazione del certificato storico di disoccupazione della
 moglie esibito in fotocopia debitamente autenticata.
      In adempimento dell'ordinanza n. 62 del 28 giugno 1991, con cui
 il T.A.R. Sicilia, Sezione II di Catania, rinviando la trattazione
 della sospensiva all'udienza del 25 ottobre 1991, ha autorizzato
 l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami senza
 l'indicazione nominativa dei controinteressati, si notifica quanto
 sopra a tutti i concorrenti collocatisi in graduatoria in posizione
 piu' favorevole di quella del ricorrente.
    Messina, 19 luglio 1991
    Avv. Palma Bonfiglio.
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