Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Costruzione Interporto Chieti-Pescara
Bando di gara per la licitazione privata per l'appalto dei
lavori di costruzione dell'Interporto Chieti-Pescara in localita'
Manoppello Scalo (PE) (prima fase - primo intervento funzionale),
approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 5690 del 24 novembre
1995.
1.a) Soggetto appaltante: Interporto Val Pescara S.p.a. con sede
legale in S. Giovanni Teatino (CH) alla via Nazionale Tiburtina n.
107 ed uffici operativi in Pescara alla via Conte di Ruvo n. 22/24
(tel.-fax: 085/65857), concessionario della Regione Abruzzo.
1.b) Il presente bando e' stato inviato all'Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali della CEE in data 1. febbraio 1996.
l.d) Le opere saranno realizzate nel Comune di Manoppello,
localita' Scalo; l'appalto comprende la realizzazione delle seguenti
opere:
1) palazzina a tre piani destinata a Centro Servizi con
cubatura complessiva fuori terra di circa mc. 9.000;
2) n. 4 capannoni destinati a magazzini per trasporti
ferrogomma e tutto-gomma, aventi cubatura complessiva di circa mc.
155.000;
3) opere stradali e piazzali interni, nonche' raccordi stradali
con la viabilita' principale pubblica;
4) impianti ferroviari interni consistenti nell'esecuzione di
un fascio di binari di riordino ed il relativo collegamento con il
modulo intermodale ed il modulo di trasporto misto;
5) relative infrastrutture, impianti ed allacci.
L'importo dell'appalto ammonta a lire 38.741 milioni ed e' cosi'
suddiviso:
lavori categorie prevalenti:
edifici civili ed industriali (cat. 2) lire 21.146 milioni;
costruzioni stradali e rilevati ferroviari (cat. 6) lire
15.948 milioni;
lavori opere scorporabili, ai fini della ammissione alla gara
delle associazioni temporanee di imprese di tipo verticale:
lavorazioni speciali del binario (cat. 9b) lire 1.647 milioni.
Le categorie A.N.C. richieste ai sensi dell'art. 23 del Dec.
Leg.vo 406/91, alla luce della complessita' delle opere da
realizzare, come si evince anche, dal progetto, sono le seguenti:
categorie prevalenti:
cat. 2 importo illimitato;
cat. 6 importo lire 15.000 milioni;
categoria opera scorporabile: cat. 9b importo lire 1.500 milioni.
1.e) Il tempo previsto per l'esecuzione dell'appalto e' di
settecentotrenta giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data
del verbale di consegna.
1.i) L'aggiudicatario dovra' costituire nei modi di legge una
cauzione definitiva, in denaro o titoli di Stato, ovvero costituita
mediante polizza fidejussoria di tipo cauzionale con clausola di
pagamento a prima richiesta, per un importo pari al 10% dall'importo
contrattuale dei lavori.
1.l) L'opera e' finanziata dalla Regione Abruzzo a valere sul
'Programma Operativo Abruzzo 1994-1996 relativo al FERS' approvato
dalla Commissione delle Comunita' Europee.
Il corrispettivo sara' erogato a mezzo dell'anticipazione di
legge e con S.A.L. secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale
d'Appalto.
In ogni caso tutti i pagamenti comunque dovuti all'Appaltatore
saranno liquidati solo successivamente alla ricezione da parte della
Societa' Appaltante delle corrispondenti somme erogate dalla Regione
Abruzzo, senza che l'appaltatore possa avanzare alcuna richiesta di
interessi o indennizzi per il ritardato pagamento, al di fuori.di
quelli corrispondenti agli interessi che saranno eventualmente
riconosciuti alla Interporto dalla Regione Abruzzo.
Ai sensi dell'art. 26 della legge 109/94 e successive modifiche
ed integrazioni non e' ammesso procedere alla revisione prezzi e non
si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile; si
applica il prezzo chiuso in conformita' a quanto stabilito dallo
stesso art. 26.
1.k) Sono ammesse a partecipare alla gara imprese oltre che
singolarmente, anche riunite in associazione temporanea ed in
consorzio e consorzi di cooperative di produzione e lavoro, ai sensi
dell'art. 22 del D.L.vo n. 406/91.
Ciascuna impresa riunita o consorziata dovra' presentare le
dichiarazioni del successivo punto 6.
I requisiti di cui al successivo punto 6 lett. c), d), e) ed f)
dovranno essere posseduti dalla capogruppo ovvero da una consorziata
almeno nella misura del 40% e la restante parte cumulativamente dalla
o dalle altre candidate, ciascuna almeno per il 10% di quanto
richiesto comulativamente.
In ogni caso i predetti requisiti dovranno essere posseduti
nella misura del 100% dall'intero Raggruppamento o Consorzio.
Le imprese singole o le imprese riunitesi in associazione
temporanea in possesso dei requisiti possono associare altre imprese
a norma dell'art. 23 comma 6 Dlgs. 406/91 a condizione che i lavori
da eseguire da quest'ultime non superino il 20% dell'importo
complessivo dei lavori oggetto dell'appalto. Per tali eventuali
associate dovranno essere indicate le quote di lavori che eseguiranno
ed allegare solo le dichiarazioni di cui al punto 6 lett. a), i) ed
una dichiarazione di iscrizione all'A.N.C. per importo adeguato alla
propria quota di lavori.
Nei casi previsti dall'art. 35 legge 109/94 si applichera' la
Circolare Min. LL.PP. 2 agosto 1985 n. 382. Gli interessati dovranno
produrre, in caso di aggiudicazione; l'ulteriore documentazione che
sara' loro richiesta. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma
3, della L.R. 3 aprile 1995 n. 32 non potranno partecipare alla gara
persone giuridiche private che abbiano parte o cointeressenze nella
Societa' Interporto Val Pescara S.p.a.
1.m) Gli offerenti avranno facolta' di svincolarsi dall'offerta
qualora l'aggiudicazione non intervenga entro centoventi giorni dalla
data ultima di presentazione delle offerte.
1.n) In sede di offerta dovranno essere indicate ai sensi
dell'art. 34 del D.L.vo 406/91 le opere che il concorrente si riserva
di subappaltare e le eventuali imprese subappaltatrici che
eseguiranno i lavori ad alta specializzazione di cui al D.M. LL.PP.
del 31 marzo 1992 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14
aprile 1992.
E' fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere alla
Societa' appaltante entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatore, copia delle
fatture quietanziate relative ai suddetti pagamenti con l'indicazione
delle ritenute a garanzia effettuate.
1.o) Non sono ammesse offerte in aumento.
1.p) Si procedera' all'aggiudicazione solo qualora siano
presenti almeno due offerte valide.
1.g) Le imprese non iscritte all'ANC e stabilite in altri Stati
membri della CEE sono tenute a presentare le attestazioni previste
agli articoli 18 e 19 del D. L.vo n. 406/1991.
1.s) Non e' stata effettuata la comunicazione di preinformazione
di cui all'art. 12 comma 1 del D.L.vo n. 406/1991.
1.t) Le offerte ritenute basse in modo anomalo (in base ai
criteri che saranno indicati nella lettera d'invito) saranno
assoggettate a verifica, in conformita' di quanto previsto dall'art.
21 della legge 2 giugno 1995 n. 216. Non si fara' comunque ricorso
alla esclusione automatica. Saranno indicate nella lettera di invito
le voci di prezzi in relazione alle quali dovranno essere fornite,
unitamente all'offerta, le giustificazioni di cui al citato art. 21.
2. L'appalto sara' aggiudicato ai sensi dell'art. 21 comma primo
della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni con il
criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi, comprensivo delle
opere a misura e delle opere a corpo.
Il contratto d'appalto sara' stipulato a corpo ed a misura ai
sensi dell'art. 19 comma 4 della citata legge.
4. Per essere invitati a partecipare alla gara dovra' essere
presentata domanda in bollo, firmata da legale rappresentante
dell'impresa, redatta in lingua italiana, che a pena di esclusione
dovra' pervenire unitamente ai documenti di cui al seguente punto 6,
esclusivamente a mezzo di servizio postale o agenzia di recapito, in
plico raccomandato, sigillato con ceralacca, entro le ore 18 del
giorno 15 marzo 1996, al seguente indirizzo: Interporto Val Pescara -
Via Conte di Ruvo n. 22/24 - 65127 Pescara. Sul plico dovranno essere
indicati il nome dell'impresa e la dicitura: 'Gara di appalto per
Interporto Chieti-Pescara'.
5. Gli inviti a presentare le offerte saranno spediti entro
centoventi giorni dalla data di cui al punto 1.b).
6. Unitamente alla domanda di partecipazione dovra' essere
prodotta una dichiarazione unica del legale rappresentante,
autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968 n. 15
attestante:
a) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla
partecipazione alle procedure di appalto di lavori pubblici previste
dell'art. 24 della Direttiva 93/37 CEE del Consiglio del 14 giugno
1993;
la disponibilita' di referenze bancarie di almeno due istituti
da indicare nella dichiarazione;
di avere conseguito una cifra d'affari globale, e in lavori
derivante da attivita' diretta ed indiretta di cui all'art. 4, comma
2, lett. c) e d) del D.M. LL.PP. 9 marzo 1989 n. 172 negli esercizi
1992, 1993 e 1994 non inferiore a lire 90.000 milioni per la cifra
d'affari globale e non inferiore pari a lire 70.000 milioni per la
cifra in lavori;
di avere eseguito nell'ultimo quinquennio antecedente la data
di pubblicazione del presente bando lavori nella cat. 2 dell'ANC per
un importo non inferiore a lire 21.000 milioni e nella cat. 6 lavori
per un importo non inferiore a lire 16.000 milioni;
di avere eseguito, nell'ultimo quinquennio antecedente la data
di pubblicazione del presente bando:
nella cat. 2 ANC almeno un lavoro per un importo non
inferiore a lire 10.000 milioni ovvero almeno due lavori per un
importo complessivo non inferiore a lire 12.500 milioni;
nella cat. 6 ANC almeno un lavoro per un importo non
inferiore a lire 7.900 milioni ovvero almeno due lavori per un,
importo complessivo non inferiore a 9.500 milioni.
Saranno valutati ai f:rii della presente lett. e) e della
precedente lett. d) solo i lavori rispondenti ai requisiti di cui
all'art. 6 commi 2 e 3 del D.C.P.M. del 1991;
f) di avere sostenuto nel triennio 1992, 1993 e 1994 un costo
per personale dipendente non inferiore al 10% dell'importo della
cifra d'affari in lavori determinata ai sensi del precedente punto
a).
Nel caso in cui il costo del personale sostenuto nell'indicato
triennio sia inferiore all'importo richiesto si applicano le
disposizioni dell'art. 18 comma 5 del D.M. LL.PP. 9 marzo 1989 n. 172
anche ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui
alla precedente lett. c);
g) di avere la proprieta' o l'effettiva disponibilita' di mezzi
d'opera, attrezzature e mezzi tecnici necessari per la realizzazione
dell'opera;
di essere iscritte all'ANC nella cat. 2 per importo illimitato
e per la cat. 6 per l'importo di lire 15.000 milioni; per le imprese
temporaneamente riunite e/o consorzi di imprese trova applicazione
l'art. 23 del Dec. Leg.vo 406/91; le imprese di Stati CEE non
stabilite in Italia devono dichiarare l'iscrizione all'Albo
professionale dello Stato di residenza per categoria e classifica
equivalenti ovvero, ove detta iscrizione non sia obbligatoria,
l'esercizio della professione di imprenditori di lavori pubblici
mediante dichiarazione giurata resa dinanzi alla competente autorita'
del Paese di appartenenza. Di non avere parte o cointeresse nella
Societa' Appaltante ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 3
della L.R. n. 32 del 3 aprile 1995;
di non aver parte o cointeressenze con la Societa' Interporto
Val Pescara S.p.a.
7. Varie: la Societa' Appaltante si riserva la facolta' di
affidare alla stessa Impresa aggiudicataria dei lavori di cui al
presente bando eventuali e successivi lavori, nel rispetto della
vigente normativa di legge, agli stessi prezzi, patti e condizioni
del contratto derivante dall'aggiudicazione dei lavori di cui al
presente bando.
8. Sono vietate in sede di presentazione delle offerte, varianti
al progetto.
Il presidente dell'Interporto Val Pescara S.p.a.:
Comm. Dino Di Vincenzo
C-2591 (A pagamento).
Errata corrige G.U. n. 044 del 1996
Nell'avviso C-2591 riguardante bando di gara della REGIONE
ABRUZZO, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio
1996, alla pagina 19, seconda colonna, alla riga 39a, dove e'
scritto: '... D.C.P.M. del 1991;', deve intendersi: '... D.C.P.M. n.
55 del 1991;'.
Invariato il resto.
C-3704