Tribunale di Genova

(GU Parte Seconda n.233 del 4-10-1996)

   A tutti i creditori insinuati nella procedura di limitazione di    
   responsabilita' (R.G. 1165/91) per l'incidente occorso alla Nave   
        Haven nelle acque antistanti Arenano 1'11 aprile 1991.        
                                                                      
      Contro il provvedimento 5 aprile 1996 del giudice designato del
 Tribunale di Genova, dott. Alberto Haupt, con il quale e' stato
 determinato lo stato passivo della procedura stessa, provvedimento
 gia' comunicato ai creditori a cura della cancelleria, la Presidenza
 del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della protezione civile,
 e i Ministeri dell'ambiente, dei trasporti e della navigazione, della
 difesa, degli interni (d'ora in poi pubbliche amministrazioni
 statali) propongono impugnazione ex art. 636 cod. nav. sostenendo che
 sono stati erroneamente esclusi dallo stato passivo (ovvero ne e'
 stata erroneamente ridotta la misura) i crediti delle stesse
 pubbliche amministrazioni statali cosi' indicati:
       A) L. 243.851.660, pagate alla Mannesmann Italiana S.p.a., L.
 158.661.489, pagate alla medesima ditta e al servizio ecologico
 nazionale, L. 2.075.897.252, pagate alla ditta Castalia S.p.a.;
       B) L. 5.459.251.920 per rimborso spese effettuate per procurare
 panne galleggianti, pagate a ditte diverse, e riconosciute solo per
 L. 4.000.000.000;
       C) L. 1.721.549.487, per spese di personale dipendente dei
 Ministeri, riconosciute solo per L. 1.334.475.490;
       E) L. 265.840.512 per costo dell'impiego del sistema di
 telecomunicazioni ARGO, riconosciuto solo per L. 181.151.860;
       G) L. 885.033.854.419 di competenza del Ministero
 dell'ambiente, di cui L. 1.598.854.419 per spese di interventi
 ricognitivi pagate ad enti diversi regolarmente incaricati
 (riconosciute solo per L. 500.000.000); e le restanti L.
 883.435.000.000 a titolo di danno ambientale (riconosciute solo per
 L. 40.000.000.000);
       H) L. 834.491.090 per spese e costi di intervento dei vigili
 del fuoco, delle prefetture e della Direzione generale della
 protezione civile, riconosciute solo per L. 684.561.388.
 
      Tutti i menzionati crediti reclamati risultano debitamente
 provati, certi, liquidi ed esigibili, e pertanto le pubbliche
 amministrazioni statali citano tutti i creditori insinuati nella
 procedura di limitazione della responsabilita' a comparire davanti al
 Tribunale di Genova, I sezione civile, all'udienza collegiale del 28
 novembre 1996, con invito a costituirsi nelle forme e nei termini di
 legge (ove applicabile, nel termine di 20 giorni prima dell'udienza)
 e con avvertimento che in difetto si procedera' in loro contumacia e
 che la costituzione fuori termine comportera' le decadenze di cui
 all'art. 167 c.p.c., e concludono chiedendo la riforma del
 provvedimento impugnato in modo che vi siano ammessi i crediti delle
 pubbliche amministrazioni statali nelle misure reclamate come sopra
 precisate, con il consequenziale ricalcolo della somma globalmente
 dovuta allo Stato italiano comprensiva dei relativi accessori di
 legge (rivalutazione monetaria ed interessi legali) e con il favore
 delle spese di giudizio.
      Il presidente del Tribunale di Genova ha autorizzato la
 riduzione dei termini a comparire alla meta', a norma dell'art.
 163-bis c.p.c., con provvedimento in data 18 settembre 1996.
      Il presidente del Tribunale di Genova, sentito il pubblico
 Ministero, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami dell'atto
 di impugnazione qui pubblicato per estratto, il tutto ai sensi
 dell'art. 150 c.p.c., dato il rilevante numero di destinatari e la
 difficolta' di individuarli, con provvedimento in data 18 settembre
 1996.
      Il presente estratto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sul
 F.A.L. delle province di Genova, Savona, Imperia, La Spezia, Milano,
 Torino e Alessandria dove risiedono la maggior parte dei destinatari.
 Una copia integrale conforme dell'atto di impugnazione e' depositato
 nella Casa comunale di Genova ed altra copia depositata nella
 cancelleria della I sezione civile del Tribunale di Genova.
 p. Le pubbliche amministrazioni impugnanti, l'avvocato dello Stato:  
                           Gianfranco Olivo                           
                                                                      
C-26495 (A pagamento).
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