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Errata corrige
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A tutti i creditori insinuati nella procedura di limitazione di responsabilita' (R.G. 1165/91) per l'incidente occorso alla Nave Haven nelle acque antistanti Arenano 1'11 aprile 1991. Contro il provvedimento 5 aprile 1996 del giudice designato del Tribunale di Genova, dott. Alberto Haupt, con il quale e' stato determinato lo stato passivo della procedura stessa, provvedimento gia' comunicato ai creditori a cura della cancelleria, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della protezione civile, e i Ministeri dell'ambiente, dei trasporti e della navigazione, della difesa, degli interni (d'ora in poi pubbliche amministrazioni statali) propongono impugnazione ex art. 636 cod. nav. sostenendo che sono stati erroneamente esclusi dallo stato passivo (ovvero ne e' stata erroneamente ridotta la misura) i crediti delle stesse pubbliche amministrazioni statali cosi' indicati: A) L. 243.851.660, pagate alla Mannesmann Italiana S.p.a., L. 158.661.489, pagate alla medesima ditta e al servizio ecologico nazionale, L. 2.075.897.252, pagate alla ditta Castalia S.p.a.; B) L. 5.459.251.920 per rimborso spese effettuate per procurare panne galleggianti, pagate a ditte diverse, e riconosciute solo per L. 4.000.000.000; C) L. 1.721.549.487, per spese di personale dipendente dei Ministeri, riconosciute solo per L. 1.334.475.490; E) L. 265.840.512 per costo dell'impiego del sistema di telecomunicazioni ARGO, riconosciuto solo per L. 181.151.860; G) L. 885.033.854.419 di competenza del Ministero dell'ambiente, di cui L. 1.598.854.419 per spese di interventi ricognitivi pagate ad enti diversi regolarmente incaricati (riconosciute solo per L. 500.000.000); e le restanti L. 883.435.000.000 a titolo di danno ambientale (riconosciute solo per L. 40.000.000.000); H) L. 834.491.090 per spese e costi di intervento dei vigili del fuoco, delle prefetture e della Direzione generale della protezione civile, riconosciute solo per L. 684.561.388. Tutti i menzionati crediti reclamati risultano debitamente provati, certi, liquidi ed esigibili, e pertanto le pubbliche amministrazioni statali citano tutti i creditori insinuati nella procedura di limitazione della responsabilita' a comparire davanti al Tribunale di Genova, I sezione civile, all'udienza collegiale del 28 novembre 1996, con invito a costituirsi nelle forme e nei termini di legge (ove applicabile, nel termine di 20 giorni prima dell'udienza) e con avvertimento che in difetto si procedera' in loro contumacia e che la costituzione fuori termine comportera' le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c., e concludono chiedendo la riforma del provvedimento impugnato in modo che vi siano ammessi i crediti delle pubbliche amministrazioni statali nelle misure reclamate come sopra precisate, con il consequenziale ricalcolo della somma globalmente dovuta allo Stato italiano comprensiva dei relativi accessori di legge (rivalutazione monetaria ed interessi legali) e con il favore delle spese di giudizio. Il presidente del Tribunale di Genova ha autorizzato la riduzione dei termini a comparire alla meta', a norma dell'art. 163-bis c.p.c., con provvedimento in data 18 settembre 1996. Il presidente del Tribunale di Genova, sentito il pubblico Ministero, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami dell'atto di impugnazione qui pubblicato per estratto, il tutto ai sensi dell'art. 150 c.p.c., dato il rilevante numero di destinatari e la difficolta' di individuarli, con provvedimento in data 18 settembre 1996. Il presente estratto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sul F.A.L. delle province di Genova, Savona, Imperia, La Spezia, Milano, Torino e Alessandria dove risiedono la maggior parte dei destinatari. Una copia integrale conforme dell'atto di impugnazione e' depositato nella Casa comunale di Genova ed altra copia depositata nella cancelleria della I sezione civile del Tribunale di Genova. p. Le pubbliche amministrazioni impugnanti, l'avvocato dello Stato: Gianfranco Olivo C-26495 (A pagamento).