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Errata corrige
Errata corrige
Approvazione Modifiche Statuti
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Vista la legge 25 giugno 1909 n. 422 e il regolamento, approvato
con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di
essa;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2
aprile 1951, n. 302;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre
1955, n. 1531, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 31 marzo
1956, con il quale fu costituito, per la durata di anni venti, il
'consorzio Ravennate delle cooperative di produzione e lavoro', con
sede in Ravenna e ne fu approvato il relativo statuto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio
1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 7 luglio 1967,
con il quale la durata dell'ente fu stabilita in anni quarantacinque
a partire dalla data di pubblicazione del decreto di costituzione
nella Gazzetta Ufficiale e fu, altresi' approvato il nuovo testo di
statuto consortile;
Visto il verbale dell'Assemblea Straordinaria dei delegati in
data 19 aprile 1990, nella quale sono state deliberate le modifiche
degli articoli 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 16 - 18
- 19 - 20 - 21 - 27 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36;
Visto il verbale della riunione del Consiglio di amministrazione
tenutasi il 18 ottobre 1990 nella quale sono stati riformulati, su
invito del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, gli
articoli 1 - 5 - 7 - 8 e 29;
Vista l'istanza con la quale il Presidente dell'ente citato
chiede l'approvazione delle modifiche suddette;
Udita la Commissione Centrale per le Cooperative, ai sensi
dell'art. 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n. 1577;
Considerato che, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge
12 gennaio 1991, n. 13, il presente provvedimento va emanato nella
forma del decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici;
Decreta:
Art. 1.
Sono approvate le modifiche degli articoli 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21 - 27 - 29 - 30 - 31 -
32 - 33 - 34 - 35 e 36 dello statuto del 'Consorzio Ravennate delle
cooperative di produzione e lavoro', con sede in Ravenna, deliberato
dall'assemblea dei delegati in data 19 aprile 1990, di cui
all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente
decreto.
Art. 2.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei Conti per la
registrazione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 26 marzo 1993
Il Ministro del Lavoro e della Prev. Soc. (f.to Cristofori)
Il Ministro dei Lavori Pubblici (f.to Merloni)
STATUTO
Costituzione - Scopo - Sede - Durata
Art. 1. - E` costituito un Consorzio fra societa' Cooperative di
produzione e lavoro ammissibili ai pubblici appalti, iscritte nel
Registro prefettizio denominato 'Consorzio Ravennate delle
Coopeerative di Produzione e Lavoro'.
Art. 2. - Il Consorzio ha per iscopo la assunzione di qualsiasi
specie di lavoro: lavori di terra e murari, lavori edilizi in genere
ed in cemento armato, lavori idraulici e di bonifica in genere, di
acquedotti e fognature, opere marittime, opere a struttura metallica,
lavori stradali, lavori di falegname in genere, lavori di armamento
ferroviario, gallerie, nonche' impianti meccanici ed elettrici,
idrici, idroelettrici, nucleari, di metanizzazione, di depurazione,
di smaltimento rifiuti e affini e la loro gestione, produzioni
industriali in genere, trasporti ed attivita' ausiliarie del
traffico, opere e forniture varie e qualsiasi altra attivita' nel
settore delle costruzioni ed affini, esecuzione e manutenzione delle
aree verdi, servizi per la forestazione e il giardinaggio, assumendo
appalti e/o concessioni, dallo Stato, dagli enti locali e da
qualsiasi stazione appaltante pubblica o privata. Tali opere e
attivita', dislocate nel territorio nazionale e all'estero dovranno
essere affidate in esecuzione alle cooperative associate, oppure
condotte direttamente anche in associazione con altre imprese
pubbliche o private sia italiane che estere.
Si propone altresi' la propaganda degli ideali cooperativi e lo
sviluppo della cooperazione di lavoro e la promozione di tutte quelle
iniziative che prevedono predisposizione di programmi realizzativi e
gestionali correlati ai diversi settori di attivita' del Consorzio e
degli Enti consorziati, stipulando apposite convenzioni con persone
fisiche e giuridiche, pubbliche e private, enti pubblici territoriali
e non, nazionali, esteri ed in genere con soggetti terzi, acquisendo
ed alienando, ove occorra, gli immobili relativi.
Per lo sviluppo della Cooperazione di lavoro il Consorzio potra'
altresi' provvedere ad organizzare ed effettuare, per conto delle
Cooperative aderenti, approvvigionamenti di materie prime e di
attrezzature, nonche' potra' assicurare l'assistenza tecnica,
amministrativa e finanziaria necessaria per la buona esecuzione dei
lavori delle Cooperative e per il miglioramento della loro gestione,
istituendo a tal fine tutti quei servizi e uffici che si riterra'
opportuno.
A tal proposito tra l'altro avra' facolta':
a) di istituire: un ufficio tecnico che provveda alla eventuale
direzione dei lavori, alla compilazione dei progetti e preventivi di
lavoro, allo studio di capitolati e di analisi dei lavori relativi
agli appalti da assumere da parte delle cooperative associate; un
ufficio commerciale che provveda all'approvvigionamento di materie
prime, attrezzature e di quanto altro necessario per il
raggiungimento degli scopi sociali delle Cooperative aderenti; un
ufficio di assistenza amministrativa, contabile e legale che provveda
a che il funzionamento amministrativo delle cooperative aderenti
proceda con la regolarita' piu' scrupolosa e con il rispetto delle
disposizioni di legge e della buona amministrazione;
b) di istituire e gestire impianti di produzione, cave e
depositi di materiali per l'espletamento della propria attivita'
sociale d'approvvigionamento;
c) di istituire un centro macchine edili al fine di consentire
alle Cooperative associate la disponibilita' di attrezzatura pesante;
d) di facilitare il credito alle Cooperative associate e ad
eventuali organismi e societa' interessanti il movimento cooperativo
in genere, anche mediante concessione di garanzie, quali avalli
cambiari, fidejussioni ed altro sotto qualsiasi forma.
Il Consorzio si propone inoltre l'assunzione di interessenze,
quote, partecipazioni anche azionarie in Enti Cooperativi o privati
allo scopo di conseguire i fini sociali e rafforzare il movimento
cooperativo.
Art. 3. - Il Consorzio ha la sede sociale in Ravenna, via
Teodorico n. 15 e potra' cambiarla secondo le proprie esigenze.
Parimenti il Consiglio di amministrazione potra' istituire succursali
ed agenzie in altre localita' qualora sia richiesto dallo sviluppo
della attivita' sociale.
Art. 4. - Il Consorzio ha la durata fino al 31 del mese di
dicembre dell'anno 2040 e potra' essere prorogata dall'assemblea
straordinaria dei delegati delle Cooperative associate. Salvo i casi
previsti dall'art. 10 del presente Statuto, le Cooperative
costituenti il Consorzio debbono appartenervi per tutta la durata di
esso.
Cooperative consorziate
Art. 5. - Potranno aderire al Consorzio tutte le Cooperative di
produzione e lavoro legalmente costituite ed iscritte nel Registro
Prefettizio, sezione produzione e lavoro, aventi scopo e finalita'
simili a quelli del Consorzio stesso. Il numero di Cooperative che
potranno fare
parte del Consorzio e' illimitato. Ogni Cooperativa deve
sottoscrivere una quota sociale pari a L. 500 (cinquecento) per
ciascun socio della Cooperativa fino ad un massimo di cinquanta soci,
nonche' lire 50 (cinquanta) per ogni cinquemila lire di capitale
sociale e per ogni frazione di lire cinquemila o multiplo di
cinquemila che sia superiore a lire duemilacinquecento. In ogni caso
comunque la quota sottoscritta non dovra' essere inferiore a L.
1.000.000 (lire un milione) e potra' anche essere superiore a tale
importo.
Art. 6. - La partecipaizone al Consorzio importa per ciascuna
cooperativa i seguenti obblighi:
a) versare con le modalita' stabilite le quote di capitale
sottoscritto;
b) osservare le norme del presente Statuto, le deliberazioni
degli organi sociali legalmente prese, i regolamenti interni proposti
dal Consiglio di amministrazione e approvati dall'assemblea e le
discipline stabilite per la esecuzione dei lavori, accettare i
controlli tecnici ed amministrativi del Consorzio;
c) accettare la Direzione Tecnica del Consorzio, ove da questo
motivatamente a se' riservata, per i lavori dallo stesso assegnati;
d) non partecipare singolarmente, con altre Cooperative o con
imprese estranee in concorrenza con il Consorzio, a trattative, gare,
aste, licitazioni per appalti pubblici e privati, senza
l'autorizzazione del Consorzio stesso.
Beninteso le Cooperative conservano la propria autonomia
completa in quanto non siano lesi gli interessi del Consorzio e delle
altre Cooperative consorziate.
Art. 7. - La responsabilita' delle Cooperative consorziate e'
limitata alla quota sottoscritta. Le quote sociali sono nominative e
non possono essere cedute, ne' costituite in pegno o sottoposte a
qualsivoglia vincolo convenzionale senza l'autorizzazione del
Consiglio di amministrazione del Consorzio.
Art. 8. - Le Cooperative che intendono associarsi al Consorzio
devono presentare domanda sottoscritta dal loro legale rappresentante
con le seguenti indicazioni:
a) denominazione, ragione sociale, sede ed oggetto di esse;
b) organo sociale che ha deliberato l'adesione;
c) numero e mestiere dei soci;
d) ammontare della quota che si sottoscrive;
e) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il
presente Statuto.
Alla domanda devono essere allegati: 1) copia autentica
dell'atto costitutivo e dello Statuto ed eventuali successive
modifiche; 2) certificato di iscrizione nel Registro Prefettizio; 3)
estratto della delibera dell'organo sociale che ha approvato
l'adesione al Consorzio; 4) bilancio dell'ultimo triennio.
Art. 9. - Le Cooperative ammesse sono obbligate a versare le
quote sottoscritte e la tassa di ammissione con le modalita'
stabilite dall'art. 18.
La deliberazione di ammissione si intende decaduta a tutti gli
effetti se la Cooperativa ammessa non adempie agli obblighi di cui al
presente articolo entro i termini stabiliti. La decadenza e'
pronunciata dal Consiglio di amministrazione del Consorzio.
Art. 10. - Le Cooperative cessano di far parte del Consorzio:
a) per fallimento;
b) per liquidazione volontaria, di ufficio o coatta;
c) per termine di durata;
d) per recesso;
e) per esclusione;
f) nell'ipotesi di cui all'art. 15.
Art. 11. - Il recesso ha luogo quando una Cooperativa, per le
sue condizioni economiche o per la esiguita' del numero dei soci, non
si trova piu' in condizioni di far fronte ai suoi obblighi verso il
Consorzio.
Sulla domanda presentata dalla Cooperativa recedente si
pronuncia il Consiglio di amministrazione del Consorzio.
Art. 12. - La esclusione verra' deliberata dal Consiglio di
amministrazione del Consorzio a carico della Cooperariva che:
a) danneggi gli interessi del Consorzio e ne pregiudichi il
regolare andamento;
b) venga meno agli impegni economici, tecnici e morali assunti
nei riguardi del Consorzio;
c) non osservi le norme dello Statuto, dei regolamenti e le
deliberazioni degli organi sociali del Consorzio;
d) non uniformi il suo comportamento tecnico ed amministrativo
ai principi stabiliti dalla legge ed a quelli della sana
cooperazione.
Art. 13. - Per la liquidazione ed il rimborso delle quote alle
cooperative che cessano di far parte del Consorzio e la
responsabilita' di dette cooperative valgono le norme degli articoli
2529 e 2530 del Codice civile.
La liquidazione e il rimborso delle quote non potra' pero', in
ogni caso, essere superiore all'importo delle quote sottoscritte e
versate. Nessuna altra restituzione o rimborso potra' essere vantato
o richiesto da parte delle cooperative che cessano di far parte del
Consorzio, sul patrimonio del Consorzio stesso.
Art. 14. - A pena di decadenza la domanda di rimborso della
quota deve essere presentata al Consiglio di amminsitrazione del
Consorzio, per le cooperative sottoposte a liquidazione,prima della
compilazione del bilancio finale di liquidazione. In ogni caso dette
cooperative e quelle fallite, recedute od escluse, decadono dal
diritto al rimborso se non riscuotono la quota entro cinque anni
dalla data in cui e' venuta a cessare l'appartenenza al Consorzio.
Art. 15. - La cessazione di appartenenza avviene di diritto in
caso di fallimento o di liquidazione e risale alla data del
provvedimento relativo, nonche' nel caso in cui vengano a mancare i
requisiti di cui all'art. 5. Negli altri casi la cessazione ha data
dalla ricezione della comunicazione della deliberazione rispettiva.
Art. 16. - Le deliberazioni con cui il Consiglio di
amministrazione accetta o respinge una domanda di ammissione o di
recesso, ovvero decida la esclusione di una associata, vengono
comunicate alle interessate a mezzo lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno ed affisse nella sede del Consorzio per quindici giorni.
Contro tali deliberazioni possono ricorrere al Collegio arbitrale le
Cooperative interessate e le Cooperative gia' aderenti.
L'istanza deve essere spedita a mezzo di raccomandata con
ricevuta di ritorno a pena di decadenza, entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione per le cooperative richiedenti,
recedute od escluse, dal quindicesimo giorno di affissione per le
altre cooperative.
Al Collegio Arbitrale devono essere rimesse anche le decisioni
su tutte le controversie che insorgessero tra i singoli soci e la
Societa' Cooperativa nonche' sulle controversie tra socio e socio
sempre relativamente ai rapporti sociali.
Patrimonio
Art. 17. - Il patrimonio del Consorzio all'atto della
costituzione e' formato dalle quote conferite dalle cooperative
promotrici e puo' essere aumentato:
a) col versamento di ulteriori quote da parte delle cooperative
consorziate e che saranno ammesse successivamente;
b) coi fondi di riserva ordinari ed eventualmente straordinari;
c) con le tasse di ammissione;
d) con ogni altro fondo costituito per scopi di previdenza
mutualistica e di propaganda.
Art. 18. - Le Cooperative che verranno ammesse al Consorzio dopo
la costituzione del medesimo, dovranno versare una tassa di
ammissione che sara' fissata annualmente dalla assemblea in sede di
approvazione del bilancio, tenute presenti le riserve patrimoniali
del Consorzio risultati dal bilancio stesso. Tale tassa deve essere
versata contemporaneamente alla sottoscrizione della propria quota.
Il versamento delle quote sottoscritte deve essere effettuato:
a) per almeno due decimi all'atto della sottoscrizione;
b) per il rimanente entro tre mesi dalla accettazione della
domanda. Il Consorzio avra' la facolta' di trattenere alle singole
scadenze, sulle somme dovute alle cooperative per lavori eseguiti,
l'ammontare delle rate giunte a maturazione.
Organi del Consorzio
Art. 19. - Sono organi del Consorzio:
1) l'assemblea dei delegati;
2) il Consiglio di amministrazione;
3) il Comitato Esecutivo;
4) il Presidente;
5) il Collegio dei sindaci.
Art. 20. - Assemblea dei delegati:
l'assemblea e' costituita dai delegati delle cooperative
consorziate. I delegati sono nominati dal Consiglio di
amministrazione di ciascuna Cooperativa, ove esso risulti
autorizzato, od altrimenti dalla assemblea dei soci, durano in carica
due anni e possono essere rieletti. Ciascuna cooperativa aderente
nominera' un delegato fino a 50 soci, due delegati da 51 a 150 soci,
tre delegati da 151 a 250 soci, quattro delegati da 251 soci a 350 e
cinque oltre 350.
Ogni delegato avra' diritto ad un solo voto.
Art. 21. - Le assemblee dei delegati sono ordinarie e
straordinarie.
Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ogni anno
e' convocata una assemblea ordinaria per approvare il bilancio
consuntivo dell'anno precedente, deliberare sul riparto degli utili,
eleggere le cariche sociali quando sia necessario e per trattare ogni
altro argomento all'ordine del giorno. Assemblee ordinarie e
straordinarie si terranno ogni volta che lo reputi necessario il
Consiglio di amministrazione e qualora ne sia fatta richiesta dal
Collegio dei sindaci, ovvero da almeno un quinto dei delegati delle
cooperative, con le indicazioni degli argomenti da trattare. In
questi ultimi due casi il Consiglio di amministrazione dovra'
convocare l'assemblea richiesta non oltre un mese dalla data della
comunicazione relativa.
Art. 22. - La convocazione delle assemblee, tanto ordinarie che
straordinarie, sara' fatto a mezzo di avviso raccomandato, spedito
quindici giorni prima delle adunanze a ciascuna cooperativa e con la
inserzione dello stesso avviso, almeno otto giorni prima della data
fissata, nel Foglio annunzi legali. La seconda convocazione puo' aver
luogo anche il giorno successivo a quello fissato per la prima
convocazione, ma mai nello stesso giorno della prima.
Art. 23. - Le assemblee sono valide in prima convocazione con la
presenza di almeno meta' piu' uno dei delegati in seconda
convocazione qualunque sia il numero dei delegati intervenuti. I
delegati non possono farsi rappresentare da altro delegato, salvo che
nel caso di malattia comprovata.
Art. 24. - Le deliberazioni che importino modifiche statutarie e
scioglimento anticipato del Consorzio sono valide in prima
convocazione quando siano presenti almeno i due terzi dei delegati
delle Societa' consorziate. In mancanza, sara' tenuta assemblea di
seconda convocazione, a distanza di almeno cinque giorni, e questa
sara' valida ove intervenga la meta' piu' uno dei delegati delle
societa' consorziate.
Art. 25. - Le deliberazioni sono in ogni caso valide se
approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e su oggetto
posto all'ordine del giorno. Le deliberazioni possono essere prese a
scrutinio segreto quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei
delegati intervenuti. A parita' di voti le deliberazioni si intendono
respinte.
Art. 26. - L'assemblea elegge il proprio presidente tra gli
intervenuti, di volta in volta il presidente designa il segretario
che puo' essere anche un impiegato o funzionario del Consorzio. I
verbali della assemblea sono firmati dal presidente e dal segretario.
I verbali delle assemblee straordinarie devono essere redatti da un
notaio.
Art. 27. - Consiglio di amministrazione:
il Consiglio di amministrazione e' composto da cinque a quindici
membri effettivi, eletti dalla assemblea tra i delegati delle
cooperative consorziate, a scrutinio segreto ed a maggioranza di
voti. Gli amministratori durano in carica due anni, sono dispensati
dal prestare cauzione e possono essere rieletti.
Eventuali compensi agli amministratori dovranno essere
deliberati dall'assemblea dei soci.
Agli stessi spetta con ogni caso il rimborso delle spese
sostenute per conto del Consorzio. Su deliberazione del Consiglio di
amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, possono
essere stabilite remunerazioni a questi amministratori investiti di
particolari incarichi fatto salvo quanto detto al successivo art. 30.
Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti il
Presidente e uno o piu' Vice presidenti. Potra' anche nominare un
consigliere segretario od affidare l'incarico di segretario ad un
impiegato o funzionario del Consorzio.
Art. 28. - Il Consiglio di amministrazione si raduna
ordinariamente ogni due mesi e straordinariamente ogni qualvolta il
presidente lo creda opportuno ovvero ne facciano richiesta due
consiglieri oppure due sindaci. La convocazione viene fatta a mezzo
di avviso da spedirsi almeno tre giorni prima dell'adunanza ed in
caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima. Le
adunanze sono valide quando intervengono la maggioranza dei
consiglieri in carica e le deliberazioni dovranno essere approvate
dalla maggioranza degli amministratori presenti. Le votazioni si
svolgono anche su richiesta di un solo consigliere.
Art. 29. - Il Consiglio di amministrazione e' investito dai piu'
ampi poteri per la gestione del Consorzio e puo' compiere quindi
tutti gli atti di amministrazione sia ordinaria che straordinaria ad
esclusione soltanto di quelli tassativamente riservati dalla legge e
dallo Statuto all'assemblea dei delegati. Particolarmente il
Consiglio di amministrazione mette in esecuzione le deliberazioni
dell'assemblea, compila bilanci e regolamenti, nomina, assume,
licenzia personale impiegatizio, anche fra estranei alla societa',
compresi direttori tecnici, amministrativi o consulenti legali, ne
fissa gli emolumenti, delibera sulle conclusioni di tutti gli atti e
contratti inerenti alla attivita' sociale, delibera circa
l'ammissione, il recesso e l'esclusione delle cooperative.
E` comunque facultato a deliberare circa l'acquisto e la vendita
di beni e diritti mobiliari e immobiliari, la concessione di
iscrizioni ipotecarie, le cancellazioni, surroghe e postergazioni di
ipoteche, a nominare procuratori, mandatari ed insitori, a deliberare
qualsiasi operazione presso il Debito pubblico, la Cassa depositi e
prestiti, nonche' presso qualsiasi Banca, Ufficio, Istituto di
credito e finanziario, sia pubblici che privati, a stipulare
concessioni di credito di qualunque specie, a fare locazione di
mobili ed immobili, a stare in giudizio dinanzi a qualsiasi autorita'
giudiziaria ed amministrativa, nominando avvocati, procuratori,
periti ed arbitri, a contrarre debiti, concedere crediti, a
deliberare su qualsiasi operazione di credito, su mutui cambiari ed
ipotecari attivi e passivi, sull'apertura di conti correnti attivi e
passivi, sulla concessione di garanzie nell'interesse di cooperative
associate o di eventuali organismi e societa' interessanti il
movimento cooperativo in genere quali avalli cambiari, fidejussioni
ed altro sotto qualsiasi forma, a deliberare sulla assunzione di
partecipazioni anche sotto qualsiasi forma di quote e azioni in Enti
Cooperativi o privati e a deliberare su qualsiasi altro affare ed
attivita' del Consorzio che nel presente Statuto non sia riservato
all'assemblea.
Il Consiglio puo' delegare parte dei suoi poteri al Comitato
Esecutivo.
Il Consiglio, potra' delegare i suoi poteri e anche la firma
sociale ad uno o piu' dei suoi membri o ad uno o piu' impiegati,
tanto unitamente che disgiuntamente. Il Consiglio potra' altresi',
per la trattazione o definizione di affari speciali e per
l'assolvimento di determinate incombenze, delegare i legali
rappresentanti, gli amministratori o i dipendenti delle cooperative
consorziate. Gli amministratori devono astenersi nelle votazioni di
assemblee sul bilancio e sulle questioni che si riferiscono alla loro
responsabilita'.
Art. 30. - Il Presidente:
il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la legale
rappresentanza del Consorzio e la firma sociale di fronte ai terzi ed
in giudizio salvo quanto disposto dall'art. 29. Egli ha inoltre la
sorveglianza e l'alta direzione di tutti gli uffici, convoca
l'assemblea e convoca e presiede il Consiglio.
Nell'esercizio delle sue funzioni verra' coadiuvato dal
segretario del Consiglio di amministrazione.
In caso di assenza od impedimento, anche temporanei, del
presidente, tutte le di lui attribuzioni spettano al vice presidente.
Qualora siano piu' di uno questi sara' indicato dal Consiglio di
amministrazione.
Il presidente, in via di urgenza, prende i provvedimenti
necessari nell'interesse del consorzio, salvo a convocare il
Consiglio di amministrazione entro tre giorni per ottenere la
ratifica.
Il presidente, o in caso di suo impedimento il vice presidente,
ha facolta' di nominare procuratori e avvocati conferendo agli stessi
i relativi mandati e procure.
Il trattamento giuridico ed economico del presidente, del o dei
vice presidenti sara' deliberato dal Consiglio di amministrazione.
Art. 31. - Comitato Esecutivo:
il Comitato Esecutivo e' un Organo composto dal Presidente, dal
vice presidente o dai vice presidenti e da quanti altri indicati dal
Consiglio di amministrazione.
I poteri del Comitato Esecutivo sono stabiliti con delibera del
Consiglio di amministrazione in conformita' a quanto disposto
dall'art. 2381 del Codice civile. Tali poteri devono essere
comunicati all'Assemblea dei delegati nella sua prima riunione.
Le deliberazioni del Comitato Esecutivo vanno annotate in
apposito libro da tenersi con le stesse modalita' stabilite per la
tenuta del libro verbali del Consiglio di amministrazione e devono
essere comunicati al Consiglio di amministrazione nella sua prima
seduta.
Il Comitato Esecutivo risponde al Consiglio del proprio operato.
Oltre ai poteri che gli sono conferiti dal Consiglio, spetta al
Comitato Esecutivo prendere deliberazioni di urgenza su argomenti di
ordinaria amministrazione che devono essere sottoposti a ratifica
nella prima seduta consiliare.
Art. 32. - Il Collegio dei Sindaci:
il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due
supplenti, eletti dall'assemblea dei delegati, che designera'
direttamente il presidente del Collegio.
I sindaci possono essere eletti fra persone estranee al
Consorzio, essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Non possono essere nominati sindaci i parenti ed affini fino al
quarto grado degli amministatori in carica, il compenso dei sindaci
viene fissato dall'assemblea.
Art. 33. - Collegio Arbitrale:
i soci e il Consorzio sono obbligati a rimettere alle decisioni
di un Collegio Arbitrale la risoluzione delle controversie insorte in
materia di recesso, decadenza, esclusione e tutte le altre relative
alla interpretazione delle disposizioni contenute nello Statuto e
derivanti da deliberazioni dell'assemblea o del Consiglio di
amministrazione. Al Collegio Arbitrale devono essere rimesse anche le
decisioni su tutte le controversie che insorgessero tra i singoli
soci e il Consorzio nonche' sulle controversie tra socio e socio
sempre relativamente ai rapporti sociali.
Il Collegio Arbitrale si compone di tre membri, di cui due
nominati dalle parti - uno con la presentazione dell'istanza di cui
all'art. 16 e l'altro entro quindici giorni dal ricevimento di detta
istanza - ed il terzo con funzioni di Presidente scelto dai due
arbitri nominati nel termine perentorio di giorni otto dalla loro
nomina. Nell'ipotesi di mancato accordo sulla scelta del terzo
arbitro o di scadenza del termine perentorio per la sua nomina esso
sara' nominato dal Presidente della Lega Provinciale delle
Cooperative di Ravenna.
In assenza di nomina di uno degli arbitri di parte entro il
termine perentorio di cui al primo comma, tale nomina sara' fatta dal
Presidente del Tribunale di Ravenna, su ricorso della parte piu'
diligente.
Il Collegio Arbitrale e' dispensato dall'osservanza di
qualsivoglia formalita', se non quella di ascoltare le parti; esso
dicidera' quale amichevole compositore ed il suo lodo non sara'
impugnabile.
Direttore e Comitato tecnico
Art. 34. - Il Consiglio di amministrazione potra' nominare un
direttore del Consorzio, oltre a uno o piu' direttori tecnici per la
direzione dei cantieri. Il direttore del Consorzio, oltre ad
esercitare la direzione e la vigilanza degli uffici e dei servizi del
Consorzio, ad esercitare le funzioni di carattere esclusivamente
esecutivo che dal Consiglio gli saranno conferite, ad usare la firma
sociale, quando ne sia delegato, partecipa alle assemblee ordinarie e
straordinarie dei delegati ed alle riunioni del Consiglio di
amministrazione con voto consultivo.
La deliberazione di nomina e sospensione revoca e destituzione
del direttore deve essere portata a conoscenza dell'assemblea
generale nella sua prima riunione.
Ogni direttore tecnico ha la responsabilita' della esatta
esecuzione dei lavori appaltati dal Consorzio ad esso affidati e di
quant'altro inerente alle sue funzioni.
Il Consiglio d'amministrazione puo' costituire speciali comitati
tecnici con poteri consultivi per ogni settore di attivita' del
Consorzio.
I membri di tali comitati durano in carica due anni e sono
rieleggibili.
Le mansioni ed il funzionamento dei comitati tecnici saranno
definite da apposito regolamento predisposto dal Consiglio di
amministrazione ed approvato dall'assemblea.
Bilancio e riparto utili
Art. 35. - L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre
di ogni anno. Il bilancio con conto profitti e perdite ed ogni altro
allegato e relazione dovra' essere a disposizione dei delegati, nella
sede del Consorzio, almeno quindici giorni prima dell'assemblea
ordinaria annuale.
Art. 36. - Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno cosi'
ripartiti:
a) il 20% sara' assegnato alla riserva ordinaria;
b) al capitale verra' distribuito, sull'importo delle quote
sociali effettivamente versate, un dividendo non superiore al tasso
previsto dalla normativa fiscale;
c) le residue risultanze attive al Fondo di riserva
straordinario.
Art. 37. - Allo scopo di dare forte base finanziaria e
patrimoniale al Consorzio, l'assemblea dei delegati puo' deliberare
che tutti gli utili netti del bilancio o parte di essi siano devoluti
alla riserva ordinaria o ad un capitolo speciale del fondo di
riserva.
Il fondo di riserva ordinario e quello straordinario di cui al
comma a) e c) dell'art. 36 e' destinato a coprire eventuali perdite e
alla reintegrazione del fondo consortile, ma non potra' mai, in
nessun caso, essere ripartito fra le Cooperative associate durante la
vita del Consorzio.
Art. 38. - Le quote di capitale per le quali si e' verificata la
decadenza del diritto alla riscossione a norma dell'art. 14 ed i
dividendi non riscossi nel biennio sono devoluti al fondo di riserva
ordinaria.
Disposizioni transitorie e finali
Art. 39. - Il Consiglio di amministrazione puo' deliberare
l'adesione del Consorzio ad associazioni di assistenza, tutela e
rappresentanza del movimento cooperativo, nominando i delegati.
Art. 40. - In caso di scioglimento volontario prima del termine
stabilito, l'assemblea dei delegati nominera' uno o piu' liquidatori,
conferendo ad essi tutte le facolta' di legge. Nel caso di cessazione
del Consorzio, l'intero suo patrimonio, dedotto solo il capitale
effettivamente versato da rimborsare alle cooperative consorziate e
gli eventuali
dividendi maturati e non pagati negli ultimi due anni, sara'
devoluta a fini di pubblica utilita', di cui e' competente
l'amministrazione finanziaria, a norma del regio decreto 30 dicembre
1923, n. 3269, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.
Art. 41. - Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono
le disposizioni di legge.
Consorzio Ravennate Coop. P.L.
Il presidente: Antonio Frassineti
C-27025 (A pagamento).