CONSORZIO RAVENNATE
DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO

(GU Parte Seconda n.281 del 30-11-1993)

    Approvazione Modifiche Statuti
    IL MINISTRO DEL LAVORO
    E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
    DI CONCERTO CON
    IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
      Vista la legge 25 giugno 1909 n. 422 e il regolamento, approvato
 con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di
 essa;
      Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2
 aprile 1951, n. 302;
      Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre
 1955, n. 1531, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 31 marzo
 1956, con il quale fu costituito, per la durata di anni venti, il
 'consorzio Ravennate delle cooperative di produzione e lavoro', con
 sede in Ravenna e ne fu approvato il relativo statuto;
      Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio
 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 7 luglio 1967,
 con il quale la durata dell'ente fu stabilita in anni quarantacinque
 a partire dalla data di pubblicazione del decreto di costituzione
 nella Gazzetta Ufficiale e fu, altresi' approvato il nuovo testo di
 statuto consortile;
      Visto il verbale dell'Assemblea Straordinaria dei delegati in
 data 19 aprile 1990, nella quale sono state deliberate le modifiche
 degli articoli 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 16 - 18
 - 19 - 20 - 21 - 27 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36;
      Visto il verbale della riunione del Consiglio di amministrazione
 tenutasi il 18 ottobre 1990 nella quale sono stati riformulati, su
 invito del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, gli
 articoli 1 - 5 - 7 - 8 e 29;
      Vista l'istanza con la quale il Presidente dell'ente citato
 chiede l'approvazione delle modifiche suddette;
      Udita la Commissione Centrale per le Cooperative, ai sensi
 dell'art. 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
 14 dicembre 1947, n. 1577;
      Considerato che, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge
 12 gennaio 1991, n. 13, il presente provvedimento va emanato nella
 forma del decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
 di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici;
    Decreta:
    Art. 1.
      Sono approvate le modifiche degli articoli 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21 - 27 - 29 - 30 - 31 -
 32 - 33 - 34 - 35 e 36 dello statuto del 'Consorzio Ravennate delle
 cooperative di produzione e lavoro', con sede in Ravenna, deliberato
 dall'assemblea dei delegati in data 19 aprile 1990, di cui
 all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente
 decreto.
    Art. 2.
      Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei Conti per la
 registrazione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 italiana.
    Roma, 26 marzo 1993
    Il Ministro del Lavoro e della Prev. Soc. (f.to Cristofori)
    Il Ministro dei Lavori Pubblici (f.to Merloni)
    STATUTO
    Costituzione - Scopo - Sede - Durata
      Art. 1. - E` costituito un Consorzio fra societa' Cooperative di
 produzione e lavoro ammissibili ai pubblici appalti, iscritte nel
 Registro prefettizio denominato 'Consorzio Ravennate delle
 Coopeerative di Produzione e Lavoro'.
      Art. 2. - Il Consorzio ha per iscopo la assunzione di qualsiasi
 specie di lavoro: lavori di terra e murari, lavori edilizi in genere
 ed in cemento armato, lavori idraulici e di bonifica in genere, di
 acquedotti e fognature, opere marittime, opere a struttura metallica,
 lavori stradali, lavori di falegname in genere, lavori di armamento
 ferroviario, gallerie, nonche' impianti meccanici ed elettrici,
 idrici, idroelettrici, nucleari, di metanizzazione, di depurazione,
 di smaltimento rifiuti e affini e la loro gestione, produzioni
 industriali in genere, trasporti ed attivita' ausiliarie del
 traffico, opere e forniture varie e qualsiasi altra attivita' nel
 settore delle costruzioni ed affini, esecuzione e manutenzione delle
 aree verdi, servizi per la forestazione e il giardinaggio, assumendo
 appalti e/o concessioni, dallo Stato, dagli enti locali e da
 qualsiasi stazione appaltante pubblica o privata. Tali opere e
 attivita', dislocate nel territorio nazionale e all'estero dovranno
 essere affidate in esecuzione alle cooperative associate, oppure
 condotte direttamente anche in associazione con altre imprese
 pubbliche o private sia italiane che estere.
      Si propone altresi' la propaganda degli ideali cooperativi e lo
 sviluppo della cooperazione di lavoro e la promozione di tutte quelle
 iniziative che prevedono predisposizione di programmi realizzativi e
 gestionali correlati ai diversi settori di attivita' del Consorzio e
 degli Enti consorziati, stipulando apposite convenzioni con persone
 fisiche e giuridiche, pubbliche e private, enti pubblici territoriali
 e non, nazionali, esteri ed in genere con soggetti terzi, acquisendo
 ed alienando, ove occorra, gli immobili relativi.
      Per lo sviluppo della Cooperazione di lavoro il Consorzio potra'
 altresi' provvedere ad organizzare ed effettuare, per conto delle
 Cooperative aderenti, approvvigionamenti di materie prime e di
 attrezzature, nonche' potra' assicurare l'assistenza tecnica,
 amministrativa e finanziaria necessaria per la buona esecuzione dei
 lavori delle Cooperative e per il miglioramento della loro gestione,
 istituendo a tal fine tutti quei servizi e uffici che si riterra'
 opportuno.
    A tal proposito tra l'altro avra' facolta':
      a) di istituire: un ufficio tecnico che provveda alla eventuale
 direzione dei lavori, alla compilazione dei progetti e preventivi di
 lavoro, allo studio di capitolati e di analisi dei lavori relativi
 agli appalti da assumere da parte delle cooperative associate; un
 ufficio commerciale che provveda all'approvvigionamento di materie
 prime, attrezzature e di quanto altro necessario per il
 raggiungimento degli scopi sociali delle Cooperative aderenti; un
 ufficio di assistenza amministrativa, contabile e legale che provveda
 a che il funzionamento amministrativo delle cooperative aderenti
 proceda con la regolarita' piu' scrupolosa e con il rispetto delle
 disposizioni di legge e della buona amministrazione;
      b) di istituire e gestire impianti di produzione, cave e
 depositi di materiali per l'espletamento della propria attivita'
 sociale d'approvvigionamento;
      c) di istituire un centro macchine edili al fine di consentire
 alle Cooperative associate la disponibilita' di attrezzatura pesante;
      d) di facilitare il credito alle Cooperative associate e ad
 eventuali organismi e societa' interessanti il movimento cooperativo
 in genere, anche mediante concessione di garanzie, quali avalli
 cambiari, fidejussioni ed altro sotto qualsiasi forma.
      Il Consorzio si propone inoltre l'assunzione di interessenze,
 quote, partecipazioni anche azionarie in Enti Cooperativi o privati
 allo scopo di conseguire i fini sociali e rafforzare il movimento
 cooperativo.
      Art. 3. - Il Consorzio ha la sede sociale in Ravenna, via
 Teodorico n. 15 e potra' cambiarla secondo le proprie esigenze.
 Parimenti il Consiglio di amministrazione potra' istituire succursali
 ed agenzie in altre localita' qualora sia richiesto dallo sviluppo
 della attivita' sociale.
      Art. 4. - Il Consorzio ha la durata fino al 31 del mese di
 dicembre dell'anno 2040 e potra' essere prorogata dall'assemblea
 straordinaria dei delegati delle Cooperative associate. Salvo i casi
 previsti dall'art. 10 del presente Statuto, le Cooperative
 costituenti il Consorzio debbono appartenervi per tutta la durata di
 esso.
    Cooperative consorziate
      Art. 5. - Potranno aderire al Consorzio tutte le Cooperative di
 produzione e lavoro legalmente costituite ed iscritte nel Registro
 Prefettizio, sezione produzione e lavoro, aventi scopo e finalita'
 simili a quelli del Consorzio stesso. Il numero di Cooperative che
 potranno fare
      parte del Consorzio e' illimitato. Ogni Cooperativa deve
 sottoscrivere una quota sociale pari a L. 500 (cinquecento) per
 ciascun socio della Cooperativa fino ad un massimo di cinquanta soci,
 nonche' lire 50 (cinquanta) per ogni cinquemila lire di capitale
 sociale e per ogni frazione di lire cinquemila o multiplo di
 cinquemila che sia superiore a lire duemilacinquecento. In ogni caso
 comunque la quota sottoscritta non dovra' essere inferiore a L.
 1.000.000 (lire un milione) e potra' anche essere superiore a tale
 importo.
      Art. 6. - La partecipaizone al Consorzio importa per ciascuna
 cooperativa i seguenti obblighi:
      a) versare con le modalita' stabilite le quote di capitale
 sottoscritto;
      b) osservare le norme del presente Statuto, le deliberazioni
 degli organi sociali legalmente prese, i regolamenti interni proposti
 dal Consiglio di amministrazione e approvati dall'assemblea e le
 discipline stabilite per la esecuzione dei lavori, accettare i
 controlli tecnici ed amministrativi del Consorzio;
      c) accettare la Direzione Tecnica del Consorzio, ove da questo
 motivatamente a se' riservata, per i lavori dallo stesso assegnati;
      d) non partecipare singolarmente, con altre Cooperative o con
 imprese estranee in concorrenza con il Consorzio, a trattative, gare,
 aste, licitazioni per appalti pubblici e privati, senza
 l'autorizzazione del Consorzio stesso.
      Beninteso le Cooperative conservano la propria autonomia
 completa in quanto non siano lesi gli interessi del Consorzio e delle
 altre Cooperative consorziate.
      Art. 7. - La responsabilita' delle Cooperative consorziate e'
 limitata alla quota sottoscritta. Le quote sociali sono nominative e
 non possono essere cedute, ne' costituite in pegno o sottoposte a
 qualsivoglia vincolo convenzionale senza l'autorizzazione del
 Consiglio di amministrazione del Consorzio.
      Art. 8. - Le Cooperative che intendono associarsi al Consorzio
 devono presentare domanda sottoscritta dal loro legale rappresentante
 con le seguenti indicazioni:
    a)  denominazione, ragione sociale, sede ed oggetto di esse;
    b)  organo sociale che ha deliberato l'adesione;
    c)  numero e mestiere dei soci;
    d)  ammontare della quota che si sottoscrive;
      e) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il
 presente Statuto.
      Alla domanda devono essere allegati: 1) copia autentica
 dell'atto costitutivo e dello Statuto ed eventuali successive
 modifiche; 2) certificato di iscrizione nel Registro Prefettizio; 3)
 estratto della delibera dell'organo sociale che ha approvato
 l'adesione al Consorzio; 4) bilancio dell'ultimo triennio.
      Art. 9. - Le Cooperative ammesse sono obbligate a versare le
 quote sottoscritte e la tassa di ammissione con le modalita'
 stabilite dall'art. 18.
      La deliberazione di ammissione si intende decaduta a tutti gli
 effetti se la Cooperativa ammessa non adempie agli obblighi di cui al
 presente articolo entro i termini stabiliti. La decadenza e'
 pronunciata dal Consiglio di amministrazione del Consorzio.
    Art. 10. - Le Cooperative cessano di far parte del Consorzio:
    a)  per fallimento;
    b)  per liquidazione volontaria, di ufficio o coatta;
    c)  per termine di durata;
    d)  per recesso;
    e)  per esclusione;
    f)  nell'ipotesi di cui all'art. 15.
      Art. 11. - Il recesso ha luogo quando una Cooperativa, per le
 sue condizioni economiche o per la esiguita' del numero dei soci, non
 si trova piu' in condizioni di far fronte ai suoi obblighi verso il
 Consorzio.
      Sulla domanda presentata dalla Cooperativa recedente si
 pronuncia il Consiglio di amministrazione del Consorzio.
      Art. 12. - La esclusione verra' deliberata dal Consiglio di
 amministrazione del Consorzio a carico della Cooperariva che:
      a) danneggi gli interessi del Consorzio e ne pregiudichi il
 regolare andamento;
      b) venga meno agli impegni economici, tecnici e morali assunti
 nei riguardi del Consorzio;
      c) non osservi le norme dello Statuto, dei regolamenti e le
 deliberazioni degli organi sociali del Consorzio;
      d) non uniformi il suo comportamento tecnico ed amministrativo
 ai principi stabiliti dalla legge ed a quelli della sana
 cooperazione.
      Art. 13. - Per la liquidazione ed il rimborso delle quote alle
 cooperative che cessano di far parte del Consorzio e la
 responsabilita' di dette cooperative valgono le norme degli articoli
 2529 e 2530 del Codice civile.
      La liquidazione e il rimborso delle quote non potra' pero', in
 ogni caso, essere superiore all'importo delle quote sottoscritte e
 versate. Nessuna altra restituzione o rimborso potra' essere vantato
 o richiesto da parte delle cooperative che cessano di far parte del
 Consorzio, sul patrimonio del Consorzio stesso.
      Art. 14. - A pena di decadenza la domanda di rimborso della
 quota deve essere presentata al Consiglio di amminsitrazione del
 Consorzio, per le cooperative sottoposte a liquidazione,prima della
 compilazione del bilancio finale di liquidazione. In ogni caso dette
 cooperative e quelle fallite, recedute od escluse, decadono dal
 diritto al rimborso se non riscuotono la quota entro cinque anni
 dalla data in cui e' venuta a cessare l'appartenenza al Consorzio.
      Art. 15. - La cessazione di appartenenza avviene di diritto in
 caso di fallimento o di liquidazione e risale alla data del
 provvedimento relativo, nonche' nel caso in cui vengano a mancare i
 requisiti di cui all'art. 5. Negli altri casi la cessazione ha data
 dalla ricezione della comunicazione della deliberazione rispettiva.
      Art. 16. - Le deliberazioni con cui il Consiglio di
 amministrazione accetta o respinge una domanda di ammissione o di
 recesso, ovvero decida la esclusione di una associata, vengono
 comunicate alle interessate a mezzo lettera raccomandata con ricevuta
 di ritorno ed affisse nella sede del Consorzio per quindici giorni.
 Contro tali deliberazioni possono ricorrere al Collegio arbitrale le
 Cooperative interessate e le Cooperative gia' aderenti.
      L'istanza deve essere spedita a mezzo di raccomandata con
 ricevuta di ritorno a pena di decadenza, entro trenta giorni dal
 ricevimento della comunicazione per le cooperative richiedenti,
 recedute od escluse, dal quindicesimo giorno di affissione per le
 altre cooperative.
      Al Collegio Arbitrale devono essere rimesse anche le decisioni
 su tutte le controversie che insorgessero tra i singoli soci e la
 Societa' Cooperativa nonche' sulle controversie tra socio e socio
 sempre relativamente ai rapporti sociali.
    Patrimonio
      Art. 17. - Il patrimonio del Consorzio all'atto della
 costituzione e' formato dalle quote conferite dalle cooperative
 promotrici e puo' essere aumentato:
      a) col versamento di ulteriori quote da parte delle cooperative
 consorziate e che saranno ammesse successivamente;
    b)  coi fondi di riserva ordinari ed eventualmente straordinari;
    c)  con le tasse di ammissione;
      d) con ogni altro fondo costituito per scopi di previdenza
 mutualistica e di propaganda.
      Art. 18. - Le Cooperative che verranno ammesse al Consorzio dopo
 la costituzione del medesimo, dovranno versare una tassa di
 ammissione che sara' fissata annualmente dalla assemblea in sede di
 approvazione del bilancio, tenute presenti le riserve patrimoniali
 del Consorzio risultati dal bilancio stesso. Tale tassa deve essere
 versata contemporaneamente alla sottoscrizione della propria quota.
    Il versamento delle quote sottoscritte deve essere effettuato:
    a)  per almeno due decimi all'atto della sottoscrizione;
      b) per il rimanente entro tre mesi dalla accettazione della
 domanda. Il Consorzio avra' la facolta' di trattenere alle singole
 scadenze, sulle somme dovute alle cooperative per lavori eseguiti,
 l'ammontare delle rate giunte a maturazione.
    Organi del Consorzio
    Art. 19. - Sono organi del Consorzio:
    1)  l'assemblea dei delegati;
    2)  il Consiglio di amministrazione;
    3)  il Comitato Esecutivo;
    4)  il Presidente;
    5)  il Collegio dei sindaci.
    Art. 20. - Assemblea dei delegati:
      l'assemblea e' costituita dai delegati delle cooperative
 consorziate. I delegati sono nominati dal Consiglio di
 amministrazione di ciascuna Cooperativa, ove esso risulti
 autorizzato, od altrimenti dalla assemblea dei soci, durano in carica
 due anni e possono essere rieletti. Ciascuna cooperativa aderente
 nominera' un delegato fino a 50 soci, due delegati da 51 a 150 soci,
 tre delegati da 151 a 250 soci, quattro delegati da 251 soci a 350 e
 cinque oltre 350.
    Ogni delegato avra' diritto ad un solo voto.
      Art. 21. - Le assemblee dei delegati sono ordinarie e
 straordinarie.
      Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ogni anno
 e' convocata una assemblea ordinaria per approvare il bilancio
 consuntivo dell'anno precedente, deliberare sul riparto degli utili,
 eleggere le cariche sociali quando sia necessario e per trattare ogni
 altro argomento all'ordine del giorno. Assemblee ordinarie e
 straordinarie si terranno ogni volta che lo reputi necessario il
 Consiglio di amministrazione e qualora ne sia fatta richiesta dal
 Collegio dei sindaci, ovvero da almeno un quinto dei delegati delle
 cooperative, con le indicazioni degli argomenti da trattare. In
 questi ultimi due casi il Consiglio di amministrazione dovra'
 convocare l'assemblea richiesta non oltre un mese dalla data della
 comunicazione relativa.
      Art. 22. - La convocazione delle assemblee, tanto ordinarie che
 straordinarie, sara' fatto a mezzo di avviso raccomandato, spedito
 quindici giorni prima delle adunanze a ciascuna cooperativa e con la
 inserzione dello stesso avviso, almeno otto giorni prima della data
 fissata, nel Foglio annunzi legali. La seconda convocazione puo' aver
 luogo anche il giorno successivo a quello fissato per la prima
 convocazione, ma mai nello stesso giorno della prima.
      Art. 23. - Le assemblee sono valide in prima convocazione con la
 presenza di almeno meta' piu' uno dei delegati in seconda
 convocazione qualunque sia il numero dei delegati intervenuti. I
 delegati non possono farsi rappresentare da altro delegato, salvo che
 nel caso di malattia comprovata.
      Art. 24. - Le deliberazioni che importino modifiche statutarie e
 scioglimento anticipato del Consorzio sono valide in prima
 convocazione quando siano presenti almeno i due terzi dei delegati
 delle Societa' consorziate. In mancanza, sara' tenuta assemblea di
 seconda convocazione, a distanza di almeno cinque giorni, e questa
 sara' valida ove intervenga la meta' piu' uno dei delegati delle
 societa' consorziate.
      Art. 25. - Le deliberazioni sono in ogni caso valide se
 approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e su oggetto
 posto all'ordine del giorno. Le deliberazioni possono essere prese a
 scrutinio segreto quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei
 delegati intervenuti. A parita' di voti le deliberazioni si intendono
 respinte.
      Art. 26. - L'assemblea elegge il proprio presidente tra gli
 intervenuti, di volta in volta il presidente designa il segretario
 che puo' essere anche un impiegato o funzionario del Consorzio. I
 verbali della assemblea sono firmati dal presidente e dal segretario.
 I verbali delle assemblee straordinarie devono essere redatti da un
 notaio.
    Art. 27. - Consiglio di amministrazione:
      il Consiglio di amministrazione e' composto da cinque a quindici
 membri effettivi, eletti dalla assemblea tra i delegati delle
 cooperative consorziate, a scrutinio segreto ed a maggioranza di
 voti. Gli amministratori durano in carica due anni, sono dispensati
 dal prestare cauzione e possono essere rieletti.
      Eventuali compensi agli amministratori dovranno essere
 deliberati dall'assemblea dei soci.
      Agli stessi spetta con ogni caso il rimborso delle spese
 sostenute per conto del Consorzio. Su deliberazione del Consiglio di
 amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, possono
 essere stabilite remunerazioni a questi amministratori investiti di
 particolari incarichi fatto salvo quanto detto al successivo art. 30.
      Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti il
 Presidente e uno o piu' Vice presidenti. Potra' anche nominare un
 consigliere segretario od affidare l'incarico di segretario ad un
 impiegato o funzionario del Consorzio.
      Art. 28. - Il Consiglio di amministrazione si raduna
 ordinariamente ogni due mesi e straordinariamente ogni qualvolta il
 presidente lo creda opportuno ovvero ne facciano richiesta due
 consiglieri oppure due sindaci. La convocazione viene fatta a mezzo
 di avviso da spedirsi almeno tre giorni prima dell'adunanza ed in
 caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima. Le
 adunanze sono valide quando intervengono la maggioranza dei
 consiglieri in carica e le deliberazioni dovranno essere approvate
 dalla maggioranza degli amministratori presenti. Le votazioni si
 svolgono anche su richiesta di un solo consigliere.
      Art. 29. - Il Consiglio di amministrazione e' investito dai piu'
 ampi poteri per la gestione del Consorzio e puo' compiere quindi
 tutti gli atti di amministrazione sia ordinaria che straordinaria ad
 esclusione soltanto di quelli tassativamente riservati dalla legge e
 dallo Statuto all'assemblea dei delegati. Particolarmente il
 Consiglio di amministrazione mette in esecuzione le deliberazioni
 dell'assemblea, compila bilanci e regolamenti, nomina, assume,
 licenzia personale impiegatizio, anche fra estranei alla societa',
 compresi direttori tecnici, amministrativi o consulenti legali, ne
 fissa gli emolumenti, delibera sulle conclusioni di tutti gli atti e
 contratti inerenti alla attivita' sociale, delibera circa
 l'ammissione, il recesso e l'esclusione delle cooperative.
      E` comunque facultato a deliberare circa l'acquisto e la vendita
 di beni e diritti mobiliari e immobiliari, la concessione di
 iscrizioni ipotecarie, le cancellazioni, surroghe e postergazioni di
 ipoteche, a nominare procuratori, mandatari ed insitori, a deliberare
 qualsiasi operazione presso il Debito pubblico, la Cassa depositi e
 prestiti, nonche' presso qualsiasi Banca, Ufficio, Istituto di
 credito e finanziario, sia pubblici che privati, a stipulare
 concessioni di credito di qualunque specie, a fare locazione di
 mobili ed immobili, a stare in giudizio dinanzi a qualsiasi autorita'
 giudiziaria ed amministrativa, nominando avvocati, procuratori,
 periti ed arbitri, a contrarre debiti, concedere crediti, a
 deliberare su qualsiasi operazione di credito, su mutui cambiari ed
 ipotecari attivi e passivi, sull'apertura di conti correnti attivi e
 passivi, sulla concessione di garanzie nell'interesse di cooperative
 associate o di eventuali organismi e societa' interessanti il
 movimento cooperativo in genere quali avalli cambiari, fidejussioni
 ed altro sotto qualsiasi forma, a deliberare sulla assunzione di
 partecipazioni anche sotto qualsiasi forma di quote e azioni in Enti
 Cooperativi o privati e a deliberare su qualsiasi altro affare ed
 attivita' del Consorzio che nel presente Statuto non sia riservato
 all'assemblea.
      Il Consiglio puo' delegare parte dei suoi poteri al Comitato
 Esecutivo.
      Il Consiglio, potra' delegare i suoi poteri e anche la firma
 sociale ad uno o piu' dei suoi membri o ad uno o piu' impiegati,
 tanto unitamente che disgiuntamente. Il Consiglio potra' altresi',
 per la trattazione o definizione di affari speciali e per
 l'assolvimento di determinate incombenze, delegare i legali
 rappresentanti, gli amministratori o i dipendenti delle cooperative
 consorziate. Gli amministratori devono astenersi nelle votazioni di
 assemblee sul bilancio e sulle questioni che si riferiscono alla loro
 responsabilita'.
    Art. 30. - Il Presidente:
      il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la legale
 rappresentanza del Consorzio e la firma sociale di fronte ai terzi ed
 in giudizio salvo quanto disposto dall'art. 29. Egli ha inoltre la
 sorveglianza e l'alta direzione di tutti gli uffici, convoca
 l'assemblea e convoca e presiede il Consiglio.
      Nell'esercizio delle sue funzioni verra' coadiuvato dal
 segretario del Consiglio di amministrazione.
      In caso di assenza od impedimento, anche temporanei, del
 presidente, tutte le di lui attribuzioni spettano al vice presidente.
 Qualora siano piu' di uno questi sara' indicato dal Consiglio di
 amministrazione.
      Il presidente, in via di urgenza, prende i provvedimenti
 necessari nell'interesse del consorzio, salvo a convocare il
 Consiglio di amministrazione entro tre giorni per ottenere la
 ratifica.
      Il presidente, o in caso di suo impedimento il vice presidente,
 ha facolta' di nominare procuratori e avvocati conferendo agli stessi
 i relativi mandati e procure.
      Il trattamento giuridico ed economico del presidente, del o dei
 vice presidenti sara' deliberato dal Consiglio di amministrazione.
    Art. 31. - Comitato Esecutivo:
      il Comitato Esecutivo e' un Organo composto dal Presidente, dal
 vice presidente o dai vice presidenti e da quanti altri indicati dal
 Consiglio di amministrazione.
      I poteri del Comitato Esecutivo sono stabiliti con delibera del
 Consiglio di amministrazione in conformita' a quanto disposto
 dall'art. 2381 del Codice civile. Tali poteri devono essere
 comunicati all'Assemblea dei delegati nella sua prima riunione.
      Le deliberazioni del Comitato Esecutivo vanno annotate in
 apposito libro da tenersi con le stesse modalita' stabilite per la
 tenuta del libro verbali del Consiglio di amministrazione e devono
 essere comunicati al Consiglio di amministrazione nella sua prima
 seduta.
    Il Comitato Esecutivo risponde al Consiglio del proprio operato.
      Oltre ai poteri che gli sono conferiti dal Consiglio, spetta al
 Comitato Esecutivo prendere deliberazioni di urgenza su argomenti di
 ordinaria amministrazione che devono essere sottoposti a ratifica
 nella prima seduta consiliare.
    Art. 32. - Il Collegio dei Sindaci:
      il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due
 supplenti, eletti dall'assemblea dei delegati, che designera'
 direttamente il presidente del Collegio.
      I sindaci possono essere eletti fra persone estranee al
 Consorzio, essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
 Non possono essere nominati sindaci i parenti ed affini fino al
 quarto grado degli amministatori in carica, il compenso dei sindaci
 viene fissato dall'assemblea.
    Art. 33. - Collegio Arbitrale:
      i soci e il Consorzio sono obbligati a rimettere alle decisioni
 di un Collegio Arbitrale la risoluzione delle controversie insorte in
 materia di recesso, decadenza, esclusione e tutte le altre relative
 alla interpretazione delle disposizioni contenute nello Statuto e
 derivanti da deliberazioni dell'assemblea o del Consiglio di
 amministrazione. Al Collegio Arbitrale devono essere rimesse anche le
 decisioni su tutte le controversie che insorgessero tra i singoli
 soci e il Consorzio nonche' sulle controversie tra socio e socio
 sempre relativamente ai rapporti sociali.
      Il Collegio Arbitrale si compone di tre membri, di cui due
 nominati dalle parti - uno con la presentazione dell'istanza di cui
 all'art. 16 e l'altro entro quindici giorni dal ricevimento di detta
 istanza - ed il terzo con funzioni di Presidente scelto dai due
 arbitri nominati nel termine perentorio di giorni otto dalla loro
 nomina. Nell'ipotesi di mancato accordo sulla scelta del terzo
 arbitro o di scadenza del termine perentorio per la sua nomina esso
 sara' nominato dal Presidente della Lega Provinciale delle
 Cooperative di Ravenna.
      In assenza di nomina di uno degli arbitri di parte entro il
 termine perentorio di cui al primo comma, tale nomina sara' fatta dal
 Presidente del Tribunale di Ravenna, su ricorso della parte piu'
 diligente.
      Il Collegio Arbitrale e' dispensato dall'osservanza di
 qualsivoglia formalita', se non quella di ascoltare le parti; esso
 dicidera' quale amichevole compositore ed il suo lodo non sara'
 impugnabile.
    Direttore e Comitato tecnico
      Art. 34. - Il Consiglio di amministrazione potra' nominare un
 direttore del Consorzio, oltre a uno o piu' direttori tecnici per la
 direzione dei cantieri. Il direttore del Consorzio, oltre ad
 esercitare la direzione e la vigilanza degli uffici e dei servizi del
 Consorzio, ad esercitare le funzioni di carattere esclusivamente
 esecutivo che dal Consiglio gli saranno conferite, ad usare la firma
 sociale, quando ne sia delegato, partecipa alle assemblee ordinarie e
 straordinarie dei delegati ed alle riunioni del Consiglio di
 amministrazione con voto consultivo.
      La deliberazione di nomina e sospensione revoca e destituzione
 del direttore deve essere portata a conoscenza dell'assemblea
 generale nella sua prima riunione.
      Ogni direttore tecnico ha la responsabilita' della esatta
 esecuzione dei lavori appaltati dal Consorzio ad esso affidati e di
 quant'altro inerente alle sue funzioni.
      Il Consiglio d'amministrazione puo' costituire speciali comitati
 tecnici con poteri consultivi per ogni settore di attivita' del
 Consorzio.
      I membri di tali comitati durano in carica due anni e sono
 rieleggibili.
      Le mansioni ed il funzionamento dei comitati tecnici saranno
 definite da apposito regolamento predisposto dal Consiglio di
 amministrazione ed approvato dall'assemblea.
    Bilancio e riparto utili
      Art. 35. - L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre
 di ogni anno. Il bilancio con conto profitti e perdite ed ogni altro
 allegato e relazione dovra' essere a disposizione dei delegati, nella
 sede del Consorzio, almeno quindici giorni prima dell'assemblea
 ordinaria annuale.
      Art. 36. - Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno cosi'
 ripartiti:
    a)  il 20% sara' assegnato alla riserva ordinaria;
      b) al capitale verra' distribuito, sull'importo delle quote
 sociali effettivamente versate, un dividendo non superiore al tasso
 previsto dalla normativa fiscale;
      c) le residue risultanze attive al Fondo di riserva
 straordinario.
      Art. 37. - Allo scopo di dare forte base finanziaria e
 patrimoniale al Consorzio, l'assemblea dei delegati puo' deliberare
 che tutti gli utili netti del bilancio o parte di essi siano devoluti
 alla riserva ordinaria o ad un capitolo speciale del fondo di
 riserva.
      Il fondo di riserva ordinario e quello straordinario di cui al
 comma a) e c) dell'art. 36 e' destinato a coprire eventuali perdite e
 alla reintegrazione del fondo consortile, ma non potra' mai, in
 nessun caso, essere ripartito fra le Cooperative associate durante la
 vita del Consorzio.
      Art. 38. - Le quote di capitale per le quali si e' verificata la
 decadenza del diritto alla riscossione a norma dell'art. 14 ed i
 dividendi non riscossi nel biennio sono devoluti al fondo di riserva
 ordinaria.
    Disposizioni transitorie e finali
      Art. 39. - Il Consiglio di amministrazione puo' deliberare
 l'adesione del Consorzio ad associazioni di assistenza, tutela e
 rappresentanza del movimento cooperativo, nominando i delegati.
      Art. 40. - In caso di scioglimento volontario prima del termine
 stabilito, l'assemblea dei delegati nominera' uno o piu' liquidatori,
 conferendo ad essi tutte le facolta' di legge. Nel caso di cessazione
 del Consorzio, l'intero suo patrimonio, dedotto solo il capitale
 effettivamente versato da rimborsare alle cooperative consorziate e
 gli eventuali
      dividendi maturati e non pagati negli ultimi due anni, sara'
 devoluta a fini di pubblica utilita', di cui e' competente
 l'amministrazione finanziaria, a norma del regio decreto 30 dicembre
 1923, n. 3269, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
 Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.
      Art. 41. - Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono
 le disposizioni di legge.
    Consorzio Ravennate Coop. P.L.
    Il presidente: Antonio Frassineti
C-27025 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.