Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Istanti gli avv. Pasquale Monaco, Pasquale Marotta, Antonio Lamberti e Fata Musto si rende noto e si notifica che il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania-Napoli - Seconda Sezione, con sentenza n. 253 del 24 giugno 1996 ha riunito e disposto l'integrazione del contraddittorio, mediante notifica per pubblici proclami, dei seguenti ricorsi: I) ricorso n. 6633/1995 reg. gen. (n. 679 reg. Sez.) proposto da Rotondo Claudia, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Monaco, con domicilio in Napoli al corso V. Emanuele n. 42 presso avv. Emanuele Morra, contro il Ministero della Pubblica Istruzione, il Provveditorato agli Studi di Caserta ed Ianniello Taglialatela Antonella, per l'annullamento previa sospensiva del giudizio negativo di mancata ammissione alle prove orali del concorso magistrale, emesso dalla Commissione giudicatrice della provincia di Caserta; in uno agli atti preordinati, connessi e conseguenziali fra cui il relativo bando di concorso. La ricorrente, premesso che con D.M. 20 ottobre 1994 e' stato indetto pubblico concorso magistrale per esami e titoli per l'immissione nei ruoli dei docenti delle scuole elementari, fra le altre, della provincia di Caserta e di aver presentato domanda di partecipazione, ha esposto di non essere stata ammessa alle prove orali in quanto al suo elaborato scritto (identificato col n. 3134) e' stato attribuito il punteggio di 20/40 col giudizio di 'lavoro incompleto e non aderente'. Sono stati dedotti i seguenti motivi: 1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 9, del relativo bando di concorso; violazione delle norme in materia di incompatibilita' dei commissari in operazioni concorsuali, in quanto hanno partecipato commissari che si trovavano in posizione di incompatibilita' con candidati. 2) Violazione del procedimento; eccesso di potere; violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del bando e 7 del D.P.R. 686/57, in quanto le prove scritte sono avvenute in sedi distaccate ma i plichi con i verbali non sono stati trasmessi alla commissione esaminatrice tramite l'Ufficio periferico dell'Amministrazione interessata; 3) Eccesso di potere per illogicita', contraddittorieta' e non adeguata motivazione, in quanto il giudizio della Commissione esaminatrice e' illogico, contraddittorio e privo di congrua motivazione che non consente di comprendere il motivo dell'esclusione. 4) Violazione e falsa applicazione del bando di concorso; illegittimita' del bando nella parte in cui prevede la costituzione in sottocommissioni; eccesso di potere; violazione del procedimento, in quanto il giudizio non e' formulato dalla Commissione con la presenza di tutti i componenti. E' stata chiesta la sospensione dei provvedimenti impugnati sussistendo il fumus ed il danno grave ed irreparabile. Si e' concluso per l'accoglimento del ricorso e della domanda di sospensione. Conseguenze di legge. Avv. Pasquale Monaco. II) Ricorso n. 10975/1995 reg. gen. (n. 1304 reg. Sez.) proposto da Rotondo Claudia rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Monaco, con domicilio in Napoli, corso V. Emanuele, 42, presso avv. Emanuele Morra, contro il Ministero della Pubblica Istruzione, il Provveditore agli Studi di Caserta, la Commissione per il Concorso Magistrale di Caserta e Taglialatela Ianniello Ante ella, per l'annullamento previa sospensiva della graduatoria definitiva di merito relativa al Concorso Magistrale svoltosi in provincia di Caserta ed indetto con bando di concorso di cui al D.M. del 20 ottobre 1994 nella parte in cui non include la ricorrente e del relativo decreto di approvazione del Provveditore di Caserta. La ricorrente, premesso di aver partecipato concorso magistrale per l'immissione nei ruoli dei docenti delle scuole elementari per la provincia di Caserta e di aver proposto ricorso (n. 679/95 reg. Sez.) avvero il provvedimento di esclusione dalle prove orali innanzi il T.A.R Campania-Napoli che con ordinanza n. 417/95 disponeva la sua ammissione con riserva al prosieguo del concorso, ha esposto di aver superato la prova orale col punteggio di 34/40 ma di non essere stata inclusa nella graduatoria definitiva di merito. Sono stati dedotti i seguenti motivi di illegittimita' derivata e propria: 1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 9, del relativo bando di concorso; violazione delle norme in materia di incompatibilita' dei commissari in operazioni concorsuali, in quanto hanno partecipato commissari che si trovavano in posizione di incompatibilita' cori candidati. 2) Violazione del procedimento; eccesso di potere; violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del bando e 7 del D.P.R. 686/57, in quanto le prove scritte sono avvenute in sedi distaccate ma i plichi con i verbali non sono stati trasmessi alla commissione esaminatrice tramite l'Ufficio periferico dell'Amministrazione interessata. 3) Eccesso di potere per illogicita', contraddittorieta' e non adeguata motivazione, in quanto il giudizio della Commissione esaminatrice e' illogico, contraddittorio e privo di congrua motivazione che non consente di comprendere il motivo dell'esclusione. 4) Violazione e falsa applicazione del bando di concorso; illegittimita' del bando nella parte in cui prevede la costituzione in sottocommissioni; eccesso di potere; violazione del procedimento, in quanto il giudizio non e' formulato dalla Commissione con la presenza di tutti i componenti. 5) La ricorrente aveva diritto di essere collocata nella graduatoria anche se con riserva. E' stata chiesta la sospensione dei provvedimenti impugnati sussistendo il fumus ed il danno grave ed irreparabile. Si e' concluso per l'accoglimento del ricorso e della domanda di sospensione. Avv. Pasquale Monaco. III) N. 10974/95 reg. gen. (n. 1303 reg. Sez.) proposto da Scognamiglio Maria rapp.ta e difesa dall'avv. Antonio Lamberti, con domicilio in Napoli alla via Mattia Preti n. 10, contro il Provveditore agli Studi di Caserta e Rosa Caserta, per l'annullamento del decreto del Provveditore agli Studi di Caserta del 31 agosto 1995, n. 0/3748, e successivo di rettifica n. 3748/1 del 19 settembre 1995 che approva la graduatoria generale di merito del concorso, per titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli degli insegnanti elementari per la copertura dei posti vacanti per il triennio 1995-1998, bandito anche per la provincia di Caserta con DD.MM. 20 ottobre 1994 e 28 novembre 1994, per quanto gradua la ricorrente con punti 77; una agli atti preordinati, connessi e conseguenziali. La ricorrente, premesso di aver partecipato al concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli degli insegnanti elementari bandito anche per la provincia di Caserta con i DD.MM. 20 ottobre 1994 e 28 novembre 1994 e di aver conseguito punti 34/40 alla prova scritta, 39/40 alla prova orale e 4,80 alla prova di lingua francese, ha esposto di essere stata inserita nella graduatoria generale di merito con soli 77 punti. E' stato dedotto il seguente motivo di illegittimita': violazione dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241; eccesso di potere per violazione degli artt. 8, 11, 12, 13 ss. D.M. 20 ottobre 1994; difetto di motivazione in quanto, qualora sia stato disconosciuto il punteggio relativo alla sostenuta prova di lingue, tale decurtazione non ha la men che minima ragion d'essere. Si e' concluso, riservati motivi aggiunti quando saranno note le ragioni della decurtazione, per raccoglimento del ricorso con le conseguenze di legge. Avv. Antonio Lamberti. IV) N. 7848/1995 reg. gen. (n. 831 reg. Sez.) proposto da Sardella Luisa rapp.ta e difesa dal dott. proc. Pasquale Marotta, con domicilio in Napoli alla via Toledo n. 156, presso avv. Riccardo Soprano contro il Provveditorato agli Studi di Caserta, Commissione Esaminatrice Concorso Magistrale e Zanni Luigi, per l'annullamento dei provvedimenti, ignoti numero e data, con i quali sono stati approvati definitivamente dal Provveditorato agli Studi di Caserta gli atti concorsuale relativi al concorso magistrale indetto con D.M. 20 ottobre 1994; una agli atti preordinati, connessi e conseguenziali tra i quali: 1) la decisione, adottata dalla commissione esaminatrice, di attribuire il voto minimo di ventotto alla prova scritta espletata dalla ricorrente; 2) il giudizio formulato da detta commissione; 3) la graduatoria, relativa ai candidati ammessi a sostenere la prova orale, pubblicata all'albo del citato Provveditorato tra la notte del 30 e 31 maggio 1995, nella parte in cui riporta il voto di ventotto per la prova scritta della ricorrente; i successivi atti conseguenziali che l'Amm.ne andra' ad adottare. La ricorrente premesso di aver partecipato al concorso magistrale indetto con D.M. 20 ottobre 1994, scegliendo come sede concorsuale Caserta, ha visto attribuirsi solamente punti 28/40 per la prova scritta. E' stato dedotto il seguente motivo, formulando riserva di motivi aggiunti: violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione del D M. 20 ottobre 1994, della legge n. 241/90; violazione del giusto procedimento; eccesso di potere per mancanza dei presupposti, per superficialita' nella lettura e correzione dell'elaborato; difetto di motivazione; genericita'; illogicita'; manifesta ingiustizia, in quanto il giudizio formulato e' generico, immotivato ed illogico ed in contrasto con i criteri predeterminati per la correzione degli elaborati. Si e' concluso per l'accoglimento del ricorso con le conseguenze di legge. Dott. proc. Pasquale Marotta. V) Ricorso n. 11021/95 reg. gen. (n. 1315 reg. Sez.) proposto da Sardella Luisa rapp.ta e difesa dal dott. proc. Pasquale Marotta, con domicilio in Napoli alla via Toledo n. 156 presso avv. Riccardo Soprano contro il Provveditorato agli Studi di Caserta, Commissione Esaminatrice Concorso Magistrale e Zanni Luigi, per l'annullamento: dei provvedimenti, ignoti numero e data, con i quali sono stati approvati definitivamente dal Provveditorato agli Studi di Caserta gli atti concorsuale relativi al concorso magistrale indetto con D.M. 20 gennaio 1994, nella parte in cui risultano lesivi per la ricorrente; una agli atti preordinati, connessi e conseguenziali tra i quali: 1) la decisione, adottata dalla commissione esaminatrice, di attribuire il voto minimo di ventotto alla prova scritta espletata dalla ricorrente; 2) il giudizio formulato da detta commissione; 3) la graduatoria, relativa ai candidati ammessi a sostenere la prova orale, pubblicata all'albo del citato Provveditorato tra la notte del 30 e 31 maggio 1995, nella parte in cui riporta il voto di ventotto per la prova scritta della ricorrente; 4) la graduatoria provvisoria relativa ai concorrenti che hanno superato le prove concorsuali, nella parte cui la ricorrente viene collocata in posizione corrispondente a voto scaturente anche dal voto minimo di 28 dato alla prova scritta; 5) la graduatoria definitiva per lo stesso motivo di cui al punto quattro appena menzionato, graduatoria questa pubblicata in data 31 agosto 1995; i successivi atti conseguenziali che l'Amm.ne andra' ad adottare. La ricorrente premesso di aver partecipato al concorso magistrale indetto con D.M. 20 ottobre 1994, scegliendo come sede concorsuale Caserta, ha visto attribuirsi solamente punti 28/40 per la prova scritta. E' dedotto il seguente motivo, formulando riserva di motivi aggiunti: violazione degli artt. 3 e 97 della costituzione del D.M. 20 ottobre 1994, della legge n. 241/90; violazione del giusto procedimento; eccesso di potere per mancanza dei presupposti, per superficialita' nella lettura e correzione dell'elaborato; difetto di motivazione; genericita'; illogicita'; manifesta ingiustizia, in quanto il giudizio formulato e' generico, immotivato ed illogico ed in contrasto con i criteri predeterminati per la correzione degli elaborati. Si e' concluso per l'accoglimento del ricorso con le conseguenze di legge. Dott. proc. Pasquale Marotta. VI) ricorso n. 11192/95 reg. gen. (n. 1347 reg. Sez.) proposto da Barracca Anna rappresenta e difesa dalla dott. proc. Fata Musto, con domicilio in Napoli alla via Pirozzoli di Cagnazzo n. 7 presso dott. proc. Laura Sofia Allamprese, contro il Ministero della Pubblica Istruzione ed lanniello Antonella, per l'annullamento della graduatoria definitiva del concorso magistrale svoltosi nella provincia di Caserta, approvata con decreto del Provveditore agli Studi prot. n. 0/3748 del 31 agosto 1995, per la parte in cui le attribuisce punti 82,50 e non punti 84; quatenus opus, del Bando di Concorso, approvato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 20 ottobre 1994, per la parte in cui consenta la valutazione solo di un ulteriore diploma di istruzione secondaria di II grado e richieda, per l'attribuzione di punti 0,50 ai diplomi di scuola secondaria attestanti lo studio quinquennale di una lingua straniera, un ulteriore ed apposita certificazione; di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenziali. La ricorrente, premesso di aver partecipato al concorso magistrale espletatosi nella provincia di Caserta e di aver allegato alla domanda di partecipazione i diplomi di Maturita' Magistrale, di Scuola Magistrale e di Maturita' Scientifica, ha visto attribuirsi nella graduatoria definitiva per i titoli presentati solo un punto anziche' punti 2,50 e collocata al posto 1062 con punti 82,50. Sono stati dedotti i seguenti motivi: 1) Violazione e falsa applicazione del bando di concorso all. Il, punto 3), lett. B; violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi V e VI, legge 20 maggio 1982, n. 270; illogicita'; perplessita', in quanto ha documentato di essere in possesso oltre che del Diploma magistrale anche del Diploma di Scuola Magistrale e del Diploma di Maturita' Scientifica che le danno diritto all'attribuzione di due punti e non gia' di uno solo. 2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 60 e ss. R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni; violazione del bando di concorso, all. IV, punto; eccesso di potere per erroneita' nei presupposti; difetto di istruttoria, in quanto non sono stati attribuiti punti 0,50 per lo studio di una delle lingue straniere previste dal bando nel quinquennio di durata del Liceo Scientifico come provato dal relativo Diploma. 3) Violazione e falsa applicazione del bando di concorso e del principio di collaborazione e di cooperazione nei confronti dei soggetti amministrati; difetto di motivazione, in quanto incombeva sull'Amministrazione l'onere dl invitare l'interessata a regolarizzare la documentazione gia' prodotta. Si e' concluso per l'accoglimento del ricorso. Dott. proc. Fata Musto. Avv. Antonio Lamberti. C-28497 (A pagamento).