(GU Parte Seconda n.249 del 23-10-1996)

     Istanti gli avv. Pasquale Monaco, Pasquale Marotta, Antonio      
  Lamberti e Fata Musto si rende noto e si notifica che il Tribunale  
  Amministrativo Regionale per la Campania-Napoli - Seconda Sezione,  
     con sentenza n. 253 del 24 giugno 1996 ha riunito e disposto     
  l'integrazione del contraddittorio, mediante notifica per pubblici  
                   proclami, dei seguenti ricorsi:                    
    I) ricorso n. 6633/1995 reg. gen. (n. 679 reg. Sez.) proposto     
da Rotondo Claudia, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Monaco, 
    con domicilio in Napoli al corso V. Emanuele n. 42 presso avv.    
  Emanuele Morra, contro il Ministero della Pubblica Istruzione, il   
    Provveditorato agli Studi di Caserta ed Ianniello Taglialatela    
Antonella, per l'annullamento previa sospensiva del giudizio negativo 
   di mancata ammissione alle prove orali del concorso magistrale,    
 emesso dalla Commissione giudicatrice della provincia di Caserta; in 
   uno agli atti preordinati, connessi e conseguenziali fra cui il    
                     relativo bando di concorso.                      
                                                                      
    La ricorrente, premesso che con D.M. 20 ottobre 1994 e' stato     
     indetto pubblico concorso magistrale per esami e titoli per      
  l'immissione nei ruoli dei docenti delle scuole elementari, fra le  
  altre, della provincia di Caserta e di aver presentato domanda di   
  partecipazione, ha esposto di non essere stata ammessa alle prove   
 orali in quanto al suo elaborato scritto (identificato col n. 3134)  
  e' stato attribuito il punteggio di 20/40 col giudizio di 'lavoro   
                     incompleto e non aderente'.                      
     Sono stati dedotti i seguenti motivi: 1) Violazione e falsa      
  applicazione dell'art. 7, comma 9, del relativo bando di concorso;  
 violazione delle norme in materia di incompatibilita' dei commissari 
in operazioni concorsuali, in quanto hanno partecipato commissari che 
   si trovavano in posizione di incompatibilita' con candidati. 2)    
  Violazione del procedimento; eccesso di potere; violazione e falsa  
 applicazione dell'art. 1 del bando e 7 del D.P.R. 686/57, in quanto  
 le prove scritte sono avvenute in sedi distaccate ma i plichi con i  
    verbali non sono stati trasmessi alla commissione esaminatrice    
  tramite l'Ufficio periferico dell'Amministrazione interessata; 3)   
 Eccesso di potere per illogicita', contraddittorieta' e non adeguata 
 motivazione, in quanto il giudizio della Commissione esaminatrice e' 
   illogico, contraddittorio e privo di congrua motivazione che non   
  consente di comprendere il motivo dell'esclusione. 4) Violazione e  
  falsa applicazione del bando di concorso; illegittimita' del bando  
   nella parte in cui prevede la costituzione in sottocommissioni;    
eccesso di potere; violazione del procedimento, in quanto il giudizio 
    non e' formulato dalla Commissione con la presenza di tutti i     
                             componenti.                              
     E' stata chiesta la sospensione dei provvedimenti impugnati      
    sussistendo il fumus ed il danno grave ed irreparabile. Si e'     
      concluso per l'accoglimento del ricorso e della domanda di      
                             sospensione.                             
             Conseguenze di legge. Avv. Pasquale Monaco.              
   II) Ricorso n. 10975/1995 reg. gen. (n. 1304 reg. Sez.) proposto   
 da Rotondo Claudia rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Monaco, 
 con domicilio in Napoli, corso V. Emanuele, 42, presso avv. Emanuele 
Morra, contro il Ministero della Pubblica Istruzione, il Provveditore 
 agli Studi di Caserta, la Commissione per il Concorso Magistrale di  
Caserta e Taglialatela Ianniello Ante ella, per l'annullamento previa 
    sospensiva della graduatoria definitiva di merito relativa al     
 Concorso Magistrale svoltosi in provincia di Caserta ed indetto con  
 bando di concorso di cui al D.M. del 20 ottobre 1994 nella parte in  
 cui non include la ricorrente e del relativo decreto di approvazione 
                     del Provveditore di Caserta.                     
   La ricorrente, premesso di aver partecipato concorso magistrale    
per l'immissione nei ruoli dei docenti delle scuole elementari per la 
provincia di Caserta e di aver proposto ricorso (n. 679/95 reg. Sez.) 
  avvero il provvedimento di esclusione dalle prove orali innanzi il  
  T.A.R Campania-Napoli che con ordinanza n. 417/95 disponeva la sua  
 ammissione con riserva al prosieguo del concorso, ha esposto di aver 
superato la prova orale col punteggio di 34/40 ma di non essere stata 
           inclusa nella graduatoria definitiva di merito.            
   Sono stati dedotti i seguenti motivi di illegittimita' derivata    
 e propria: 1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 9,  
 del relativo bando di concorso; violazione delle norme in materia di 
 incompatibilita' dei commissari in operazioni concorsuali, in quanto 
    hanno partecipato commissari che si trovavano in posizione di     
   incompatibilita' cori candidati. 2) Violazione del procedimento;   
  eccesso di potere; violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del  
bando e 7 del D.P.R. 686/57, in quanto le prove scritte sono avvenute 
in sedi distaccate ma i plichi con i verbali non sono stati trasmessi 
      alla commissione esaminatrice tramite l'Ufficio periferico      
      dell'Amministrazione interessata. 3) Eccesso di potere per      
illogicita', contraddittorieta' e non adeguata motivazione, in quanto 
       il giudizio della Commissione esaminatrice e' illogico,        
  contraddittorio e privo di congrua motivazione che non consente di  
     comprendere il motivo dell'esclusione. 4) Violazione e falsa     
  applicazione del bando di concorso; illegittimita' del bando nella  
 parte in cui prevede la costituzione in sottocommissioni; eccesso di 
  potere; violazione del procedimento, in quanto il giudizio non e'   
formulato dalla Commissione con la presenza di tutti i componenti. 5) 
  La ricorrente aveva diritto di essere collocata nella graduatoria   
                        anche se con riserva.                         
     E' stata chiesta la sospensione dei provvedimenti impugnati      
       sussistendo il fumus ed il danno grave ed irreparabile.        
   Si e' concluso per l'accoglimento del ricorso e della domanda di   
                  sospensione. Avv. Pasquale Monaco.                  
      III) N. 10974/95 reg. gen. (n. 1303 reg. Sez.) proposto da      
 Scognamiglio Maria rapp.ta e difesa dall'avv. Antonio Lamberti, con  
      domicilio in Napoli alla via Mattia Preti n. 10, contro il      
Provveditore agli Studi di Caserta e Rosa Caserta, per l'annullamento 
   del decreto del Provveditore agli Studi di Caserta del 31 agosto   
1995, n. 0/3748, e successivo di rettifica n. 3748/1 del 19 settembre 
 1995 che approva la graduatoria generale di merito del concorso, per 
 titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli degli insegnanti elementari  
per la copertura dei posti vacanti per il triennio 1995-1998, bandito 
  anche per la provincia di Caserta con DD.MM. 20 ottobre 1994 e 28   
novembre 1994, per quanto gradua la ricorrente con punti 77; una agli 
             atti preordinati, connessi e conseguenziali.             
     La ricorrente, premesso di aver partecipato al concorso per      
  titoli ed esami per l'accesso ai ruoli degli insegnanti elementari  
  bandito anche per la provincia di Caserta con i DD.MM. 20 ottobre   
 1994 e 28 novembre 1994 e di aver conseguito punti 34/40 alla prova  
scritta, 39/40 alla prova orale e 4,80 alla prova di lingua francese, 
  ha esposto di essere stata inserita nella graduatoria generale di   
                      merito con soli 77 punti.                       
        E' stato dedotto il seguente motivo di illegittimita':        
   violazione dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241; eccesso di    
 potere per violazione degli artt. 8, 11, 12, 13 ss. D.M. 20 ottobre  
      1994; difetto di motivazione in quanto, qualora sia stato       
 disconosciuto il punteggio relativo alla sostenuta prova di lingue,  
     tale decurtazione non ha la men che minima ragion d'essere.      
   Si e' concluso, riservati motivi aggiunti quando saranno note le   
   ragioni della decurtazione, per raccoglimento del ricorso con le   
             conseguenze di legge. Avv. Antonio Lamberti.             
      IV) N. 7848/1995 reg. gen. (n. 831 reg. Sez.) proposto da       
Sardella Luisa rapp.ta e difesa dal dott. proc. Pasquale Marotta, con 
   domicilio in Napoli alla via Toledo n. 156, presso avv. Riccardo   
 Soprano contro il Provveditorato agli Studi di Caserta, Commissione  
  Esaminatrice Concorso Magistrale e Zanni Luigi, per l'annullamento  
   dei provvedimenti, ignoti numero e data, con i quali sono stati    
  approvati definitivamente dal Provveditorato agli Studi di Caserta  
gli atti concorsuale relativi al concorso magistrale indetto con D.M. 
20 ottobre 1994; una agli atti preordinati, connessi e conseguenziali 
                             tra i quali:                             
     1) la decisione, adottata dalla commissione esaminatrice, di     
  attribuire il voto minimo di ventotto alla prova scritta espletata  
 dalla ricorrente; 2) il giudizio formulato da detta commissione; 3)  
  la graduatoria, relativa ai candidati ammessi a sostenere la prova  
orale, pubblicata all'albo del citato Provveditorato tra la notte del 
 30 e 31 maggio 1995, nella parte in cui riporta il voto di ventotto  
       per la prova scritta della ricorrente; i successivi atti       
           conseguenziali che l'Amm.ne andra' ad adottare.            
                                                                      
        La ricorrente premesso di aver partecipato al concorso        
  magistrale indetto con D.M. 20 ottobre 1994, scegliendo come sede   
 concorsuale Caserta, ha visto attribuirsi solamente punti 28/40 per  
  la prova scritta. E' stato dedotto il seguente motivo, formulando   
   riserva di motivi aggiunti: violazione degli artt. 3 e 97 della    
    Costituzione del D M. 20 ottobre 1994, della legge n. 241/90;     
  violazione del giusto procedimento; eccesso di potere per mancanza  
   dei presupposti, per superficialita' nella lettura e correzione    
  dell'elaborato; difetto di motivazione; genericita'; illogicita';   
 manifesta ingiustizia, in quanto il giudizio formulato e' generico,  
 immotivato ed illogico ed in contrasto con i criteri predeterminati  
                  per la correzione degli elaborati.                  
   Si e' concluso per l'accoglimento del ricorso con le conseguenze   
               di legge. Dott. proc. Pasquale Marotta.                
    V) Ricorso n. 11021/95 reg. gen. (n. 1315 reg. Sez.) proposto     
 da Sardella Luisa rapp.ta e difesa dal dott. proc. Pasquale Marotta, 
 con domicilio in Napoli alla via Toledo n. 156 presso avv. Riccardo  
 Soprano contro il Provveditorato agli Studi di Caserta, Commissione  
 Esaminatrice Concorso Magistrale e Zanni Luigi, per l'annullamento:  
   dei provvedimenti, ignoti numero e data, con i quali sono stati    
  approvati definitivamente dal Provveditorato agli Studi di Caserta  
gli atti concorsuale relativi al concorso magistrale indetto con D.M. 
     20 gennaio 1994, nella parte in cui risultano lesivi per la      
 ricorrente; una agli atti preordinati, connessi e conseguenziali tra 
                               i quali:                               
     1) la decisione, adottata dalla commissione esaminatrice, di     
  attribuire il voto minimo di ventotto alla prova scritta espletata  
 dalla ricorrente; 2) il giudizio formulato da detta commissione; 3)  
  la graduatoria, relativa ai candidati ammessi a sostenere la prova  
orale, pubblicata all'albo del citato Provveditorato tra la notte del 
 30 e 31 maggio 1995, nella parte in cui riporta il voto di ventotto  
 per la prova scritta della ricorrente; 4) la graduatoria provvisoria 
   relativa ai concorrenti che hanno superato le prove concorsuali,   
      nella parte cui la ricorrente viene collocata in posizione      
  corrispondente a voto scaturente anche dal voto minimo di 28 dato   
alla prova scritta; 5) la graduatoria definitiva per lo stesso motivo 
    di cui al punto quattro appena menzionato, graduatoria questa     
 pubblicata in data 31 agosto 1995; i successivi atti conseguenziali  
                   che l'Amm.ne andra' ad adottare.                   
                                                                      
        La ricorrente premesso di aver partecipato al concorso        
  magistrale indetto con D.M. 20 ottobre 1994, scegliendo come sede   
 concorsuale Caserta, ha visto attribuirsi solamente punti 28/40 per  
                          la prova scritta.                           
     E' dedotto il seguente motivo, formulando riserva di motivi      
 aggiunti: violazione degli artt. 3 e 97 della costituzione del D.M.  
    20 ottobre 1994, della legge n. 241/90; violazione del giusto     
  procedimento; eccesso di potere per mancanza dei presupposti, per   
superficialita' nella lettura e correzione dell'elaborato; difetto di 
   motivazione; genericita'; illogicita'; manifesta ingiustizia, in   
 quanto il giudizio formulato e' generico, immotivato ed illogico ed  
  in contrasto con i criteri predeterminati per la correzione degli   
                              elaborati.                              
   Si e' concluso per l'accoglimento del ricorso con le conseguenze   
               di legge. Dott. proc. Pasquale Marotta.                
    VI) ricorso n. 11192/95 reg. gen. (n. 1347 reg. Sez.) proposto    
 da Barracca Anna rappresenta e difesa dalla dott. proc. Fata Musto,  
  con domicilio in Napoli alla via Pirozzoli di Cagnazzo n. 7 presso  
    dott. proc. Laura Sofia Allamprese, contro il Ministero della     
 Pubblica Istruzione ed lanniello Antonella, per l'annullamento della 
    graduatoria definitiva del concorso magistrale svoltosi nella     
  provincia di Caserta, approvata con decreto del Provveditore agli   
   Studi prot. n. 0/3748 del 31 agosto 1995, per la parte in cui le   
 attribuisce punti 82,50 e non punti 84; quatenus opus, del Bando di  
     Concorso, approvato con decreto del Ministro della Pubblica      
     Istruzione 20 ottobre 1994, per la parte in cui consenta la      
 valutazione solo di un ulteriore diploma di istruzione secondaria di 
 II grado e richieda, per l'attribuzione di punti 0,50 ai diplomi di  
  scuola secondaria attestanti lo studio quinquennale di una lingua   
straniera, un ulteriore ed apposita certificazione; di tutti gli atti 
               preordinati, connessi e conseguenziali.                
                                                                      
       La ricorrente, premesso di aver partecipato al concorso        
 magistrale espletatosi nella provincia di Caserta e di aver allegato 
 alla domanda di partecipazione i diplomi di Maturita' Magistrale, di 
  Scuola Magistrale e di Maturita' Scientifica, ha visto attribuirsi  
  nella graduatoria definitiva per i titoli presentati solo un punto  
    anziche' punti 2,50 e collocata al posto 1062 con punti 82,50.    
     Sono stati dedotti i seguenti motivi: 1) Violazione e falsa      
    applicazione del bando di concorso all. Il, punto 3), lett. B;    
 violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi V e VI, legge 20  
     maggio 1982, n. 270; illogicita'; perplessita', in quanto ha     
  documentato di essere in possesso oltre che del Diploma magistrale  
  anche del Diploma di Scuola Magistrale e del Diploma di Maturita'   
 Scientifica che le danno diritto all'attribuzione di due punti e non 
gia' di uno solo. 2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 60 e 
     ss. R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni;     
 violazione del bando di concorso, all. IV, punto; eccesso di potere  
per erroneita' nei presupposti; difetto di istruttoria, in quanto non 
  sono stati attribuiti punti 0,50 per lo studio di una delle lingue  
   straniere previste dal bando nel quinquennio di durata del Liceo   
 Scientifico come provato dal relativo Diploma. 3) Violazione e falsa 
 applicazione del bando di concorso e del principio di collaborazione 
e di cooperazione nei confronti dei soggetti amministrati; difetto di 
   motivazione, in quanto incombeva sull'Amministrazione l'onere dl   
    invitare l'interessata a regolarizzare la documentazione gia'     
                              prodotta.                               
   Si e' concluso per l'accoglimento del ricorso. Dott. proc. Fata    
                                Musto.                                
                                                Avv. Antonio Lamberti.
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