Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Sede legale Bergamo, via S. Bernardino n. 120
Capitale sociale L. 4 .000.000.000
Iscritta presso il Tribunale di Bergamo al n. 7119 reg. soc.,
vol. 6668
Estratto dell'atto di fusione
1. Con atto del 24 settembre 1992 a rogito notaio Paolo
Marinelli di Bergamo, rep. n. 501772, trascritto presso la
cancelleria del Tribunale di Bergamo in data 19 ottobre 1992 al n.
25316 reg. d'ordine, la societa' Franchi S.p.a., con sede in Bergamo
via S. Bernardino n. 120, iscritta presso il Tribunale di Bergamo al
n. 7519 reg. soc. e n. 668 vol., ha proceduto all'incorporazione
della societa' Viridis S.p.a., con sede in Bergamo, via S. Bernardino
n. 120, iscritta presso il Tribunale di Bergamo al n. 8839 reg. soc.
e n. 7888 vol., dando esecuzione alle rispettive delibere di fusione
del 15 giugno 1992.
2. Rapporto di cambio: n. 1 azione della Viridis S.p.a. contro
n. 1 azione della Franchi S.p.a.
Non sussistono gli elementi per riconoscere un conguaglio in
denaro a favore dei soci di entrambe le societa'.
A seguito della fusione il capitale sociale della societa'
incorporante viene aumentato di L. 1.000.000.000 mediante l'emissione
di n. 1.000.000 di azioni da nominali L. 1.000 cadauna.
3. La decorrenza delle operazioni di concambio e' fissata a
partire dal primo giorno lavorativo, successivo a quello
dell'eseguita iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle
imprese del Tribunale di Bergamo.
Le suddette operazioni dovranno essere ultimate entro il termine
di due mesi dalla medesima data.
Gli azionisti della societa' incorporata potranno sostituire le
proprie azioni con azioni dell'incorporante, in base al rapporto di
cambio di cui al punto 2. che precede, mediante consegna delle azioni
della societa' incorporata e ritiro dei nuovi certificati azionari
presso la sede legale della societa' incorporante.
4. Le azioni di nuova assegnazione avranno godimento dal 1
gennaio 1992.
5. Le operazioni della societa' incorporata vengono imputate al
bilancio dell'incorporante a decorrere dal 1 gennaio 1992, anche agli
effetti fiscali come consentito dall'art. 123, secondo comma del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
6. Non esistono particolari categorie di soci ne' possessori di
titoli diversi dalle azioni.
7. Non sono previsti benefici o vantaggi particolari per gli
amministratori delle societa' partecipanti alla fusione.
Li', 21 ottobre 1992
p. Franchi S.p.a.
Il legale rappresentante: Aldo Franchi
C-28520 (A pagamento).