Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
IL MINISTRO
(Omissis).
Decreta:
La societa' Immuno AG Oesterreichisches Institut Fuer
Haemoderivate GES M.B.H. di Vienna (Austria), rappresentata in Italia
dalla societa' Immuno - S.p.a., codice fiscale n. 00126120500, con
sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via A. Vespucci n. 119, e'
autorizzata a modificare il metodo di inattivazione virale mediante
trattamento a calore umido della specialita' medicinale denominata
'Fibrinogeno umano immuno', iniettabile liofilizzato uso endovenoso
da mg 1000, nella confezione sottospecificata, registrata a proprio
nome e prodotta nella officina farmaceutica della societa' estera
medesima.
La societa' estera sopracitata e' autorizzata, altresi' ad
inserire la dizione 'Tim 3' nella denominazione del prodotto in
parola.
Alla confezione della specialita' medicinale di cui trattasi
viene attribuito il codice di seguito riportato:
Codice espresso con sistema
Confezione
Codice
di numerazione in base 32
-
-
-
1 flacone a tappo perforabile di liofilizzato da mg 1000 + 1
flacone a tappo perforabile di solvente da 50 ml + set per la
ricostituzione e l'infusione
023294022
0Q6W26
Il prezzo di vendita al pubblico e' quello stabilito dai
provvedimenti CIP in vigore.
Il prodotto in parola deve essere importato in Italia gia'
pronto e confezionato per la vendita.
La confezione succitata, gia' inserita nel P.T. del S.S.N., e'
collocata nella classe a) di cui al comma 4 dell'art. 19 della legge
11 marzo 1988, n. 67, con applicazione del disposto dell'art. 5 del
decreto ministeriale 7 marzo 1985 (S.S. alla Gazzetta Ufficiale n. 71
del 23 marzo 1985).
Si applicano la quota fissa per ricetta di L. 3.000 e la quota
di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del
30% (decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito nella legge
25 gennaio 1990, n. 8).
I lotti della specialita' medicinale in parola, prodotti
anteriormente al rilascio del presente decreto e recanti i numeri di
codice in precedenza assegnati, devono essere immediatamente ritirati
dal commercio.
La societa' titolare della registrazione (o, per conto di questa
la societa' che la rappresenta in Italia) dovra' comunicare
immediatamente al Ministero della sanita' - Direzione generale del
Servizio Farmaceutico:
1) ogni eventuale variazione concernente l'autorizzazione al
commercio nel Paese di provenienza;
2) l'eventuale spontanea decisione di sospendere al produzione
ed il commercio del farmaco nello stesso Paese.
Tre mesi prima dello scadere del termine di cinque anni dalla
data del presente decreto, la societa' titolare della registrazione
dovra' presentare a questo Ministero considerazioni e documentazioni
comprovanti la permanenza dei presupposti tecnico-scientifici che
giustificano l'autorizzazione al commercio della specialita'
medicinale di cui trattasi.
(Omissis).
Roma, 7 giugno 1990
Il Ministro: De Lorenzo.
C-30335 (A pagamento).