IL MINISTRO (Omissis). Decreta: La societa' Immuno AG Oesterreichisches Institut Fuer Haemoderivate GES M.B.H. di Vienna (Austria), rappresentata in Italia dalla societa' Immuno - S.p.a., codice fiscale n. 00126120500, con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via A. Vespucci n. 119, e' autorizzata a modificare il metodo di inattivazione virale mediante trattamento a calore umido della specialita' medicinale denominata 'Fibrinogeno umano immuno', iniettabile liofilizzato uso endovenoso da mg 1000, nella confezione sottospecificata, registrata a proprio nome e prodotta nella officina farmaceutica della societa' estera medesima. La societa' estera sopracitata e' autorizzata, altresi' ad inserire la dizione 'Tim 3' nella denominazione del prodotto in parola. Alla confezione della specialita' medicinale di cui trattasi viene attribuito il codice di seguito riportato: Codice espresso con sistema Confezione Codice di numerazione in base 32 - - - 1 flacone a tappo perforabile di liofilizzato da mg 1000 + 1 flacone a tappo perforabile di solvente da 50 ml + set per la ricostituzione e l'infusione 023294022 0Q6W26 Il prezzo di vendita al pubblico e' quello stabilito dai provvedimenti CIP in vigore. Il prodotto in parola deve essere importato in Italia gia' pronto e confezionato per la vendita. La confezione succitata, gia' inserita nel P.T. del S.S.N., e' collocata nella classe a) di cui al comma 4 dell'art. 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67, con applicazione del disposto dell'art. 5 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (S.S. alla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 23 marzo 1985). Si applicano la quota fissa per ricetta di L. 3.000 e la quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 30% (decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito nella legge 25 gennaio 1990, n. 8). I lotti della specialita' medicinale in parola, prodotti anteriormente al rilascio del presente decreto e recanti i numeri di codice in precedenza assegnati, devono essere immediatamente ritirati dal commercio. La societa' titolare della registrazione (o, per conto di questa la societa' che la rappresenta in Italia) dovra' comunicare immediatamente al Ministero della sanita' - Direzione generale del Servizio Farmaceutico: 1) ogni eventuale variazione concernente l'autorizzazione al commercio nel Paese di provenienza; 2) l'eventuale spontanea decisione di sospendere al produzione ed il commercio del farmaco nello stesso Paese. Tre mesi prima dello scadere del termine di cinque anni dalla data del presente decreto, la societa' titolare della registrazione dovra' presentare a questo Ministero considerazioni e documentazioni comprovanti la permanenza dei presupposti tecnico-scientifici che giustificano l'autorizzazione al commercio della specialita' medicinale di cui trattasi. (Omissis). Roma, 7 giugno 1990 Il Ministro: De Lorenzo. C-30335 (A pagamento).