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IL MINISTRO (Omissis). Decreta: La societa' Laboratorio Farmaceutico C.T. - S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Sanremo, via Dante Alighieri n. 71, codice fiscale n. 00071020085, e' autorizzata a porre in vendita la specialita' medicinale denominata 'Buflocit' (buflomedil cloridrato) nelle preparazioni e confezioni sottospecificate, da prodursi nell'officina farmaceutica della societa' stessa sita nella sede succitata. Alle confezioni della specialita' medicinale in parola sono attribuiti i codici di seguito riportati, costituenti, a tutti gli effetti di legge, numero di autorizzazione all'immissione in commercio: Codice espresso con sistema Confezione Codice di numerazione in base 32 - - - 30 capsule da mg 150 in blister 026847018 0TM9TB 30 capsule da mg 300 in blister 026847020 0TM9TD Le succitate confezioni 30 capsule da mg 150 e da mg 300 sono collocate nella classe a) di cui al comma 4 dell'art. 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della data del presente decreto. Si applicano la quota fissa per ricetta (di L. 3.000) e la quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 40% (decreto-legge 25 gennaio 1990, n. 382, convertito nella legge 25 gennaio 1990, n. 8). I prezzi di vendita al pubblico sono stabiliti, come da provvedimento CIP 4/90 del 16 gennaio 1990, in L. 8.705 per la confezione codice 026848018 ed in L. 14.900 per la confezione codice 026847020. La preparazione capsule da mg 150 costituisce prodotto base, mentre la restante preparazione costituisce serie ai sensi dell'art. 12 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478. L'autorizzazione rilasciata con il presente decreto e' subordinata all'ottemperanza delle prescrizioni contenute negli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 20 marzo 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 25 marzo 1980, modificato con decreto ministeriale 28 luglio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 23 agosto 1984. Tre mesi prima dello scadere del termine di cinque anni dalla data del presente decreto, la societa' titolare della registrazione dovra' presentare a questo Ministero considerazioni e documentazioni comprovanti la permanenza dei presupposti tecnico-scientifici che giustificano l'autorizzazione al commercio della specialita' medicinale di cui trattasi. (Omissis). Roma, 1 giugno 1990 Il Ministro: De Lorenzo. C-30336 (A pagamento).