Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
IL MINISTRO
(Omissis).
Decreta:
La societa' Laboratorio Farmaceutico C.T. - S.r.l., con sede e
domicilio fiscale in Sanremo, via Dante Alighieri n. 71, codice
fiscale n. 00071020085, e' autorizzata a porre in vendita la
specialita' medicinale denominata 'Buflocit' (buflomedil cloridrato)
nelle preparazioni e confezioni sottospecificate, da prodursi
nell'officina farmaceutica della societa' stessa sita nella sede
succitata.
Alle confezioni della specialita' medicinale in parola sono
attribuiti i codici di seguito riportati, costituenti, a tutti gli
effetti di legge, numero di autorizzazione all'immissione in
commercio:
Codice espresso con sistema
Confezione
Codice
di numerazione in base 32
-
-
-
30 capsule da mg 150 in blister
026847018
0TM9TB
30 capsule da mg 300 in blister
026847020
0TM9TD
Le succitate confezioni 30 capsule da mg 150 e da mg 300 sono
collocate nella classe a) di cui al comma 4 dell'art. 19 della legge
11 marzo 1988, n. 67, a decorrere dal centoventesimo giorno
successivo a quello della data del presente decreto.
Si applicano la quota fissa per ricetta (di L. 3.000) e la quota
di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del
40% (decreto-legge 25 gennaio 1990, n. 382, convertito nella legge 25
gennaio 1990, n. 8).
I prezzi di vendita al pubblico sono stabiliti, come da
provvedimento CIP 4/90 del 16 gennaio 1990, in L. 8.705 per la
confezione codice 026848018 ed in L. 14.900 per la confezione codice
026847020.
La preparazione capsule da mg 150 costituisce prodotto base,
mentre la restante preparazione costituisce serie ai sensi dell'art.
12 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478.
L'autorizzazione rilasciata con il presente decreto e'
subordinata all'ottemperanza delle prescrizioni contenute negli
articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 20 marzo 1980, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 25 marzo 1980, modificato con
decreto ministeriale 28 luglio 1984, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 232 del 23 agosto 1984.
Tre mesi prima dello scadere del termine di cinque anni dalla
data del presente decreto, la societa' titolare della registrazione
dovra' presentare a questo Ministero considerazioni e documentazioni
comprovanti la permanenza dei presupposti tecnico-scientifici che
giustificano l'autorizzazione al commercio della specialita'
medicinale di cui trattasi.
(Omissis).
Roma, 1 giugno 1990
Il Ministro: De Lorenzo.
C-30336 (A pagamento).