MINISTERO DELLA SANITA`

(GU Parte Seconda n.278 del 28-11-1990)

    IL MINISTRO
    (Omissis).
    Decreta:
    La ditta S.I.T. (Specialita' Igienico Terapeutiche) S.p.a., codice
      fiscale n. 01082210186, con sede e domicilio fiscale in Mede
 (Pavia), via
      Cavour, 70, e' autorizzata a variare la composizione
 (eliminazione di
      l-triptofano) della specialita' medicinale denominata 'Amico',
 nella preparazione e confezione sottospecificata, preparata nella
 propria officina farmaceutica, sita presso la suddetta sede e
 registrata, a tutti gli effetti, a proprio nome.
      All'unica confezione della predetta specialita' medicinale, come
 sopra modificata, viene attribuito il codice di seguito riportato:
    Codice espresso con sistema
    Confezione
    Codice
    di numerazione in base 32
    -
    -
    -
    10 flac.ni con tappo serbatorio ml 20 sciroppo
    022287027
    0P84PM
      Il prezzo di vendita al pubblico e' quello stabilito dai
 provvedimenti CIP in vigore.
      La succitata confezione, gia' prescrivibile a carico del
 Servizio Sanitario Nazionale, resta collocata nella classe a) di cui
 al comma 4 dell'art. 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67, con la
 quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella
 misura del 40% (decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito
 nella legge 25 gennaio 1990, n. 8).
      I lotti della specialita' medicinale in parola, prodotti
 anteriormente al rilascio del presente decreto, recanti la
 composizione precedentemente autorizzata e cotraddistinto dal numero
 di codice in precedenza attribuito, devono essere ritirati dal
 commercio entro il 15 novembre 1990.
      L'autorizzazione rilasciata con il presente decreto e'
 subordinata all'ottemperanza delle prescrizioni contenute negli artt.
 1 e 2 del decreto ministeriale 20 marzo 1980, pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale n. 83 del 25 marzo 1980, modificato con decreto
 ministeriale 28 luglio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
 232 del 23 agosto 1984.
      Tre mesi prima dello scadere del termine di cinque anni dalla
 data del presente decreto la societa' titolare della registrazione
 dovra' presentare a questo Ministero considerazioni e documentazioni
 comprovanti la permanenza dei presupposti tecnico-scientifici che
 giustificano l'autorizzazione al commercio della specialita'
 medicinale di cui trattasi.
    (Omissis).
    Roma, 15 maggio 1990
    Il Ministro: De Lorenzo.
C-30339 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.