MINISTERO DELLA SANITA`

(GU Parte Seconda n.278 del 28-11-1990)

    IL MINISTRO
    (Omissis).
    Decreta:
      La societa' Medosan S.r.l. Industrie Biochimiche Riunite, con
 sede e
    domicilio fiscale in Cecchina - Albano Laziale (Roma), via di
      Cancelliera, 12, codice fiscale n. 00651240582, e' autorizzata a
 porre
    in vendita la specialita' medicinale denominata 'Normobren'
      (L-acetilcarnetina), nelle preparazioni e confezioni
 sottospecificate, da prodursi nella officina farmaceutica della
 societa' stessa sita nella sede succitata.
      Alle confezioni della specialita' medicinale in parola sono
 attribuiti i codici di seguito riportati, costituenti, a tutti gli
 effetti di legge, numero di autorizzazione all'immissioine in
 commercio:
    Codice espresso con sistema
    Confezione
    Codice
    di numerazione in base 32
    -
    -
    -
    10 fialoidi liof + 10 fiale solv x ml 5 uso iniettabile
    027323017
    0U1UN9
    30 compresse da mg 500
    027323029
    0U1UNP
      1 flacone da g 12,316 di granulare per la preparazione di
 soluzione estemporanea per gocce
    027323031
    0U1UNR
      Le succitate confezioni sono collocate nella classe a) di cui al
 comma 4 dell'art. 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67, a decorrere
 dal centoventesimo giorno successivo a quello della data del presente
 decreto e con applicazione dell'art. 6 del decreto ministeriale 7
 marzo 1985 (S.S. alla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 23 marzo 1985).
      Si applicano la quota fissa per ricetta (di L. 3.000) e la quota
 di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del
 40% (decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito nella legge
 25 gennaio 1990, n. 8).
      I prezzi di vendita al pubblico sono stabiliti, come da
 provvedimento CIP n. 17/89 del 12 luglio 1989, in L. 31.270 per la
 confezione codice 027323017, in L. 37.990 per la confezione codice
 027323029 ed in L. 25.690 per la confezione codice 025323031.
      La preparazione fiale liofilizzate iniettabili costituisce
 prodotto base, mentre le restanti preparazioni costituiscono
 categoria ai sensi dell'art. 12 del regio decreto 3 marzo 1927, n.
 478.
      L'autorizzazione rilasciata con il presente decreto e'
 subordinata all'ottemperanza delle prescrizioni contenute negli artt.
 1 e 2 del decreto ministeriale 20 marzo 1980, pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale n. 83 del 25 marzo 1980, modificato con decreto
 ministeriale 28 luglio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
 232 del 23 agosto 1984.
      Tre mesi prima dello scadere del termine di cinque anni dalla
 data del presente decreto, la societa' titolare della registrazione
 dovra' presentare a questo Ministero considerazioni e documentazioni
 comprovanti la permanenza dei presupposti tecnico-scientifici che
 giustificano l'autorizzazione al commercio della specialita'
 medicinale di cui trattasi.
    (Omissis).
    Roma, 1  luglio 1990
    Il Ministro: De Lorenzo.
C-30340 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.