Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
IL MINISTRO
(Omissis).
Decreta:
La societa' Medosan S.r.l. Industrie Biochimiche Riunite, con
sede e
domicilio fiscale in Cecchina - Albano Laziale (Roma), via di
Cancelliera, 12, codice fiscale n. 00651240582, e' autorizzata a
porre
in vendita la specialita' medicinale denominata 'Normobren'
(L-acetilcarnetina), nelle preparazioni e confezioni
sottospecificate, da prodursi nella officina farmaceutica della
societa' stessa sita nella sede succitata.
Alle confezioni della specialita' medicinale in parola sono
attribuiti i codici di seguito riportati, costituenti, a tutti gli
effetti di legge, numero di autorizzazione all'immissioine in
commercio:
Codice espresso con sistema
Confezione
Codice
di numerazione in base 32
-
-
-
10 fialoidi liof + 10 fiale solv x ml 5 uso iniettabile
027323017
0U1UN9
30 compresse da mg 500
027323029
0U1UNP
1 flacone da g 12,316 di granulare per la preparazione di
soluzione estemporanea per gocce
027323031
0U1UNR
Le succitate confezioni sono collocate nella classe a) di cui al
comma 4 dell'art. 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67, a decorrere
dal centoventesimo giorno successivo a quello della data del presente
decreto e con applicazione dell'art. 6 del decreto ministeriale 7
marzo 1985 (S.S. alla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 23 marzo 1985).
Si applicano la quota fissa per ricetta (di L. 3.000) e la quota
di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del
40% (decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito nella legge
25 gennaio 1990, n. 8).
I prezzi di vendita al pubblico sono stabiliti, come da
provvedimento CIP n. 17/89 del 12 luglio 1989, in L. 31.270 per la
confezione codice 027323017, in L. 37.990 per la confezione codice
027323029 ed in L. 25.690 per la confezione codice 025323031.
La preparazione fiale liofilizzate iniettabili costituisce
prodotto base, mentre le restanti preparazioni costituiscono
categoria ai sensi dell'art. 12 del regio decreto 3 marzo 1927, n.
478.
L'autorizzazione rilasciata con il presente decreto e'
subordinata all'ottemperanza delle prescrizioni contenute negli artt.
1 e 2 del decreto ministeriale 20 marzo 1980, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 83 del 25 marzo 1980, modificato con decreto
ministeriale 28 luglio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
232 del 23 agosto 1984.
Tre mesi prima dello scadere del termine di cinque anni dalla
data del presente decreto, la societa' titolare della registrazione
dovra' presentare a questo Ministero considerazioni e documentazioni
comprovanti la permanenza dei presupposti tecnico-scientifici che
giustificano l'autorizzazione al commercio della specialita'
medicinale di cui trattasi.
(Omissis).
Roma, 1 luglio 1990
Il Ministro: De Lorenzo.
C-30340 (A pagamento).