TAR SICILIA
Sezione I

(GU Parte Seconda n.285 del 4-12-1999)

      I signori dottori Aiello Domenico, Vetro Antonio, Platania
 Francesco, Castellana Gaetana, Vullo Angela, Calleia Maria Rosa,
 Romano M. Rita, Terranova Vito Giuseppe, Fuca' Angela, Nicastro
 Aloha, Sgarito Rosa, Chibbaro Concetta, Pirrera Antonio, Tararà Maria
 Fiammetta, Potti Maria, Orlando Giacomo, Lo Dico Carmelina Rita,
 Armenio Rosalinda, Abbruzzo Pellegrina, Palumbo Alfonso, Randisi
 Maria Giovanna, Musumeci Giovanni, Casà Francesco, Vella Cannella
 Pio, Piombino Gaetano, Soldano Domenico, Selcittano Pellegrino, Zorbo
 Giovanni, Fontana Giacinto, Veneziano M. Giovanna, Curreri Filippo,
 Grimaldi Giuseppe, Grimaldi Maurizio e Militello Angelo,
 rappresentati e difesi dagli avvocati Ester Daina, Girolamo Rubino e
 Paola Corrao, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di
 quest'ultima in Palermo, via G. Ugdulena n. 3, hanno proposto un
 ricorso giurisdizionale (n.2213/99) innanzi al TAR Sicilia Palermo,
 sezione prima, contro l'assessore regionale alla Sanità della Regione
 Siciliana, per l'annullamento, previa sospensione del decreto
 dell'assessore regionale alla Sanità del 4 maggio 1999 pubblicato
 sulla G.U.R.S. n.22 del 14 maggio 1999 con il quale e' stata
 approvata la graduatoria provvisoria dei medici di medicina generale
 valida per l'anno 1998.
    I ricorrenti hanno denunciato:
       I) violazione dell'art. 48 della legge n.833/1978 violazione
 dell'art.4, nono comma della legge n.412/1991 in quanto, nel caso in
 esame, non sarebbe stato rispettato il numero legale previsto dalle
 norme precitate per la delegazione pubblica trattante, in
 rappresentanza delle regioni interessate.
    i medesimi ricorrenti hanno, inoltre, denunciato:
       II) violazione del decreto legislativo n. 256/1991; violazione
 dell'art.8 del decreto legislativo n.502/1992 come modificato dal
 decreto legislativo n.517/1993; violazione e mancata applicazione del
 decreto ministeriale 15 dicembre 1994; violazione dell'art.14 delle
 'Preleggi', eccesso di potere per disparita' di trattamento,
 ingiustizia manifesta.
      Tutto cio', in virtu' del fatto che, per effetto del D.P.R. n.
 484/1996 e del relativo provvedimento regionale applicativo (decreto
 dell'assessore regionale alla Sanita' del 4 maggio 1999), impugnato
 con il ricorso sopra indicato, le posizioni dei ricorrenti,
 (abilitati entro il 31 dicembre 1994 o già iscritti nella graduatoria
 regionale ovvero già titolari di incarico anche precario con il
 servizio sanitario nazionale), di fatto, vengono posposte in
 graduatoria a tutto vantaggio dei titolari dell'attestato di
 formazione di medicina generale ai quali viene attribuito un maggiore
 punteggio.
      Con ordinanza presidenziale n. 1009/1999 del 5 ottobre 1999, il
 presidente del TAR Sicilia Palermo, sezione I, ha disposto
 l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei
 confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria predetta.
      Pertanto il suindicato ricorso, gia' notificato ai signori
 dottori Vetrano Ignazio Paolo e alla dott.ssa Geremia Caterina, viene
 notificato per pubblici proclami a tutti coloro i quali risultano
 inseriti nella graduatoria dei medici di medicina generale per l'anno
 1998, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 22 del 14 maggio 1999,
 rispettivamente dalla posizione n.1 alla posizione n.7579.
     Palermo, 5 novembre 1999
                                                 Avv. Girolamo Rubino.
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