Il T.A.R. Bologna, con sentenza n. 398/98 nel ricorso n. 169/98
proposto da Spartaco Monaco (avvocati Guglielmo Saporito e Roberto
Ollari) ha ordinato la integrazione del contraddittorio tramite
pubblici proclami nel ricorso, diretto all'annullamento:
1) del provvedimento dell'Assessore alla sanita' della regione
Emilia-Romagna, pubblicato sul B.U.R. del 12 novembre 1997 (incarichi
di titolarita' di zone carenti dal novembre 1995 al 30 giugno 1997),
per il trasferimento e reclutamento di medici da adibire ai servizi
di continuita' assistenziale;
2) delibera della giunta regionale 1. agosto 1997 n. 1887,
pubblicata sul B.U.R. del 9 settembre 1997, dell'art. 49
dell'allegato C;
3) nota del direttore generale alla sanita' e servizi sociali,
prot. 49934/BAS dell'11 dicembre 1997 (indicazioni operative per gli
enti interessati, nella parte in cui stabilisce che:
3a) la graduatoria cui fare riferimento per rimettere le
domande ai relativi ambiti territoriali e' quella valida per l'anno
1996;
3b) la residenza, per potere beneficiare dei punti aggiuntivi
previsti dall'art. 20, comma 6 lettere b) e c) del D.P.R. 484/1996,
deve essere posseduta al 30 giugno 1993;
3c) di attuare un riserva dei posti a favore dei medici che
hanno presentato l'attestato di formazione ex art. 8 decreto
ministeriale 10 ottobre 1988 oppure l'attestato del biennio
propedeutico ex art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 256/1991,
anche per le titolarita' di guardia medica per le zone che sono
diventate carenti nell'anno solare 1996 e di cui la regione ha omesso
la pubblicazione entro la fine dei mesi di marzo 1996 e settembre
1996,
nonche' per il riconoscimento del diritto a concorrere per
l'assegnazione della titolarita' a tempo indeterminato nel servizio
di continuita' assistenziale per le zone, in Emilia Romagna,
diventate carenti nell'anno solare 1996, in forza della graduatoria
valevole per l'anno 1996 e secondo i criteri che erano validi per
l'anno solare 1996; nonche' del diritto a concorrere per le zone che,
in Emilia Romagna sono diventate carenti nell'anno solare 1997, in
forza della graduatoria valevole per l'anno 1997 (quella provvisoria
pubblicata sul B.U.R. il 16 dicembre 1997).
Il ricorso e' stato proposto per:
1) violazione di legge, in particolare dell'art. 4 comma 9,
legge n. 412/1991; art. 8 decreto legislativo n. 502/1992, come
modificato dal decreto legislativo n. 517/1993, dell'accordo
collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di
medicina generale D.P.R. 22 luglio 1996 n. 484; degli articoli 2,
commi 1, 8; 20 commi 1, 6; 49 commi 1, 2, 3; norma transitoria n. 2 -
Difetto di istruttoria - Eccesso di potere per errore nei presupposti
sviamento - Violazione del principio 'tempus regit actum' e del
principio dell'affidamento;
2) violazione del capo VI del D.P.R. n. 484/1996 (art. da 69 a
74) da parte degli accordi regionali (delibera giunta regionale n.
1887/1997, B.U.R. del 9 settembre 1997, in particolare dell'art. 49,
allegato C, della premessa dell'allegato A, della delibera della
Giunta Regionale1. agosto 1997 n. 1887 - Carenza di potere - Errore
nei presupposti - violazione dei principi 'tempus regit actum' e
dell'affidamento;
3) violazione dell'art. 6 comma 3 del D.P.R. 22 luglio 1996n.
484, che istituisce una riserva di posti - Difetto di istruttoria -
Errore nei presupposti - Violazione dei principi 'tempus regit actum'
e dell'affidamento;
4) violazione del principio di irretroattivita' della legge
(art. 11 delle preleggi) e degli atti amministrativi - Dei principi
degli artt. 1362 del Codice civile - Del principio di buon andamento
(art. 97 costituzione) - Dei principi posti dalla legge n. 241/90 -
Dei principi di ragionevolezza adeguatezza e proporzionalita'
dell'azione amministrativa - Del principio dell'affidamento - Eccesso
di potere - Carenza di motivazione - Contraddittorieta' - Sviamento -
Dei principi 'tempus regit actum' e dell'affidamento.
Esso viene notificato, a mezzo dei pubblici proclami, ai
soggetti inseriti nelle tre graduatorie impugnate, (incarichi di
titolarita' di zone carenti per il Servizio di continuita'
assistenziale per il distretto di Reggio Emilia);
A: Trasferimenti: a due medici: 1) L. Manfredini, 2) N. Tsoutsis;
B: Riservatari del 40% dei posti: a 17 medici:
A. Morelli, P. Muzzi Rossi, M. Mazzoli, B. Benassi, S.
Virgilio, S. Santi, E Notari, E. Natalini, M. De Seneen, A. Cordella,
C. Stancampiano, R. Chierici, R. Tedeschi, I.L. Vitiello, G.
Manganaro,L. Guida, F. Quaranta;
C: Terza graduatoria a 53 medici oltre il ricorrente:
M. Bondavalli, P. D'inca', P. Strozzi, L. Cottafavi, M.P.
Tarallo, J. Georgiadis, L. Bisi, E. Manicardi, L. Brongo, F. Zanotto,
G.M.G. Di Palma, A. Chiesi, L. Matassoni, M. Bertocchi, S.
Gamberoni,R. Verdiglione, A. Franco, F. Mancino, A. Alagna, S.
Sodano, C. Fantini, N. Giacalone, C. Roatti, A. Patti, G. Lattanzi,
P. Dangelo, R. Giottoli, D. Maccari, D. Bittesnich, A. Giordano, M.
Ioni, G. Innocenti, F. Feoli, G. Geraci, G.L. Rava, C. Pedrazzi, A.
Casaglia, F. Campana, F. Marino, C. Valisi, S. Scelfo, M.D. Pacifico,
V. Cocomazzi, G. Capriati, G. Martino, M. Faour, G. Ciancio, A.
Volpe, S. Villani, F. Bevilacqua, M. Ruggeri, G. Sanfilippo, S.
Turnaturi.
Avv. Guglielmo Saporito - Avv. Roberto Ollari
C-32957 (A pagamento).