Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Notifica per pubblici proclami del ricorso reg. ric. n.
11720/97,sez. V, T.A.R. Campania-Napoli autorizzata dalla sentenza n.
2990798 indirizzata a: tutti i medici iscritti nella graduatoria
redatta dall'ASL BN/1 per l'assegnazione dei nuovi incarichi di
continuita' assistenziale delibera n. 1343 del 14 ottobre 1997
pubblicata in data 15 ottobre 1997 che occupano le posizioni fino al
n. 689 - Controinteressati.
Ricorrenti: Nardone Gerardo, Zolla Cesira, Palluotto Assunta,
Amodeo Venia elett.te dom.ti in Napoli alla via Giannone n. 30,
presso l'avv. Carlo Cennamo dal quale sono rapp.ti e difesi - Contro
A.S.L. BN 1 Benevento in persona del legale rapp.te p.t., sede e nei
confronti di: Manilia Giuseppe.
Oggetto: istanza incidentale di sospensione dell'esecuzione ed
impugnativa con richiesta di declaratoria di annullamento degli atti
amministrativi:
a) delibera del direttore generale dell'A.S.L. BN/1 n. 1343 del
14 ottobre 1997 pubblicata in data 15 ottobre 1997 aventi ad oggetto
l'assegnazione delle carenze di continuita' assistenziale;
b) ogni altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o
conseguenza dell'atto come sopra impugnato.
La delibera dell'ASL BN/1 lede gli interessi dei ricorrenti
sottraendo loro il titolo invocato con la domanda di ammissione
prevista dal D.P.R. n. 484/1996 (attribuzione di 5 punti a coloro che
nella localita' carente per la quale concorrono abbiano la residenza
fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la
presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria
regionale) che gli permetterebbe di accedere nei primi posti della
graduatoria rispettivamente al 4., 5., 11. e 54. posto e quindi di
divenire titolari dell'incarico di continuita' assistenziale
nell'A.S.L. BN/1.
Motivi:
1) violazione di legge e di diritto art. 20 comma VI, lettera
b) e art. 49, comma II lettera b) D.P.R. n. 484/1996; art. 3, legge
n. 241/1990 difetto - illogicita' - di motivazione - Ai sensi del
combinato disposto dei primi due articoli le AA.SS.LL. nel momento in
cui redigono la graduatoria per la copertura delle carenze di
continuita' assistenziale hanno l'obbligo di attribuire cinque punti
ai ricorrenti provvisti dei requisiti di cui alla norma;
2) eccesso di potere per sviamento dei fatti. Dagli atti
impugnati non emerga nessun interesse pubblico rilevante alla non
applicazione del titolo di cui trattasi mentre esiste il chiaro
interesse dei ricorrenti alla sua applicazione.
Conclusioni: voglia l'onorevole T.A.R. adito, respinte tutte le
contrarie deduzioni, difese ed eccezioni, cosi' decidere: in via
preliminare ed incidentale ordinare la sospensione dell'esecuzione
degli atti impugnati, comunque, adottare i provvedimenti di urgenza
che appaiono secondo le circostanze piu' idonei ad assicurare
provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito; nel merito,
dichiarare la nullita' e la illegittimita' degli atti in oggetto
indicati compresi quelli presupposti, connessi e conseguenziali. In
via graduata riformare gli atti o sostituirli con altri legittimi.
Con vittoria di spese, e competenze oltre I.V.A. e CPA.
Il tutto con sentenza munita di clausola esecutiva ai sensi
della legge.
Avv. Carlo Cennamo.
C-32975 (A pagamento).