T.A.R. CAMPANIA - Sez. V

(GU Parte Seconda n.298 del 22-12-1998)

      Notifica per pubblici proclami del ricorso reg. ric. n.
 11720/97,sez. V, T.A.R. Campania-Napoli autorizzata dalla sentenza n.
 2990798 indirizzata a: tutti i medici iscritti nella graduatoria
 redatta dall'ASL BN/1 per l'assegnazione dei nuovi incarichi di
 continuita' assistenziale delibera n. 1343 del 14 ottobre 1997
 pubblicata in data 15 ottobre 1997 che occupano le posizioni fino al
 n. 689 - Controinteressati.
      Ricorrenti: Nardone Gerardo, Zolla Cesira, Palluotto Assunta,
 Amodeo Venia elett.te dom.ti in Napoli alla via Giannone n. 30,
 presso l'avv. Carlo Cennamo dal quale sono rapp.ti e difesi - Contro
 A.S.L. BN 1 Benevento in persona del legale rapp.te p.t., sede e nei
 confronti di: Manilia Giuseppe.
      Oggetto: istanza incidentale di sospensione dell'esecuzione ed
 impugnativa con richiesta di declaratoria di annullamento degli atti
 amministrativi:
       a) delibera del direttore generale dell'A.S.L. BN/1 n. 1343 del
 14 ottobre 1997 pubblicata in data 15 ottobre 1997 aventi ad oggetto
 l'assegnazione delle carenze di continuita' assistenziale;
       b) ogni altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o
 conseguenza dell'atto come sopra impugnato.
 
      La delibera dell'ASL BN/1 lede gli interessi dei ricorrenti
 sottraendo loro il titolo invocato con la domanda di ammissione
 prevista dal D.P.R. n. 484/1996 (attribuzione di 5 punti a coloro che
 nella localita' carente per la quale concorrono abbiano la residenza
 fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la
 presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria
 regionale) che gli permetterebbe di accedere nei primi posti della
 graduatoria rispettivamente al 4., 5., 11. e 54. posto e quindi di
 divenire titolari dell'incarico di continuita' assistenziale
 nell'A.S.L. BN/1.
    Motivi:
       1) violazione di legge e di diritto art. 20 comma VI, lettera
 b) e art. 49, comma II lettera b) D.P.R. n. 484/1996; art. 3, legge
 n. 241/1990 difetto - illogicita' - di motivazione - Ai sensi del
 combinato disposto dei primi due articoli le AA.SS.LL. nel momento in
 cui redigono la graduatoria per la copertura delle carenze di
 continuita' assistenziale hanno l'obbligo di attribuire cinque punti
 ai ricorrenti provvisti dei requisiti di cui alla norma;
       2) eccesso di potere per sviamento dei fatti. Dagli atti
 impugnati non emerga nessun interesse pubblico rilevante alla non
 applicazione del titolo di cui trattasi mentre esiste il chiaro
 interesse dei ricorrenti alla sua applicazione.
 
      Conclusioni: voglia l'onorevole T.A.R. adito, respinte tutte le
 contrarie deduzioni, difese ed eccezioni, cosi' decidere: in via
 preliminare ed incidentale ordinare la sospensione dell'esecuzione
 degli atti impugnati, comunque, adottare i provvedimenti di urgenza
 che appaiono secondo le circostanze piu' idonei ad assicurare
 provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito; nel merito,
 dichiarare la nullita' e la illegittimita' degli atti in oggetto
 indicati compresi quelli presupposti, connessi e conseguenziali. In
 via graduata riformare gli atti o sostituirli con altri legittimi.
 Con vittoria di spese, e competenze oltre I.V.A. e CPA.
      Il tutto con sentenza munita di clausola esecutiva ai sensi
 della legge.
                                                   Avv. Carlo Cennamo.
C-32975 (A pagamento).
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