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Oggetto: Carpi (Modena). Restauro della Cattedrale di Santa
Maria Assunta, legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma
ottantatre legge 27 dicembre 1997, n. 450.
Decreti del Ministero B.A.C. 15 ottobre 1998 - 27 novembre 1998
- 13 settembre 1999.
Progetto-perizia n. 2901 del 20 dicembre 1999.
Appalto dei lavori di prima e seconda fase per il restauro
pittorico, consolidamento strutturale, opere edilizie e
provvisionali, impianti tecnologici nella Cattedrale di Santa Maria
Assunta nel comune di Carpi (Modena). Importo L. 6.786.182.400 (e
3.504.770,71) al netto di I.V.A. (10%).
Ente appaltante: Soprintendenza per i beni ambientali e
architettonici dell'Emilia.
Bando di gara
Il soprintendente per i beni ambientali e architettonici
dell'Emilia.
vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e la legge n. 450 del
27 dicembre 1997;
visti i decreti ministeriali B.A.C. del 15 ottobre 1998 e del
13 settembre 1999 con i quali e' stata approvata la programmazione
triennale 1998/2000 e i piani si spesa 1998/1999;
visto il decreto ministeriale B.A.C. del 27 novembre 1998 che
ha approvato i lavori di cui al presente bando;
visto il regio decreto 25 maggio 1927, n. 827;
vista la legge 1. giugno 1939, n. 1089;
vista la legge 2 febbraio 1973, n. 14;
visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10
gennaio 1991, n.55;
visto il decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;
vista la legge 2 giugno 1995, n.216;
vista la legge 18 novembre 1998, n. 415;
visto il progetto esecutivo redatto dall'amministrazione e
posto a base del presente bando:
Indice
una licitazione privata da esperirsi secondo le modalita' di cui
all'art. 1, lettera a), della legge 2febbraio 1973, n.14.
Art. 1. - I lavori sono appaltati dalla soprintendenza per i
beni ambientali e architettonici dell'Emilia, con sede in Bologna,
via IVnovembre,5, tel.051/6451311; fax 051/264248.
Art. 2. - I lavori, da eseguirsi nel comune di Carpi (MO),
consistono in: restauro pittorico, consolidamento strutturale, opere
edili e provvisionali, impianti tecnologici nella Cattedrale di Santa
Maria Assunta, di importo a base d'appalto stabilito in
L.6.786.182.400 (e3.504.770,71) al netto di I.V.A. pari al 10%.
Art. 3. - Detti lavori saranno effettuati in due lotti
funzionali, definiti 'prima fase' e 'seconda fase' dal progetto in
appalto, conformemente alle previsioni progettuali e compatibilmente
agli accreditamenti ministeriali, in base ai quali l'ente appaltante
si riserva di commisurare le modalita' di attuazione del
finanziamento anche in sede di stipula del relativo contratto.
In riferimento alla suddivisione nelle due fasi attuative, il
progetto prevede che:
nei primi tredici mesi a decorrere dall'inizio dei lavori,
dovra' essere realizzata una quota di lavori corrispondente alla
'prima fase', per un importo non inferiore a L. 4.275.454.545
(e2.208.087,99) oltre I.V.A.;
nei successivi sei mesi, oltre alla eventuale quota residua
della prima fase, dovra' essere realizzata una quota di lavori
corrispondente alla 'seconda fase' per un importo di L. 2.510.727.855
(e1.296.682,72) oltre I.V.A.
Negli ultimi due mesi, infine, dovranno essere realizzati, oltre
ai lavori eventualmente non eseguiti nelle fasi precedenti, eventuali
ulteriori opere di miglioramento che l'amministrazione ha interesse
di far eseguire nei limiti previsti dall'art. 25 della legge
n.415/1998 e dall'art.344 della legge 20marzo 1865, n.2248 e art.14
del capitolato generale d'appalto (regio decreto 29 maggio 1895) i
cui maggiori oneri sono sempre contenuti nel finanziamento.
Tale suddivisione del processo evolutivo dell'intervento potra'
subire variazioni, tempestivamente ed opportunamente comunicate dalla
amministrazione, solo ed esclusivamente in conseguenza di diversa
cadenza delle erogazioni dei fondi da parte del Ministero per i
B.A.C.
In tale circostanza l'impresa appaltatrice non potra' richiedere
maggiori oneri.
E' da ritenersi ammissibile anche la eventuale riduzione
dell'importo del finanziamento: in tal caso l'appaltatore avra'
diritto unicamente a quanto previsto dall'art. 345 della legge 20
maggio 1865, n.2248; nulla sarà, invece, riconosciuto qualora la
riduzione del finanziamento sarà notificata prima della consegna di
ciascuna delle due fasi.
A tal proposito, si specifica che, per quanto riguarda la
suddivisione nei due lotti cosi come indicati dall'art. 3 del
presente bando, l'offerta e' riferita all'intero importo posto a base
di gara.
Art. 4. - Il termine complessivo per l'esecuzione dell'appalto
e' stabilito in mesi ventuno, a partire dalla data di consegna dei
lavori.
Art. 5. - Ai sensi dell'art.2 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n.55, vengono qui di seguito
indicate le categorie di cui alla legge n.55/1972 e 203/1965
modificato con decreto ministeriale 15 maggio 1998, n.305 e le
relative classifiche dell'associazione nazionale costruttori
richieste per l'accesso delle imprese alle gare, con i relativi
importi:
a) categ. S2 (superfici decorate e beni di interesse storico -
artistico); importo L. 4.310.291.869 (e2.226.079,97);
b) categ. G2 (restauro e manutenzione dei beni immobili
sottoposti a tutela ai sensi della legge 1. giugno 1939, n. 1089),
importoL.2.054.740.531 (e 1.061.184,92);
c) G11 (impianti tecnologici); importo L. 421.150.000
(e217.505,82).
Ai fini dell'art. 23 del decreto legislativo 19 dicembre 1991,
n.406 si definisce quella indicata al punto a) del comma precedente
quale categoria prevalente.
Art. 6. - Ai sensi dell'art.23, comma3 del decreto legislativo
n.406/1991 e dell'art.2 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 10 gennaio 1991, n.55, possono chiedere di essere invitate
alla gara le imprese che dimostrino di possedere l'iscrizione
all'A.N.C. per categoria e classifica corrispondente a quelle
indicate per la categoria prevalente di cui alla voce a) del
precedente articolo5.
Art. 7. - Le modalita' di pubblicità del presente bando, e del
relativo avviso per estratto, sono quelle di cui all'art.7 della
legge 2 febbraio 1973, n. 14.
Art. 8. - Le richieste di invito alla gara redatta
esclusivamente in lingua italiana, su carta bollata, devono pervenire
alla soprintendenza per i beni A.A. dell'Emilia, a mezzo di posta
raccomandata o a mezzo di corrieri autorizzati, in plico sigillato,
entro e non oltre le ore14 del giorno 1.febbraio 2000.
Sull'involucro che le contiene deve essere riportata la seguente
dicitura: 'Richiesta di partecipazione alla licitazione privata per i
lavori di restauro della Cattedrale di Santa Maria Assunta in Carpi
(MO) - Importo a base d'asta L. 6.786.182.400 (e 3.504.770,71) al
netto di I.V.A.'.
All'esterno del plico dovra' essere riportata, altresi', la
ragione sociale del richiedente, la sede, il recapito, i numeri di
telefono e di telefax del richiedente al quale indirizzare la
corrispondenza relativa alla procedura di gara.
In caso di riunione di imprese, le domande di partecipazione
dovranno essere redatte e sottoscritte dalle singole imprese e poi
presentate dalla capogruppo. La procura alla capogruppo, sottoscritta
nella forma di scrittura privata autenticata, andra' invece allegata
solo nella successiva fase di presentazione dell'offerta.
Art. 9. - Ai sensi dell'art.4 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n.55, possono chiedere di
essere invitate alla gara anche le imprese che dichiarino di volersi
riunire in associazione temporanea di imprese e di voler conferire
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse,
qualificata come capogruppo, la quale esprime offerta in nome e per
conto proprio e delle mandanti, nonche' consorzi di cooperative di
produzione e di lavoro. Data la particolare specificita'
dell'intervento previsto nella categoria prevalente, in caso di
associazioni temporanee di imprese o di consorzi, e' richiesta, pena
esclusione, che almeno una delle imprese dimostri di possedere
l'iscrizione all'A.N.C. per categoria e classifica corrispondente a
quelle indicate per la categoria prevalente di cui alla voce a) del
precedente articolo 5. Per le categorie di lavori relative alle opere
indicate ai punti b) e c) del precedente art.5, queste possono essere
assunte da imprese mandanti individuate prima della presentazione
dell'offerta, sempre che queste siano iscritte all'A.N.C. per
categoria e classifica corrispondente. Anche per queste ultime
categorie è ammessa la riunione di piu' imprese in associazioni
temporanee o in consorzi.
Ciascuna impresa riunita deve essere iscritta all'A.N.C. nella
categoria richiesta per la classifica corrispondente per almeno 1/5
dell'importo dei lavori della categoria stessa.
In ogni caso, la somma degli importi per i quali le imprese,
cosi' come precedentemente indicate, dichiarano di essere iscritte,
deve essere almeno pari all'importo complessivo dei lavori da
appaltare, posto a base d'asta.
Art. 10. - Ai sensi dell'art.23, comma 6 della legge n.406/1991,
qualora l'impresa, o le imprese, che intendono riunirsi in
associazione temporanea, secondo le modalita' previste negli articoli
precedenti ed abbiano i requisiti richiesti dal presente bando,
possono associare altre imprese iscritte all'A.N.C., anche per
categorie ed importi diversi da quelli richiesti dal bando, a
condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20%
dell'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto e che
l'ammontare complessivo delle iscrizioni possedute da ciascuna di
tali imprese sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad
essa affidati.
Art. 11. - Sono ammesse le imprese non iscritte all'A.N.C. ed
aventi sede in uno stato della Unione europea, alle condizioni di cui
all'art. 19 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406.
Art. 12. - Alla richiesta di invito a gara, le imprese in
possesso dei requisiti richiesti per la categoria prevalente dovranno
allegare dichiarazioni autenticate ai sensi dell'art.20 della legge
4gennaio 1968, n.15, o secondo la legislazione del paese di
residenza, con la quale attestino, sotto la propria responsabilita':
di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 18 del decreto
legislativo n.406/1991;
che nei propri confronti e nei confronti della societa' di cui
e' legale rappresentante non sussistono le condizioni che comportano
l'esclusione dalle gare d'appalto;
che non esistono procedimenti o provvedimenti per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste per la
lotta alla delinquenza mafiosa.
Tali dichiarazioni dovranno essere rese anche dal direttore
tecnico, dai soci di S.n.c. e accomandatari di S.a.s., dagli
amministratori con rappresentanza, da ciascuno dei consorziati di
consorzi e societa' consortili.
Dovra' inoltre essere allegata ulteriore dichiarazione, redatta
senza particolari formalità, sottoscritta dal titolare dell'impresa,
o dalla mandataria in caso di associazione temporanea, dalla quale
risulti:
a) l'iscrizione all'A.N.C. per la categoria ed importi come
specificato agli artt. 6, 9 e 10 del presente bando o documento
equipollente di iscrizione ad analogo registro di Stato aderente alla
Unione europea, in conformita' a quanto previsto dagli artt. 13 e 14
della legge 8 agosto 1977, n.584;
b) indicazione degli istituti bancari in grado di attestare la
idoneita' finanziaria ed economica dell'impresa;
c) la cifra d'affari, globale ed in lavori, dell'impresa degli
ultimi cinque esercizi: essa dovra' risultare almeno pari all'importo
posto a base d'asta;
d) nominativo e titoli professionali dell'imprenditore e/o
dirigenti dell'impresa, in particolare del responsabile della
conduzione dei lavori;
e) elenco dei lavori effettuati negli ultimi cinque anni con
istituti del Ministero per i B.A.C., o con enti pubblici per la
categoria S2, indicante l'importo, il periodo, il destinatario ed il
luogo di esecuzione dei lavori e, qualora conclusi, se essi furono
effettuati a 'regola d'arte' e con buon esito da parte
dell'amministrazione. L'importo complessivo dei suddetti lavori
dovra' essere almeno pari all'importo dei lavori a base d'asta per la
categoria prevalente;
f) indicare l'attrezzatura, i mezzi d'opera e l'equipaggiamento
tecnico per l'esecuzione dell'appalto e dichiarazione indicante
l'organico medio annuo dell'impresa ed il numero dei dirigenti con
riferimento agli ultimi due anni;
g) indicare i tecnici, o gli organi tecnici, che facciano, o
meno, parte integrante dell'impresa, di cui l'imprenditore disporra'
per l'esecuzione dell'opera;
L'impresa dovra' ancora presentare dichiarazione, sottoscritta
senza particolari formalità, con la quale:
si impegna a presentare il proprio piano di sicurezza prima
dell'inizio dei lavori;
si impegna a stipulare una polizza assicurativa che tenga
indenne l'ente appaltante da tutti i rischi derivanti dall'esecuzione
dei lavori, da qualsiasi causa determinati;
si impegna ad eseguire i lavori con turnazione multipla delle
maestranze, nonche' a prendere in consegna i lavori entro i termini,
anche abbreviati, che stabilisce l'amministrazione;
Sara' ancora allegato alla domanda di partecipazione il
certificato di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori in data
non anteriore ad un anno, in originale o copia autenticata, in caso
di raggruppamento di imprese si applicano le disposizioni di cui
all'art. 23 del decreto legislativo n.406/1991.
Art. 13. - La cifra di affari di cui al precedente art. 12,
punto c) del presente bando deve essere almeno pari d'importo a base
d'asta, cosi' come sancito dalla lettera a) dell'art.5 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n.55; essa
e' riferita all'ultimo quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando. Ai sensi dell'art. 19 della legge n.584/1977
la documentazione comprovante tali requisiti dichiarati potra' essere
esibita anche successivamente.
Ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri n.55/1991 l'impresa dovra' altresi' certificare che il
costo per il personale dipendente non sia inferiore ad un valore pari
allo 0,10 della cifra d'affari in lavori, richiesta ai sensi della
lettera c) del precedente art.12 del presente bando, così come citata
anche al comma precedente. Anche la documentazione comprovate questi
ultimi requisiti dichiarati potrà essere esibita successivamente ai
sensi dell'art.19 della legge n.584/1977.
Art. 14. - Per le associazioni temporanee di imprese, o i
consorzi, i requisiti finanziari e tecnici, in particolare quelli di
cui ai puntic) ed e) del precedente art. 12, previsti per l'impresa
singola, devono essere posseduti nella misura minima del 50% dalla
capogruppo; la restante percentuale, cumulativamente, dalla o dalle
mandanti, le quali dovranno comunque possedere una percentuale minima
non inferiore al 10% di quanto richiesto cumulativamente.
Art. 15. - Le imprese associate con le modalita' di cui all'art.
9 del presente bando, non in possesso della categoria S2, dovranno
rendere la dichiarazione di cui all'art. 18 del decreto legislativo
n.406/1991, nonche' le dichiarazioni, redatte senza particolari
formalità, dalle quali, oltre all'iscrizione all'A.N.C. per le
categorie e classifiche possedute, risultino le informazioni di cui
ai punti b), c), d), f), g) dell'art. 12 del presente bando.
Art. 16. - L'apertura dei plichi di cui al precedente articolo
12 avverra' presso la soprintendenza per i B.A.A. dell'Emilia alle
ore 10 del giorno 2 del mese di febbraio dell'anno 2000. Saranno
ammessi ad assistere i titolari delle imprese o i loro rappresentanti
con formale delega che dovrà essere esibita al capo dell'ufficio.
Sulla base dell'esame delle richieste di invito e della
documentazione allegata, l'amministrazione definira' l'elenco dei
concorrenti da ammettere alla successiva gara.
Per la valutazione dei requisiti dell'impresa singola e di
quelle riunite, si fara' riferimento a quanto stabilito all'art. 23
del decreto legislativo n.406/1991 e dall'art.8, comma 1 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri n.55/1991.
Art. 17. - Gli inviti a presentare offerta per la gara saranno
inoltrati entro quindici giorni dall'apertura dei plichi di cui
all'articolo precedente.
Art. 18. - Il giorno, il mese, l'anno, l'ora e il luogo
dell'espletamento della gara sara' comunicato alle imprese ammesse
nell'invito a gara.
Art. 19 - Il criterio di aggiudicazione e' quello previsto
dall'art. 1, lettera a) della legge 2 febbraio 1973, n. 14.
Relativamente alla valutazione dell'anomalia delle offerte si
procedera' ai sensi dell'art. 21 comma1-bis della legge 11 febbraio
1994, n. 109, cosi' come modificato dall'art.7 della legge 2giugno
1995, n. 216 e dalla legge 18novembre 1998, n.415.
Sempre in merito alla valutazione delle offerte anomale, si
rende noto che non ci si avvarra' della procedura di cui all'art.
2-bis, comma 2, della legge 26 aprile 1989, n. 155.
Art. 20. - Unitamente alla offerta, le imprese dovranno allegare
la documentazione probatoria di quanto affermato nelle dichiarazioni
allegate alla richiesta di invito alla gara ed esposte negli articoli
riportati nel presente bando.
Art. 21. - Nel produrre l'offerta, l'impresa dovra' tenere conto
degli oneri previsti per i piani per la sicurezza fisica dei
lavoratori di cui all'art.31, commi 2 e 3 della legge 11 febbraio
1994, n.109 cosi' come modificata dall'art. 9, comma61 della legge 18
novembre 1998 n.415, nonche' degli obblighi connessi all'applicazione
del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494.
L'impresa aggiudicataria potra' avvalersi prima dell'inizio dei
lavori, o in corso d'opera, della facoltà di cui all'art. 9, comma61,
punto 2-bis della legge n.415/1998.
Art. 22. - Qualora l'impresa avanzi richiesta di eventuale
subappalto, fermo restando il disposto del 2.comma dell'art. 18 della
legge 19marzo 1990, n.55, l'autorizzazione potra' essere concessa
subordinatamente a quanto prescritto dal suddetto art.18, cosi' come
modificato dall'art.34 del decreto legislativo n.406/1991.
In ogni caso, e' fatto obbligo all'offerente di indicare
all'atto dell'offerta le opere o le parti di esse che intende
subappaltare, o concedere in cottimo, o in altre forme similari.
Art. 23. - I lavori saranno comunque aggiudicati anche in
presenza di una sola offerta.
Art. 24. - Decorsi giorni novanta dalla data per l'espletamento
della gara e la stessa non sia stata effettuata, gli offerenti hanno
facolta' di svincolarsi dalla propria offerta.
Art. 25. - Qualora l'impresa aggiudicataria non dovesse
risultare in regola con la prescritta documentazione e dovesse essere
esclusa per qualsiasi altra irregolarita', subentrerà l'impresa che
segue nella graduatoria.
In caso di presentazione di documentazione irregolare,
l'amministrazione applichera' la procedura di cui all'art. 10,
comma1-quater della legge 11febbraio 1994, n.109, cosi' come
modificato dall'art.3, comma 1-quater, della legge 18 novembre 1998,
n.415.
Art. 26. - Per la costituzione di cauzione e garanzia, l'impresa
aggiudicataria dovra' prestare cauzione definitiva anche mediante
fideiussione bancaria o assicurativa ai sensi dell'art.30 della legge
n.109/1994, cosi' come modificato dall'art.8-quinquies della legge
n.216/1995 e dall'art.9, comma 54 della legge n.415/1998, nella
misura del 10% dell'importo dei lavori; la mancata costituzione della
cauzione determina la revoca dell'affidamento.
Art. 27. - Ai sensi del 2.comma dell'art.5 della legge 8 ottobre
1984, n.687, qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto
definitivo entro il termine che sara' stabilito dalla lettera di
invito, ne sarà data comunicazione al comitato centrale dell'albo
nazionale dei costruttori di cui alla legge 10febbraio 1962, n.57 ed
i lavori saranno aggiudicai all'impresa che segue in graduatoria.
Art. 28. - In caso di fallimento di risoluzione per grave
inadempimento dell'impresa aggiudicatrice, l'amministrazione si
avvarra' della facoltà di cui all'art. 10, comma1-ter, della legge
n.109/1994, cosi' come integrato dall'art.3, comma 1-ter, della legge
n.415/1998.
Art. 29. - I pagamenti saranno erogati all'impresa con acconti
in corso d'opera allorquando il credito risultera' non inferiore a
L.500.000.000 (e 258.228,44) al netto di ribasso d'asta, della
prescritta ritenuta di garanzia e di I.V.A.
I relativi ordini di pagamento saranno emessi a favore
dell'impresa esecutrice dei lavori o del suo legale rappresentante
subordinatamente e sospensivamente condizionati alla erogazione del
finanziamento ed alla disponibilita' delle aperture di credito
secondo le norme di contabilità di Stato e le modalità di erogazione
dei finanziamenti a favore dell'ente appaltante.
Art. 30. - Non sono ammesse offerte in aumento, cosi' come
prescritto dall'art. 21 della legge n. 109/1994 e successive
modifiche ed integrazioni.
In caso di offerte uguali l'appalto sara' aggiudicato a sorteggio.
Art. 31. - Il sistema di realizzazione dei lavori sara' conforme
a quanto previsto dal combinato disposto degli artt.19, comma 4 e 21,
comma 1, lett.b), della legge n.109/1994 e successive modificazioni,
nonche' dell'art.326 della legge 20 marzo 1865, n.2248 allegato f),
affidando quindi l'appalto con il sistema del ribasso applicato
sull'importo delle opere, posto a base di gara, con prezzo di
aggiudicazione da considerarsi fisso e invariabile.
Art. 32. - Non e' consentito ad una stessa impresa di presentare
contemporaneamente richieste di invito in piu' associazioni di
imprese o consorzi, ovvero individualmente ed in associazione e
consorzio, a pena di esclusione. I consorzi sono all'uopo tenuti ad
indicare la denominazione di tutte le imprese consorziate.
Art. 33. - L'ente appaltante si riserva di valutare a proprio
insindacabile giudizio, l'ammissibilita' delle domande di
partecipazione al successivo procedimento di gara, nonche' di
annullare il presente bando senza alcun riconoscimento di oneri
sostenuti, né restituzione della documentazione ricevuta.
Art. 34. - La documentazione progettuale inerente la gara sara'
visibile presso l'ufficio tecnico della soprintendenza per i B.A.A.
dell'Emilia, via IV Novembre,5 di Bologna, tutte le mattine dalle
ore9, alle ore 13, (sabato e giorni festivi esclusi) presso l'ufficio
amministrativo (dott.A. D'Elia). Eventuali delucidazioni tecniche
potranno essere richieste all'ufficio tecnico (ing. D. Rivalta) negli
stessi orari.
Art. 35. - Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 109/1994 e
successive modifiche, si rende noto che il responsabile del
procedimento e' l'arch. G. Polidori, domiciliato per la carica presso
l'ente appaltante.
Art. 36. - Ai sensi dell'art. 7 della legge 2 febbraio 1973, n.
14, il presente bando viene pubblicato sul bollettino ufficiale della
regione, nel foglio delle inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, nonche' per estratto sui quotidiani la
'Repubblica' e 'Corriere della Sera'.
Il presente bando non viene inviato all'ufficio delle
pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea in quanto l'importo a
base d'asta e' inferiore a quello indicato all'art. 1, comma 1 del
decreto legislativo n.406/1991.
Il soprintendente: dott. arch. Elio Garzillo.
C-33383 (A pagamento).