MINISTERO
PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici
dell'Emilia - Bologna

Bologna, via IV Novembre n. 5
Tel. 051/6451311 - Fax 051/264248

(GU Parte Seconda n.306 del 31-12-1999)

      Oggetto: Carpi (Modena). Restauro della Cattedrale di Santa
 Maria Assunta, legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma
 ottantatre legge 27 dicembre 1997, n. 450.
      Decreti del Ministero B.A.C. 15 ottobre 1998 - 27 novembre 1998
 - 13 settembre 1999.
    Progetto-perizia n. 2901 del 20 dicembre 1999.
      Appalto dei lavori di prima e seconda fase per il restauro
 pittorico, consolidamento strutturale, opere edilizie e
 provvisionali, impianti tecnologici nella Cattedrale di Santa Maria
 Assunta nel comune di Carpi (Modena). Importo L. 6.786.182.400 (e
 3.504.770,71) al netto di I.V.A. (10%).
      Ente appaltante: Soprintendenza per i beni ambientali e
 architettonici dell'Emilia.
    Bando di gara
 
      Il soprintendente per i beni ambientali e architettonici
 dell'Emilia.
       vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e la legge n. 450 del
 27 dicembre 1997;
       visti i decreti ministeriali B.A.C. del 15 ottobre 1998 e del
 13 settembre 1999 con i quali e' stata approvata la programmazione
 triennale 1998/2000 e i piani si spesa 1998/1999;
       visto il decreto ministeriale B.A.C. del 27 novembre 1998 che
 ha approvato i lavori di cui al presente bando;
     visto il regio decreto 25 maggio 1927, n. 827;
     vista la legge 1. giugno 1939, n. 1089;
     vista la legge 2 febbraio 1973, n. 14;
       visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10
 gennaio 1991, n.55;
     visto il decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;
     vista la legge 2 giugno 1995, n.216;
     vista la legge 18 novembre 1998, n. 415;
       visto il progetto esecutivo redatto dall'amministrazione e
 posto a base del presente bando:
     Indice
 
      una licitazione privata da esperirsi secondo le modalita' di cui
 all'art. 1, lettera a), della legge 2febbraio 1973, n.14.
      Art. 1. - I lavori sono appaltati dalla soprintendenza per i
 beni ambientali e architettonici dell'Emilia, con sede in Bologna,
 via IVnovembre,5, tel.051/6451311; fax 051/264248.
      Art. 2. - I lavori, da eseguirsi nel comune di Carpi (MO),
 consistono in: restauro pittorico, consolidamento strutturale, opere
 edili e provvisionali, impianti tecnologici nella Cattedrale di Santa
 Maria Assunta, di importo a base d'appalto stabilito in
 L.6.786.182.400 (e3.504.770,71) al netto di I.V.A. pari al 10%.
      Art. 3. - Detti lavori saranno effettuati in due lotti
 funzionali, definiti 'prima fase' e 'seconda fase' dal progetto in
 appalto, conformemente alle previsioni progettuali e compatibilmente
 agli accreditamenti ministeriali, in base ai quali l'ente appaltante
 si riserva di commisurare le modalita' di attuazione del
 finanziamento anche in sede di stipula del relativo contratto.
      In riferimento alla suddivisione nelle due fasi attuative, il
 progetto prevede che:
       nei primi tredici mesi a decorrere dall'inizio dei lavori,
 dovra' essere realizzata una quota di lavori corrispondente alla
 'prima fase', per un importo non inferiore a L. 4.275.454.545
 (e2.208.087,99) oltre I.V.A.;
       nei successivi sei mesi, oltre alla eventuale quota residua
 della prima fase, dovra' essere realizzata una quota di lavori
 corrispondente alla 'seconda fase' per un importo di L. 2.510.727.855
 (e1.296.682,72) oltre I.V.A.
 
      Negli ultimi due mesi, infine, dovranno essere realizzati, oltre
 ai lavori eventualmente non eseguiti nelle fasi precedenti, eventuali
 ulteriori opere di miglioramento che l'amministrazione ha interesse
 di far eseguire nei limiti previsti dall'art. 25 della legge
 n.415/1998 e dall'art.344 della legge 20marzo 1865, n.2248 e art.14
 del capitolato generale d'appalto (regio decreto 29 maggio 1895) i
 cui maggiori oneri sono sempre contenuti nel finanziamento.
      Tale suddivisione del processo evolutivo dell'intervento potra'
 subire variazioni, tempestivamente ed opportunamente comunicate dalla
 amministrazione, solo ed esclusivamente in conseguenza di diversa
 cadenza delle erogazioni dei fondi da parte del Ministero per i
 B.A.C.
      In tale circostanza l'impresa appaltatrice non potra' richiedere
 maggiori oneri.
      E' da ritenersi ammissibile anche la eventuale riduzione
 dell'importo del finanziamento: in tal caso l'appaltatore avra'
 diritto unicamente a quanto previsto dall'art. 345 della legge 20
 maggio 1865, n.2248; nulla sarà, invece, riconosciuto qualora la
 riduzione del finanziamento sarà notificata prima della consegna di
 ciascuna delle due fasi.
      A tal proposito, si specifica che, per quanto riguarda la
 suddivisione nei due lotti cosi come indicati dall'art. 3 del
 presente bando, l'offerta e' riferita all'intero importo posto a base
 di gara.
      Art. 4. - Il termine complessivo per l'esecuzione dell'appalto
 e' stabilito in mesi ventuno, a partire dalla data di consegna dei
 lavori.
      Art. 5. - Ai sensi dell'art.2 del decreto del Presidente del
 Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n.55, vengono qui di seguito
 indicate le categorie di cui alla legge n.55/1972 e 203/1965
 modificato con decreto ministeriale 15 maggio 1998, n.305 e le
 relative classifiche dell'associazione nazionale costruttori
 richieste per l'accesso delle imprese alle gare, con i relativi
 importi:
       a) categ. S2 (superfici decorate e beni di interesse storico -
 artistico); importo L. 4.310.291.869 (e2.226.079,97);
       b) categ. G2 (restauro e manutenzione dei beni immobili
 sottoposti a tutela ai sensi della legge 1. giugno 1939, n. 1089),
 importoL.2.054.740.531 (e 1.061.184,92);
       c) G11 (impianti tecnologici); importo L. 421.150.000
 (e217.505,82).
 
      Ai fini dell'art. 23 del decreto legislativo 19 dicembre 1991,
 n.406 si definisce quella indicata al punto a) del comma precedente
 quale categoria prevalente.
      Art. 6. - Ai sensi dell'art.23, comma3 del decreto legislativo
 n.406/1991 e dell'art.2 del decreto del Presidente del Consiglio dei
 Ministri 10 gennaio 1991, n.55, possono chiedere di essere invitate
 alla gara le imprese che dimostrino di possedere l'iscrizione
 all'A.N.C. per categoria e classifica corrispondente a quelle
 indicate per la categoria prevalente di cui alla voce a) del
 precedente articolo5.
      Art. 7. - Le modalita' di pubblicità del presente bando, e del
 relativo avviso per estratto, sono quelle di cui all'art.7 della
 legge 2 febbraio 1973, n. 14.
      Art. 8. - Le richieste di invito alla gara redatta
 esclusivamente in lingua italiana, su carta bollata, devono pervenire
 alla soprintendenza per i beni A.A. dell'Emilia, a mezzo di posta
 raccomandata o a mezzo di corrieri autorizzati, in plico sigillato,
 entro e non oltre le ore14 del giorno 1.febbraio 2000.
      Sull'involucro che le contiene deve essere riportata la seguente
 dicitura: 'Richiesta di partecipazione alla licitazione privata per i
 lavori di restauro della Cattedrale di Santa Maria Assunta in Carpi
 (MO) - Importo a base d'asta L. 6.786.182.400 (e 3.504.770,71) al
 netto di I.V.A.'.
      All'esterno del plico dovra' essere riportata, altresi', la
 ragione sociale del richiedente, la sede, il recapito, i numeri di
 telefono e di telefax del richiedente al quale indirizzare la
 corrispondenza relativa alla procedura di gara.
  In caso di riunione di imprese, le domande di partecipazione
 dovranno essere redatte e sottoscritte dalle singole imprese e poi
 presentate dalla capogruppo. La procura alla capogruppo, sottoscritta
 nella forma di scrittura privata autenticata, andra' invece allegata
 solo nella successiva fase di presentazione dell'offerta.
      Art. 9. - Ai sensi dell'art.4 del decreto del Presidente del
 Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n.55, possono chiedere di
 essere invitate alla gara anche le imprese che dichiarino di volersi
 riunire in associazione temporanea di imprese e di voler conferire
 mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse,
 qualificata come capogruppo, la quale esprime offerta in nome e per
 conto proprio e delle mandanti, nonche' consorzi di cooperative di
 produzione e di lavoro. Data la particolare specificita'
 dell'intervento previsto nella categoria prevalente, in caso di
 associazioni temporanee di imprese o di consorzi, e' richiesta, pena
 esclusione, che almeno una delle imprese dimostri di possedere
 l'iscrizione all'A.N.C. per categoria e classifica corrispondente a
 quelle indicate per la categoria prevalente di cui alla voce a) del
 precedente articolo 5. Per le categorie di lavori relative alle opere
 indicate ai punti b) e c) del precedente art.5, queste possono essere
 assunte da imprese mandanti individuate prima della presentazione
 dell'offerta, sempre che queste siano iscritte all'A.N.C. per
 categoria e classifica corrispondente. Anche per queste ultime
 categorie è ammessa la riunione di piu' imprese in associazioni
 temporanee o in consorzi.
      Ciascuna impresa riunita deve essere iscritta all'A.N.C. nella
 categoria richiesta per la classifica corrispondente per almeno 1/5
 dell'importo dei lavori della categoria stessa.
      In ogni caso, la somma degli importi per i quali le imprese,
 cosi' come precedentemente indicate, dichiarano di essere iscritte,
 deve essere almeno pari all'importo complessivo dei lavori da
 appaltare, posto a base d'asta.
      Art. 10. - Ai sensi dell'art.23, comma 6 della legge n.406/1991,
 qualora l'impresa, o le imprese, che intendono riunirsi in
 associazione temporanea, secondo le modalita' previste negli articoli
 precedenti ed abbiano i requisiti richiesti dal presente bando,
 possono associare altre imprese iscritte all'A.N.C., anche per
 categorie ed importi diversi da quelli richiesti dal bando, a
 condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20%
 dell'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto e che
 l'ammontare complessivo delle iscrizioni possedute da ciascuna di
 tali imprese sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad
 essa affidati.
      Art. 11. - Sono ammesse le imprese non iscritte all'A.N.C. ed
 aventi sede in uno stato della Unione europea, alle condizioni di cui
 all'art. 19 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406.
      Art. 12. - Alla richiesta di invito a gara, le imprese in
 possesso dei requisiti richiesti per la categoria prevalente dovranno
 allegare dichiarazioni autenticate ai sensi dell'art.20 della legge
 4gennaio 1968, n.15, o secondo la legislazione del paese di
 residenza, con la quale attestino, sotto la propria responsabilita':
       di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 18 del decreto
 legislativo n.406/1991;
       che nei propri confronti e nei confronti della societa' di cui
 e' legale rappresentante non sussistono le condizioni che comportano
 l'esclusione dalle gare d'appalto;
       che non esistono procedimenti o provvedimenti per
 l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste per la
 lotta alla delinquenza mafiosa.
 
      Tali dichiarazioni dovranno essere rese anche dal direttore
 tecnico, dai soci di S.n.c. e accomandatari di S.a.s., dagli
 amministratori con rappresentanza, da ciascuno dei consorziati di
 consorzi e societa' consortili.
      Dovra' inoltre essere allegata ulteriore dichiarazione, redatta
 senza particolari formalità, sottoscritta dal titolare dell'impresa,
 o dalla mandataria in caso di associazione temporanea, dalla quale
 risulti:
       a) l'iscrizione all'A.N.C. per la categoria ed importi come
 specificato agli artt. 6, 9 e 10 del presente bando o documento
 equipollente di iscrizione ad analogo registro di Stato aderente alla
 Unione europea, in conformita' a quanto previsto dagli artt. 13 e 14
 della legge 8 agosto 1977, n.584;
       b) indicazione degli istituti bancari in grado di attestare la
 idoneita' finanziaria ed economica dell'impresa;
       c) la cifra d'affari, globale ed in lavori, dell'impresa degli
 ultimi cinque esercizi: essa dovra' risultare almeno pari all'importo
 posto a base d'asta;
       d) nominativo e titoli professionali dell'imprenditore e/o
 dirigenti dell'impresa, in particolare del responsabile della
 conduzione dei lavori;
       e) elenco dei lavori effettuati negli ultimi cinque anni con
 istituti del Ministero per i B.A.C., o con enti pubblici per la
 categoria S2, indicante l'importo, il periodo, il destinatario ed il
 luogo di esecuzione dei lavori e, qualora conclusi, se essi furono
 effettuati a 'regola d'arte' e con buon esito da parte
 dell'amministrazione. L'importo complessivo dei suddetti lavori
 dovra' essere almeno pari all'importo dei lavori a base d'asta per la
 categoria prevalente;
       f) indicare l'attrezzatura, i mezzi d'opera e l'equipaggiamento
 tecnico per l'esecuzione dell'appalto e dichiarazione indicante
 l'organico medio annuo dell'impresa ed il numero dei dirigenti con
 riferimento agli ultimi due anni;
       g) indicare i tecnici, o gli organi tecnici, che facciano, o
 meno, parte integrante dell'impresa, di cui l'imprenditore disporra'
 per l'esecuzione dell'opera;
 
      L'impresa dovra' ancora presentare dichiarazione, sottoscritta
 senza particolari formalità, con la quale:
       si impegna a presentare il proprio piano di sicurezza prima
 dell'inizio dei lavori;
       si impegna a stipulare una polizza assicurativa che tenga
 indenne l'ente appaltante da tutti i rischi derivanti dall'esecuzione
 dei lavori, da qualsiasi causa determinati;
       si impegna ad eseguire i lavori con turnazione multipla delle
 maestranze, nonche' a prendere in consegna i lavori entro i termini,
 anche abbreviati, che stabilisce l'amministrazione;
 
      Sara' ancora allegato alla domanda di partecipazione il
 certificato di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori in data
 non anteriore ad un anno, in originale o copia autenticata, in caso
 di raggruppamento di imprese si applicano le disposizioni di cui
 all'art. 23 del decreto legislativo n.406/1991.
      Art. 13. - La cifra di affari di cui al precedente art. 12,
 punto c) del presente bando deve essere almeno pari d'importo a base
 d'asta, cosi' come sancito dalla lettera a) dell'art.5 del decreto
 del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n.55; essa
 e' riferita all'ultimo quinquennio antecedente la data di
 pubblicazione del bando. Ai sensi dell'art. 19 della legge n.584/1977
 la documentazione comprovante tali requisiti dichiarati potra' essere
 esibita anche successivamente.
      Ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio
 dei Ministri n.55/1991 l'impresa dovra' altresi' certificare che il
 costo per il personale dipendente non sia inferiore ad un valore pari
 allo 0,10 della cifra d'affari in lavori, richiesta ai sensi della
 lettera c) del precedente art.12 del presente bando, così come citata
 anche al comma precedente. Anche la documentazione comprovate questi
 ultimi requisiti dichiarati potrà essere esibita successivamente ai
 sensi dell'art.19 della legge n.584/1977.
      Art. 14. - Per le associazioni temporanee di imprese, o i
 consorzi, i requisiti finanziari e tecnici, in particolare quelli di
 cui ai puntic) ed e) del precedente art. 12, previsti per l'impresa
 singola, devono essere posseduti nella misura minima del 50% dalla
 capogruppo; la restante percentuale, cumulativamente, dalla o dalle
 mandanti, le quali dovranno comunque possedere una percentuale minima
 non inferiore al 10% di quanto richiesto cumulativamente.
      Art. 15. - Le imprese associate con le modalita' di cui all'art.
 9 del presente bando, non in possesso della categoria S2, dovranno
 rendere la dichiarazione di cui all'art. 18 del decreto legislativo
 n.406/1991, nonche' le dichiarazioni, redatte senza particolari
 formalità, dalle quali, oltre all'iscrizione all'A.N.C. per le
 categorie e classifiche possedute, risultino le informazioni di cui
 ai punti b), c), d), f), g) dell'art. 12 del presente bando.
      Art. 16. - L'apertura dei plichi di cui al precedente articolo
 12 avverra' presso la soprintendenza per i B.A.A. dell'Emilia alle
 ore 10 del giorno 2 del mese di febbraio dell'anno 2000. Saranno
 ammessi ad assistere i titolari delle imprese o i loro rappresentanti
 con formale delega che dovrà essere esibita al capo dell'ufficio.
      Sulla base dell'esame delle richieste di invito e della
 documentazione allegata, l'amministrazione definira' l'elenco dei
 concorrenti da ammettere alla successiva gara.
      Per la valutazione dei requisiti dell'impresa singola e di
 quelle riunite, si fara' riferimento a quanto stabilito all'art. 23
 del decreto legislativo n.406/1991 e dall'art.8, comma 1 del decreto
 del Presidente del Consiglio dei Ministri n.55/1991.
      Art. 17. - Gli inviti a presentare offerta per la gara saranno
 inoltrati entro quindici giorni dall'apertura dei plichi di cui
 all'articolo precedente.
      Art. 18. - Il giorno, il mese, l'anno, l'ora e il luogo
 dell'espletamento della gara sara' comunicato alle imprese ammesse
 nell'invito a gara.
      Art. 19 - Il criterio di aggiudicazione e' quello previsto
 dall'art. 1, lettera a) della legge 2 febbraio 1973, n. 14.
 Relativamente alla valutazione dell'anomalia delle offerte si
 procedera' ai sensi dell'art. 21 comma1-bis della legge 11 febbraio
 1994, n. 109, cosi' come modificato dall'art.7 della legge 2giugno
 1995, n. 216 e dalla legge 18novembre 1998, n.415.
      Sempre in merito alla valutazione delle offerte anomale, si
 rende noto che non ci si avvarra' della procedura di cui all'art.
 2-bis, comma 2, della legge 26 aprile 1989, n. 155.
      Art. 20. - Unitamente alla offerta, le imprese dovranno allegare
 la documentazione probatoria di quanto affermato nelle dichiarazioni
 allegate alla richiesta di invito alla gara ed esposte negli articoli
 riportati nel presente bando.
      Art. 21. - Nel produrre l'offerta, l'impresa dovra' tenere conto
 degli oneri previsti per i piani per la sicurezza fisica dei
 lavoratori di cui all'art.31, commi 2 e 3 della legge 11 febbraio
 1994, n.109 cosi' come modificata dall'art. 9, comma61 della legge 18
 novembre 1998 n.415, nonche' degli obblighi connessi all'applicazione
 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494.
      L'impresa aggiudicataria potra' avvalersi prima dell'inizio dei
 lavori, o in corso d'opera, della facoltà di cui all'art. 9, comma61,
 punto 2-bis della legge n.415/1998.
      Art. 22. - Qualora l'impresa avanzi richiesta di eventuale
 subappalto, fermo restando il disposto del 2.comma dell'art. 18 della
 legge 19marzo 1990, n.55, l'autorizzazione potra' essere concessa
 subordinatamente a quanto prescritto dal suddetto art.18, cosi' come
 modificato dall'art.34 del decreto legislativo n.406/1991.
      In ogni caso, e' fatto obbligo all'offerente di indicare
 all'atto dell'offerta le opere o le parti di esse che intende
 subappaltare, o concedere in cottimo, o in altre forme similari.
      Art. 23. - I lavori saranno comunque aggiudicati anche in
 presenza di una sola offerta.
      Art. 24. - Decorsi giorni novanta dalla data per l'espletamento
 della gara e la stessa non sia stata effettuata, gli offerenti hanno
 facolta' di svincolarsi dalla propria offerta.
      Art. 25. - Qualora l'impresa aggiudicataria non dovesse
 risultare in regola con la prescritta documentazione e dovesse essere
 esclusa per qualsiasi altra irregolarita', subentrerà l'impresa che
 segue nella graduatoria.
      In caso di presentazione di documentazione irregolare,
 l'amministrazione applichera' la procedura di cui all'art. 10,
 comma1-quater della legge 11febbraio 1994, n.109, cosi' come
 modificato dall'art.3, comma 1-quater, della legge 18 novembre 1998,
 n.415.
      Art. 26. - Per la costituzione di cauzione e garanzia, l'impresa
 aggiudicataria dovra' prestare cauzione definitiva anche mediante
 fideiussione bancaria o assicurativa ai sensi dell'art.30 della legge
 n.109/1994, cosi' come modificato dall'art.8-quinquies della legge
 n.216/1995 e dall'art.9, comma 54 della legge n.415/1998, nella
 misura del 10% dell'importo dei lavori; la mancata costituzione della
 cauzione determina la revoca dell'affidamento.
      Art. 27. - Ai sensi del 2.comma dell'art.5 della legge 8 ottobre
 1984, n.687, qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto
 definitivo entro il termine che sara' stabilito dalla lettera di
 invito, ne sarà data comunicazione al comitato centrale dell'albo
 nazionale dei costruttori di cui alla legge 10febbraio 1962, n.57 ed
 i lavori saranno aggiudicai all'impresa che segue in graduatoria.
      Art. 28. - In caso di fallimento di risoluzione per grave
 inadempimento dell'impresa aggiudicatrice, l'amministrazione si
 avvarra' della facoltà di cui all'art. 10, comma1-ter, della legge
 n.109/1994, cosi' come integrato dall'art.3, comma 1-ter, della legge
 n.415/1998.
      Art. 29. - I pagamenti saranno erogati all'impresa con acconti
 in corso d'opera allorquando il credito risultera' non inferiore a
 L.500.000.000 (e 258.228,44) al netto di ribasso d'asta, della
 prescritta ritenuta di garanzia e di I.V.A.
      I relativi ordini di pagamento saranno emessi a favore
 dell'impresa esecutrice dei lavori o del suo legale rappresentante
 subordinatamente e sospensivamente condizionati alla erogazione del
 finanziamento ed alla disponibilita' delle aperture di credito
 secondo le norme di contabilità di Stato e le modalità di erogazione
 dei finanziamenti a favore dell'ente appaltante.
      Art. 30. - Non sono ammesse offerte in aumento, cosi' come
 prescritto dall'art. 21 della legge n. 109/1994 e successive
 modifiche ed integrazioni.
    In caso di offerte uguali l'appalto sara' aggiudicato a sorteggio.
      Art. 31. - Il sistema di realizzazione dei lavori sara' conforme
 a quanto previsto dal combinato disposto degli artt.19, comma 4 e 21,
 comma 1, lett.b), della legge n.109/1994 e successive modificazioni,
 nonche' dell'art.326 della legge 20 marzo 1865, n.2248 allegato f),
 affidando quindi l'appalto con il sistema del ribasso applicato
 sull'importo delle opere, posto a base di gara, con prezzo di
 aggiudicazione da considerarsi fisso e invariabile.
      Art. 32. - Non e' consentito ad una stessa impresa di presentare
 contemporaneamente richieste di invito in piu' associazioni di
 imprese o consorzi, ovvero individualmente ed in associazione e
 consorzio, a pena di esclusione. I consorzi sono all'uopo tenuti ad
 indicare la denominazione di tutte le imprese consorziate.
      Art. 33. - L'ente appaltante si riserva di valutare a proprio
 insindacabile giudizio, l'ammissibilita' delle domande di
 partecipazione al successivo procedimento di gara, nonche' di
 annullare il presente bando senza alcun riconoscimento di oneri
 sostenuti, né restituzione della documentazione ricevuta.
      Art. 34. - La documentazione progettuale inerente la gara sara'
 visibile presso l'ufficio tecnico della soprintendenza per i B.A.A.
 dell'Emilia, via IV Novembre,5 di Bologna, tutte le mattine dalle
 ore9, alle ore 13, (sabato e giorni festivi esclusi) presso l'ufficio
 amministrativo (dott.A. D'Elia). Eventuali delucidazioni tecniche
 potranno essere richieste all'ufficio tecnico (ing. D. Rivalta) negli
 stessi orari.
      Art. 35. - Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 109/1994 e
 successive modifiche, si rende noto che il responsabile del
 procedimento e' l'arch. G. Polidori, domiciliato per la carica presso
 l'ente appaltante.
      Art. 36. - Ai sensi dell'art. 7 della legge 2 febbraio 1973, n.
 14, il presente bando viene pubblicato sul bollettino ufficiale della
 regione, nel foglio delle inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica italiana, nonche' per estratto sui quotidiani la
 'Repubblica' e 'Corriere della Sera'.
      Il presente bando non viene inviato all'ufficio delle
 pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea in quanto l'importo a
 base d'asta e' inferiore a quello indicato all'art. 1, comma 1 del
 decreto legislativo n.406/1991.
 
                         Il soprintendente: dott. arch. Elio Garzillo.
                                                                      
C-33383 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.