TAR PUGLIA

(GU Parte Seconda n.297 del 22-12-2001)

      Con ordinanza 1493 del 29 novembre 2001 il TAR Puglia, sez.Lecce
 2., ha ordinato al ricorrente Roveda Alfredo integrazione
 contraddittorio per pubblici proclami nei confronti dei candidati che
 precedono il ricorrente che occupa il 153. posto nella graduatoria
 provinciale permanente di Lecce per l'insegnamento di lingua e
 civilta' inglese cl. A346. Si notifica quindi il ricorso n. 3324/01
 proposto al detto giudice per l'annullamento previa sospensione della
 predetta graduatoria formulata dal provveditore studi Lecce in base
 alla legge n. 124/99 ed al D.L. n. 255/01, nella parte in cui la
 stessa non si intende formulata come graduatoria unica, nonche' della
 nota provv/le 11402/01 e della richiamata nota ministeriale 843 del 2
 febbraio 2001 riportante noto parere Consiglio Stato su scaglioni
 quali sub-graduatorie. Si censurano atti connessi o preordinati,
 compresa nota provv/le 25808 del 4 ottobre 2001 che motiva mancata
 nomina ruolo ricorrente, quale riservatario incluso scaglione
 deteriore rispetto nominati per solo merito, cui nomina si impugna,
 per violazione art. 2, legge n. 124/99, come integrato D.L. n.
 255/01, nonche' violazione legge n. 68/99 che riserva quota posti
 indisponibile a scorrimento per merito at disabili benche' inseriti
 in fasce che seguono. Distinzione in scaglioni cosi' intesi viola
 criterio unicita' graduatoria e non incide su diritto assunzione
 disabili idonei come Roveda A. tutti inclusi unica graduatoria.
                                                 Avv. Sebastiano Cosi.
C-34887 (A pagamento).
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