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Errata corrige
Errata corrige
Atto di scissione pubblicato per estratto (art. 2504 e art.
2504-novies del Codice civile)
Il giorno 2 dicembre 1997 (atto notaio Luca Lubrano di Ricco
Repertorio n. 29245, Racc. n. 5470) l'organo amministrativo della
societa' scissa in epigrafe ha stipulato, in conformita' al progetto,
l'atto definitivo di scissione, portante le seguenti condizioni
attuative dell'operazione:
Societa' beneficiante: Canneto S.r.l., come sopra identificata;
Societa' beneficiaria: la societa' beneficiaria e' stata
costituita contestualmente alla stipula dell'atto di scissione con
denominazione Calcestruzzi Canneto S.r.l. e sede in Canneto
sull'Oglio (MN) in via Garibaldi n. 258, adottando lo Statuto
allegato al progetto di scissione.
3. - 4. Rapporto di cambio e conguagli in denaro e modalita' di
assegnazione delle quote della societa' beneficiaria: si rammenta in
questa sede che il disposto dell'art. 2504-novies del Codice civile
non rende necessaria la relazione degli esperti di cui all'art.
2501-quinquies del Codice civile qualora non siano previsti criteri
di attribuzione delle quote diversi da quello proporzionale.
La modalita' di attuazione della scissione in esame comporta,
infatti nella fattispecie, l'attribuzione proporzionale delle quote
ai soci ed il trasferimento al valore espresso dal bilancio contabile
della corrispondente quota di patrimonio netto.
5. Data di decorrenza delle partecipazioni agli utili delle
quote: le quote della societa' beneficiaria incorporeranno tutti i
diritti patrimoniali e partecipativi di legge a decorrere
dall'iscrizione dell'atto di scissione nell'Ufficio del registro
delle imprese di Mantova.
Trovandosi la fattispecie in esame nel novero della cosiddetta
scissione parziale con costituzione simultanea di nuova entita'
sociale trova applicazione anche il disposto fiscale dell'art. 11 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 543, ora trasfuso nell'XI
comma art. 123-bis T.U.I.R. n.917/86 che ne dispone la decorrenza
degli effetti dalla data dell'iscrizione dell'atto di scissione
nell'Ufficio del Registro delle Imprese.
Occorre altresi' ricordare che il disposto dell'art. 2504-decies
del Codice civile impedisce nella fattispecie in esame la proroga
degli effetti civilistici e contabili dell'operazione.
6. Data di effetto e di decorrenza contabile della scissione: in
sintonia con quanto disposto dell'art. 2504-decies del Codice civile
e ribadito dell'art. 1, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre
1992 n. 543, ora XI comma art. 123-bis T.U.I.R. n. 917/86 la data di
decorrenza degli effetti contabili, civilistici e fiscali della
scissione e' fissata nel giorno in cui l'atto di scissione trovera'
iscrizione presso il registro delle imprese di Mantova.
7. - 8. Trattamento eventualmente riservato a particolari
categorie di soci e vantaggi eventualmente proposti a favore degli
amministratori: nessun trattamento particolare riservato ad alcuna
categoria di soci. Nessun vantaggio particolare proposto a favore
degli amministratori delle Societa' partecipanti alla scissione.
In considerazione delle finalita' connesse con l'operazione
summenzionata si e' ritenuto necessario provvedere allo scorporo del
complesso aziendale concernente l'impianto di betonaggio ed al parco
auto betoniere esistente. L'atto definitivo di scissione e' stato
depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese di Mantova
(luogo ove hanno sede tutte le societa' partecipanti alla scissione)
in data 5 dicembre 1997.
Canneto s/Oglio (MN), 10 dicembre 1997
Gino Nobis.
C-35026 (A pagamento).