REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

(GU Parte Seconda n.59 del 11-3-1992)

    Direzione regionale dell'edilizia
    e dei servizi tecnici
    Servizio delle espropriazioni
    Il DIRETTORE
    (Omissis).
    Decreta:
    Art. 1.
      E` determinata nella misura seguente l'indennita' provvisoria
 che l'amministrazione del comune di Castions di Strada, e'
 autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'art. 11 della legge 22
 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da
 espropriare per la realizzazione dell'opera citata in premessa:
      comune di Castions di Strada - provincia di Udine legge n.
 2359/1865: 1) P.C. 348, fg 4, mapp. 271, superficie mq 226,
 consistenza: area urbana asfaltata, superficie da espropriare mq 226.
    Indennita': mq 226 x L./mq 50.000 = L. 11.300.000.
    Ditta catastale:
    Stroppolo Giacomo fu Enrico per 1/7;
    Stroppolo Clementina fu Enrizo per 1/7;
    Stroppolo Pietro fu Enrico per 1/7;
    Stroppolo Basilio fu Enrico per 1/7;
    Stroppolo Teresa fu Enrico per 1/7;
    Stroppolo Caterina fu Enrico per 1/7;
    Stroppolo Umberto fu Enrico per 1/7,
      ditte tutte decedute, agli atti catastali non risulta ascritta
 alcuna voltura per successione.
    (Omissis).
    Art. 2.
      Ai sensi del secondo comma dell'art. 12 della legge 22 ottobre
 1971, n. 865, e nei termini ivi previsti, le ditte interessate hanno
 facolta' di accettare l'indennita' provvisoria come sopra
 determinata.
    Art. 3.
      Nel caso che il terreno piu' sopra considerato sia coltivato da
 uno dei soggetti aventi titolo all'indennita' aggiuntiva di cui
 all'art. 17, secondo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, tale
 valore dovra' essere detratto dall'indennizzo spettante al
 proprietario.
    Trieste, 27 novembre 1991
    Il direttore del servizio: dott. Pierantonio Da Ros.
C-4586 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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