Avviso di rettifica
Errata corrige
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Il prefetto della Provincia di Roma, Vista l'istanza prot. n. 2424 del 3 dicembre 2002 con la quale la Italferr S.p.a., che agisce in nome e per conto della Rete Ferroviaria Italiana - R.F.I. S.p.a., ha chiesto l'emissione di un decreto di espropriazione degli immobili di seguito specificati; Vista la delibera n. 384 del 28 luglio 1988 del Consiglio di Amministrazione dell'ente Ferrovie dello Stato, approvativa della 5a proposta per il completamento della sede dell'itinerario di collegamento di Roma-San Pietro con il ramo nord della linea di cintura Maccarese-Roma smistamento; Vista la delibera n. 47/AS del 10 marzo 1989 dell'amministratore straordinario dell'ente Ferrovie, approvativa della 6a proposta aggiuntiva e di variante in linea tecnica; Vista la delibera n. 950/AS del 23 luglio 1991 dell'amministratore straordinario dell'ente Ferrovie con la quale sono stati prorogati i termini per il completamento dei lavori e delle relative procedure espropriative e asservitive di cui alla delibera n. 384/AS/88; Vista la dichiarazione dell'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.a. del 7 dicembre 1994 con la quale sono stati prorogati i termini per il completamento delle procedure espropriative ed asservitive di cui alla delibera n. 47/AS/89; Vista la delibera n. 113 del 21 marzo 2000 del referente di progetto F.S., con la quale sono stati dichiarati ex, novo di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili i lavori e le connesse procedure espropriative ed asservitive, della sede dell'itinerario di collegamento di Roma S. Pietro con il ramo nord della linea di cintura Maccarese-Roma smistamento, comprendente il completamento della sede del raddoppio Roma Trastevere-S. Pietro fra le progressive km 3+870 e km 4+151, una prima fase di raddoppio Roma S. Pietro-La Storta della linea Roma-Viterbo fra i km 4+151 e km 5+085, la sede del ramo di collegamento con la predetta linea di cintura fra le progressive km 0+000 e km 2+000, la ristrutturazione ed il completamento della sede della stessa cintura nord fra le progressive km 18+816 e km 19+962; Considerato che in virtu' del primo comma dell'art. 25 della legge 17 maggio 1985, n. 210 le suddette approvazioni equivalgono a dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita'; Visto l'elenco n. 2 relativo ai beni immobili soggetti ad espropriazione ricadenti nel Comune di Roma contenente l'indicazione dei proprietari, dei dati catastali e delle indennita' offerte dall'ente espropriante; Visto il piano particellare di esproprio e di asservimento annesso all'elenco n. 2 con relativa relazione giustificativa delle indennita'; Vista la propria ordinanza n. 895/2001/555/2001 Sett. 1B del 9 luglio 2001 con la quale e' stata ordinata la pubblicazione del piano di esproprio e di asservimento presso il comune di Roma; Vista la certificazione in data 6 ottobre 2001 del segretariato generale del Comune suddetto attestante che nel periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni da parte degli interessati; Vista l'ordinanza prefettizia n. 1388/2001/555/2001/Sett. 1B del 22 ottobre 2001 con la quale e' stata disposta l'esecutorieta' del piano di esproprio e di asservimento; Viste le relative quietanze di avvenuto pagamento tra le Ferrovie dello Stato S.p.A. e la ditta Settembrini Vitaliano; Visto l'art. 48 della legge 25 giugno 1865, n. 2359; Decreta: Art. 1. E' disposta a favore della Rete Ferroviaria Italiana - R.F.I. S.p.a. con sede in Roma, piazza della Croce Rossa n. 1, codice fiscale e partita I.V.A. n. 01008081000 l'espropriazione degli immobili costituiti da un'area, estesa mq 207, distinta al N.C.T. del Comune di Roma al foglio 370 con le particelle 169, 585, 586 e 587 di proprieta' della ditta Settembrini Vitaliano, nato a Platania (CZ) il 16 settembre 1911 (c.f.: STTVLN11P16G7341). L'indennita' complessivamente concordata con la ditta proprietaria, pari ad Euro 5.686,71 di cui Euro 3.741,73 a titolo di indennita' di espropriazione ed Euro 1.944,98 a titolo di indennita' di occupazione temporanea, e' stata corrisposta alla ditta stessa come da quietanza. Art. 2. Alle incombenze previste dalla legge: registrazione, trascrizione, notifica e voltura provvedera', a sua cura e spese, la Italferr S.p.a. mentre questo Ufficio territoriale del Governo provvedera' alla inserzione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Art. 3. Ai sensi del quarto comma dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n.241 e vista la legge 21 luglio 2002, n. 205 si informa che avverso il presente decreto e' proponibile ricorso al TAR del Lazio ovvero e' ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla sua notifica. Roma, 10 gennaio 2003 Il vice prefetto vicario: Basilone. C-4650 (A pagamento).