CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI FLAIBANO

(GU Parte Seconda n.74 del 30-3-1994)

    Societa' cooperativa a responsabilita' limitata
    Sede Flaibano, piazza Monumento, 35
    Capitale sociale, riserve e fondi L. 7.788.132.237
      Estratto del 'progetto di fusione per incorporazione della Cassa
 Rurale ed Artigiana di Flaibano nella Cassa Rurale ed Artigiana di
 Martignacco'.
      Il Consiglio di amministrazione della Cassa Rurale ed Artigiana
 di Flaibano (Udine), iscritta al n. 3212 nel registro delle societa'
 presso il Tribunale di Udine, codice fiscale e partita I.V.A.
 00249720301, ha approvato il progetto di fusione delle due casse
 rurali sopra indicate nella seduta del 28 ottobre 1993.
      Il suddetto progetto prevede la fusione per incorporazione della
 Cassa Rurale ed Artigiana di Flaibano nella Cassa Rurale ed Artigiana
 di Martignacco sulla base dei capitali sociali delle due societa'
 risultanti dalla situazione patrimoniale al 30 settembre 1993, da
 attuarsi mediante aumento del capitale sociale della societa'
 incorporante per un importo pari al valore nominale del capitale
 della societa' incorporata, con emissione di nuove azioni del valore
 nominale di L. 5.000 ciascuna da assegnare ai soci in base al
 rapporto di cambio stabilito, ovvero con la distribuzione ai soci
 della Cassa Rurale ed Artigiana di Martignacco di una nuova azione
 ogni vecchia azione del valore nominale di L. 5.000 e ai soci della
 Cassa Rurale ed Artigiana di Flaibano di n. 2 azioni nuove per ogni
 vecchia posseduta del valore nominale di L. 10.000.
      Tutte le azioni della nuova Cassa, che assumera' la
 denominazione di Credito Cooperativo del Friuli Centrale, avranno
 pertanto il valore nominale di L. 5.000 ciascuna.
      La data, dalla quale tali azioni parteciperanno agli utili della
 societa' incorporata, e' fissata nel primo gennaio dell'anno nel
 quale l'atto di fusione sara' iscritto a norma dell'art. 2504 del
 Codice civile nell'ufficio del registro delle imprese del Tribunale
 di Udine e cio' anche ai sensi e per gli effetti di cui al settimo
 comma dell'art. 123 del decreto del Presidente della Repubblica 22
 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
      Dalla stessa data le operazioni della societa' incorporata
 saranno imputate al bilancio della societa' incorporante.
      La fusione esclude sia trattamenti differenziati da riservarsi a
 particolari categorie di soci, sia vantaggi particolari a favore
 degli amministratori delle societa' partecipanti alla fusione.
      Il progetto di fusione sopra riportato per estratto depositato
 per tramite della C.C.I.A.A. di Udine in data 8 marzo 1994 e' stato
 iscritto nel registro delle imprese del Tribunale di Udine, a norma
 del terzo comma dell'art. 2501-bis del Codice civile, in data 17
 marzo 1994, al n. 2443 registro d'ordine.
    Flaibano, 21 marzo 1994
    p. Il Consiglio di amministrazione
    Il presidente: Picco Ezio
C-4801 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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