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Errata corrige
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Assessorato Lavori Pubblici Bando di licitazione privata Con riferimento allegato I del D.P.C.M. 10 gennaio 1991 n. 55: a) Regione autonoma Valle d'Aosta - Assessorato Lavori Pubblici - 11100 Aosta - via Promis, 2/a - Tel. 0165/303611 - Fax 0165/303605. c) Art. 1 lett. e) e successivo art. 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14. d) Comune di Aosta; lavori di esecuzione della pavimentazione stradale sistema trangenziale - tronco Aosta centro (lotto 4); importo a base d'asta: L. 1.906.000.000; trattasi di stesa di stabilizzato cemento, strato di base, binder e tappeto d'usura; categoria richiesta per Impresa partecipante singolarmente: 6 per importo minimo di L. 3.000.000.000. e) 4 mesi naturali consecutivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna. i) Art. 3 D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063; art. 22 legge 3 gennaio 1978 n. 1; art. 2 legge 10 dicembre 1981 n. 741; art. 2 D.L. 2 marzo 1989 n. 65. j) Bilancio regionale; R.D. 25 maggio 1895 n. 350 (artt. 57 e 58) come successivamente aggiornato e modificato. k) Secondo quanto in seguito stabilito sono ammesse a partecipare alla gara Imprese riunite o che in fase di richiesta di invito dichiarino di volersi riunire nonche' i Consorzi di Imprese, regolarmente costituiti. m) Gli offerenti avranno la facolta' di svincolarsi dalla propria offerta qualora l'aggiudicazione definitiva non avvenga entro il centoventesimo giorno successivo a quello della licitazione. n) E` prescritta in fase di offerta la dichiarazione relativa alle opere che s'intendono subappaltare o affidare in cottimo nonche' ai noli a caldo dei quali ci si intenda avvalere. Si precisa che l'Amministrazione non corrispondera' direttamente ai subappaltatori o cottimisti l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti e pertanto, nel corso dei lavori, troveranno applicazione le disposizioni di legge a cio' alternative previste al comma 3bis dell'art. 34 del D.L.vo 406/91. q) Sono ammesse Imprese non iscritte all'A.N.C. aventi sede in uno stato della CEE alle condizioni previste dagli artt. 18 e 19 del D.L.vo 406/91. Le domande di partecipazione, in bollo da L. 15.000, redatte in lingua italiana o francese, dovranno pervenire, con prova di arrivo ad esclusivo richio del mittente, entro le ore 17 del giorno 15 aprile 1994 a questo Assessorato. L'invito a presentare le offerte verra' spedito entro il termine di cui all'art. 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, come successivamente modificato. Le Imprese interessate (e in caso di associazione temporanea o di Consorzio di Imprese, tutte indistintamente le Imprese che intendono raggrupparsi o che lo costituiscono), dovranno trasmettere unitamente alla richiesta di invito e nelle forme indicate, pena il rigetto dell'istanza: I - il certificato valido d'iscrizione all'Albo Nazionale dei Costruttori nella categoria e nell'importo che consentono la partecipazione all'appalto e/o la costituzione del Raggruppamento o la partecipazione del Consorzio di Imprese, mentre per i concorrenti esteri l'iscrizione agli Albi o liste ufficiali. In luogo del suddetto certificato in originale e' ammessa la presentazione di fotocopia o di dichiarazione sostitutiva, autenticate a norma della legge 4 gennaio 1968 n. 15 (e successive modificazioni) o di quella del paese di appartenenza; II - dichiarazione, con firma autenticata a norma della legge 4 gennaio 1968 n. 15, attestante: a) (testualmente) la mancanza di condizioni di esclusione previste dall'articolo 18 del D.L.vo 406/91; b) (testualmente) il possesso, oltre a quelle specificamente richieste nel bando, di tutte le referenze di cui agli articoli 20 e 21 del D.L.vo 406/91 connesse all'iscrizione all'A.N.C. richiesta, nonche' alle caratteristiche, all'entita' ed alla natura dei lavori da realizzare; c) con riferimento all'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando: 1) la cifra d'affari in lavori, derivante da attivita' diretta ed indiretta dell'Impresa; 2) il costo del personale dipendente. d) di avere la disponibilita' di un impianto per la produzione dei conglomerati bituminosi, nonche' di macchine finitrici di tipo pesante, soffiatori, cisterne irroratrici e quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori. Per le Imprese partecipanti singolarmente la cifra d'affari in lavori di cui al punto II c1) dovra' essere almeno pari a 1,50 volte l'importo a base d'asta ed il costo del personale dipendente di cui al punto IIc2) dovra' essere non inferiore allo 0,10 della cifra effettiva di affari in lavori richiesta al punto IIc1). In caso di associazione temporanea di Imprese, i requisiti di cui ai punti IIc1) e IIc2) dovranno essere posseduti nella misura di almeno il 40% dalla capogruppo e nella misura restante fino alla concorrenza del 100% dalla o dalle mandanti; in particolare per ciascuna delle mandanti e' comunque necessario il possesso dei requisiti suddetti in misura almeno pari al 20% di quanto complessivamente richiesto per l'intero Raggruppamento. Gli stessi requisiti stabiliti per le Imprese costituenti associazione temporanea dovranno necessariamente essere posseduti da quei soggetti facenti parte dei Consorzi di Imprese i cui importi di iscrizione all'A.N.C. (comunque non inferiori a quelli prescritti per le Imprese in associazione temporanea) concorrono al raggiungimento del tetto richiesto per la partecipazione alla gara. Le altre Imprese del Consorzio, carenti dei suddetti requisiti minimi, oppure dell'iscrizione nella categoria o dell'importo minimo nella stessa richiesti, saranno, ai fini dell'esecuzione dell'opera, assimilate a quelle associate ai Raggruppamenti ai sensi del sesto comma dell'art. 23 del D.L.vo 406/91. Le Imprese associate o associabili ai sensi del sesto comma dell'art. 23 del D.L.vo 406/91 sopraccitato e quelle ad esse assimilate facenti aprte di Consorzi, dovranno presentare solo le dichiarazioni di cui ai punti I e IIa), non essenso per loro richiesti altri requisiti. Si ricorda che in caso di associazione temporanea, la richiesta d'invito deve essere sottoscritta da tutte le Imprese facenti parte dell'associazione stessa, ivi comprese quelle associate ai sensi del sesto comma dell'art. 23 del D.L.vo 406/91. La verifica delle dichiarazioni di cui sopra avverra' successivamente alla gara; in particolare, per i requisiti di cui ai suddetti punti IIc1) e IIc2) la verifica avverra' sulla base delle relative disposizioni del D.M. 9 marzo 1989 n. 172. La richiesta d'invito non vincolera' in alcun modo l'Amministrazione appaltante. L'assessore ai LL.PP.: Bruno Ferrero. C-4811 (A pagamento).