REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

(GU Parte Seconda n.74 del 30-3-1994)

    Assessorato Lavori Pubblici
    Bando di licitazione privata
    Con riferimento allegato I del D.P.C.M. 10 gennaio 1991 n.  55:
      a) Regione autonoma Valle d'Aosta - Assessorato Lavori Pubblici
 - 11100 Aosta - via Promis, 2/a - Tel. 0165/303611 - Fax 0165/303605.
      c) Art. 1 lett. e) e successivo art. 5 della legge 2 febbraio
 1973, n. 14.
      d) Comune di Aosta; lavori di esecuzione della pavimentazione
 stradale sistema trangenziale - tronco Aosta centro (lotto 4);
 importo a base d'asta: L. 1.906.000.000; trattasi di stesa di
 stabilizzato cemento, strato di base, binder e tappeto d'usura;
 categoria richiesta per Impresa partecipante singolarmente: 6 per
 importo minimo di L. 3.000.000.000.
      e) 4 mesi naturali consecutivi e continui decorrenti dalla data
 del verbale di consegna.
      i) Art. 3 D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063; art. 22 legge 3 gennaio
 1978 n. 1; art. 2 legge 10 dicembre 1981 n. 741; art. 2 D.L. 2 marzo
 1989 n. 65.
      j) Bilancio regionale; R.D. 25 maggio 1895 n. 350 (artt. 57 e
 58) come successivamente aggiornato e modificato.
      k) Secondo quanto in seguito stabilito sono ammesse a
 partecipare alla gara Imprese riunite o che in fase di richiesta di
 invito dichiarino di volersi riunire nonche' i Consorzi di Imprese,
 regolarmente costituiti.
      m) Gli offerenti avranno la facolta' di svincolarsi dalla
 propria offerta qualora l'aggiudicazione definitiva non avvenga entro
 il centoventesimo giorno successivo a quello della licitazione.
      n) E` prescritta in fase di offerta la dichiarazione relativa
 alle opere che s'intendono subappaltare o affidare in cottimo nonche'
 ai noli a caldo dei quali ci si intenda avvalere. Si precisa che
 l'Amministrazione non corrispondera' direttamente ai subappaltatori o
 cottimisti l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti e pertanto, nel
 corso dei lavori, troveranno applicazione le disposizioni di legge a
 cio' alternative previste al comma 3bis dell'art. 34 del D.L.vo
 406/91.
      q) Sono ammesse Imprese non iscritte all'A.N.C. aventi sede in
 uno stato della CEE alle condizioni previste dagli artt. 18 e 19 del
 D.L.vo 406/91.
      Le domande di partecipazione, in bollo da L. 15.000, redatte in
 lingua italiana o francese, dovranno pervenire, con prova di arrivo
 ad esclusivo richio del mittente, entro le ore 17 del giorno 15
 aprile 1994 a questo Assessorato. L'invito a presentare le offerte
 verra' spedito entro il termine di cui all'art. 7 della legge 2
 febbraio 1973, n. 14, come successivamente modificato.
      Le Imprese interessate (e in caso di associazione temporanea o
 di Consorzio di Imprese, tutte indistintamente le Imprese che
 intendono raggrupparsi o che lo costituiscono), dovranno trasmettere
 unitamente alla richiesta di invito e nelle forme indicate, pena il
 rigetto dell'istanza:
      I - il certificato valido d'iscrizione all'Albo Nazionale dei
 Costruttori nella categoria e nell'importo che consentono la
 partecipazione all'appalto e/o la costituzione del Raggruppamento o
 la partecipazione del Consorzio di Imprese, mentre per i concorrenti
 esteri l'iscrizione agli Albi o liste ufficiali.
      In luogo del suddetto certificato in originale e' ammessa la
 presentazione di fotocopia o di dichiarazione sostitutiva,
 autenticate a norma della legge 4 gennaio 1968 n. 15 (e successive
 modificazioni) o di quella del paese di appartenenza;
      II - dichiarazione, con firma autenticata a norma della legge 4
 gennaio 1968 n. 15, attestante:
      a) (testualmente) la mancanza di condizioni di esclusione
 previste dall'articolo 18 del D.L.vo 406/91;
      b) (testualmente) il possesso, oltre a quelle specificamente
 richieste nel bando, di tutte le referenze di cui agli articoli 20 e
 21 del D.L.vo 406/91 connesse all'iscrizione all'A.N.C. richiesta,
 nonche' alle caratteristiche, all'entita' ed alla natura dei lavori
 da realizzare;
      c) con riferimento all'ultimo quinquennio antecedente la data di
 pubblicazione del presente bando:
      1) la cifra d'affari in lavori, derivante da attivita' diretta
 ed indiretta dell'Impresa;
    2)  il costo del personale dipendente.
      d) di avere la disponibilita' di un impianto per la produzione
 dei conglomerati bituminosi, nonche' di macchine finitrici di tipo
 pesante, soffiatori, cisterne irroratrici e quanto altro occorre per
 l'esecuzione dei lavori.
      Per le Imprese partecipanti singolarmente la cifra d'affari in
 lavori di cui al punto II c1) dovra' essere almeno pari a 1,50 volte
 l'importo a base d'asta ed il costo del personale dipendente di cui
 al punto IIc2) dovra' essere non inferiore allo 0,10 della cifra
 effettiva di affari in lavori richiesta al punto IIc1).
      In caso di associazione temporanea di Imprese, i requisiti di
 cui ai punti IIc1) e IIc2) dovranno essere posseduti nella misura di
 almeno il 40% dalla capogruppo e nella misura restante fino alla
 concorrenza del 100% dalla o dalle mandanti; in particolare per
 ciascuna delle mandanti e' comunque necessario il possesso dei
 requisiti suddetti in misura almeno pari al 20% di quanto
 complessivamente richiesto per l'intero Raggruppamento.
      Gli stessi requisiti stabiliti per le Imprese costituenti
 associazione temporanea dovranno necessariamente essere posseduti da
 quei soggetti facenti parte dei Consorzi di Imprese i cui importi di
 iscrizione all'A.N.C. (comunque non inferiori a quelli prescritti per
 le Imprese in associazione temporanea) concorrono al raggiungimento
 del tetto richiesto per la partecipazione alla gara. Le altre Imprese
 del Consorzio, carenti dei suddetti requisiti minimi, oppure
 dell'iscrizione nella categoria o dell'importo minimo nella stessa
 richiesti, saranno, ai fini dell'esecuzione dell'opera, assimilate a
 quelle associate ai Raggruppamenti ai sensi del sesto comma dell'art.
 23 del D.L.vo 406/91.
      Le Imprese associate o associabili ai sensi del sesto comma
 dell'art. 23 del D.L.vo 406/91 sopraccitato e quelle ad esse
 assimilate facenti aprte di Consorzi, dovranno presentare solo le
 dichiarazioni di cui ai punti I e IIa), non essenso per loro
 richiesti altri requisiti.
      Si ricorda che in caso di associazione temporanea, la richiesta
 d'invito deve essere sottoscritta da tutte le Imprese facenti parte
 dell'associazione stessa, ivi comprese quelle associate ai sensi del
 sesto comma dell'art. 23 del D.L.vo 406/91.
      La verifica delle dichiarazioni di cui sopra avverra'
 successivamente alla gara; in particolare, per i requisiti di cui ai
 suddetti punti IIc1) e IIc2) la verifica avverra' sulla base delle
 relative disposizioni del D.M. 9 marzo 1989 n. 172.
      La richiesta d'invito non vincolera' in alcun modo
 l'Amministrazione appaltante.
    L'assessore ai LL.PP.: Bruno Ferrero.
C-4811 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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