(GU Parte Seconda n.63 del 15-3-1991)

      Si notifica ai laboratori indicati dalla circolare n. 5 del 10
 aprile 1986, emanata dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste,
 Direzione Generale della produzione agricola, Divisione VI, che
 l'Ordine dei Chimici delle provincie di Lecce e Brindisi e i dottori
 Giuseppe Leo e Diego Favale elettivamente domiciliati presso
 l'avvocato Paolo De Caterini in via del Gesu' n. 85 - 00186 Roma,
 hanno proposto ricorso dinanzi al T.A.R. Puglia Sezione Lecce,
 ricorso successivamente trasferito dinanzi al T.A.R. Lazio, Sezione
 II (ric. n. 2515/89) per l'annullamento dell'art. 2 del decreto del
 Ministro dell'Agricoltura del 10 aprile 1986 che integra il D.M. del
 28 marzo 1986 relativo alla documentazione richiesta per i vini
 destinati all'estero e della circolare n. 5 del Ministero
 dell'Agricoltura di pari data, che attua i due decreti citati, nella
 parte in cui autorizza al rilascio della certificazione sul contenuto
 di alcool metilico nei vini destinati all'estero, solo alcuni
 laboratori privati indicati in un elenco allegato a detta circolare.
      Si deduce l'illegittimita' dei provvedimenti impugnati per
 violazione del principio della parita' di trattamento tra operatori
 economici e soprattutto per aver costituito un elenco di laboratori
 autorizzati a compiere analisi chimiche al di fuori di ogni
 previsione legislativa ed anzi in aperto contrasto con i principi e
 le norme che regolano l'esercizio della professione del chimico, in
 particolare col divieto di esercizio in forma societaria
 dell'attivita' professionale.
      La notifica avviene giusta ordinanza del T.A.R. Lazio Sezione II
 in data 5 dicembre 1990.
    Avv. Paolo De Caverini.
C-4838 (A pagamento).
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