Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Con atto di citazione di data 8 febbraio 2005 il signor Giuliano
Stolfa, nato a Trieste il 1. ottobre 1932, rappresentato e difeso
dall'avv. Piero Santi, con studio in Trieste, via Zanetti n. 8,
giusta procura a margine dell'atto di citazione, conviene avanti al
Tribunale di Trieste: Giga S.r.l. con sede in Trieste, Guido
Ghersevich, Massimo Del Negro, Ernesta Fleury, Edoardo Fleury, Luigi
De Mitri, Locafit, locazione Macchinari Industriali S.p.a., con sede
in Milano, Istituto Regionale per i ciechi Rittmeyer con sede in
Trieste, Walter Bolton, Rita Ravalico, Luisa Fonda, Roberto Kostoris,
Giovanni Fenzi, Carmine Simeone, Giuliano Spessot, Sergio Giacomini,
Augusta Mayer nonche' gli eredi di Elvira Fantini, per i quali si
procede alla presente notifica della citazione per pubblici proclami,
giusta decreto di autorizzazione del presidente del Tribunale di
Trieste del 24 febbraio 2005, Cron 130 R.C.C. 59/2005, in punto
declaratoria di intervenuta usucapione di due aree costituenti parti
comuni dell'alloggio di via Roma n. 18, censite in P.T. 880 di
Trieste e dell'area di pertinenza dell'ente marcato 'O', censito in
P.T. 5361 di Trieste di proprieta' del sig. Giovanni Fenzi e della
defunta Elvira Fantini e pertanto invitano i predetti a comparire
all'udienza del giorno 10 ottobre 2005 ad ore di rito, dinanzi al
Tribunale di Trieste, invitandoli a costituirsi nei termini e nelle
forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., con espressa avvertenza che la
costituzione oltre i venti giorni prima dell'udienza comportera' la
decadenza di cui agli articoli 167 e 183 C.p.c., per ivi sentir
accogliere le seguenti conclusioni: in via principale nel merito,
accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione da parte
dell'attore delle due aree costituenti parti comuni dell'alloggio
censito in P.T. 880 di Trieste e dell'area di pertinenza dell'ente
marcato 'O', censito in P.T. 5361 di Trieste sussistendo i
presupposti per l'usucapione ex art. 1158 e ss. cc.;
In via subordinata nel merito, dichiarare la proprieta'
esclusiva dell'attore dell'intercapedine considerata parte comune,
posto che la stessa e' destinata all'uso esclusivo dell'immobile di
proprieta' dello stesso;
Autorizzare l'attore a provvedere a tutte le operazioni tecniche
tavolari e catastali conseguenti alla sentenza; spese rifuse in caso
di resistenza.
Trieste, 8 marzo 2005
Gigliotti Ivana.
C-5124 (A pagamento).