TAR SARDEGNA

(GU Parte Seconda n.60 del 13-3-1999)

      Con ricorso al TAR Sardegna n. 2416/1995 Simbola Fabrizio,
 rappresentato dall'avv. Giuseppe Andreozzi, ha impugnato la
 deliberazione Ersat n. 9349 dell'8 maggio 1995, che ha disposto la
 graduatoria di merito del concorso pubblico per esami a n. 40 posti
 (poi elevato a 80) di Istruttore amministrativo segretario della VI
 qualifica funzionale bandito dall'Ersat con deliberazione n. 6321 del
 23 luglio 1991, nonche' di qualunque atto connesso, ivi compresi la
 deliberazione Ersat n. 6604 del 9 dicembre 1991 di nomina dei
 componenti la commissione esaminatrice e n. 7841 del 9 settembre 1993
 che modifica la scelta del presidente della stessa commissione,
 nonche' le determinazioni della commissione esaminatrice concernenti
 i criteri di valutazione degli elaborati (verbale n. 30 del 16 maggio
 1994); la valutazione degli elaborati scritti (verbali da n. 31 a n.
 88); l'abbinamento degli elaborati scritti fra di essi e con i nomi
 dei candidati (verbali da n. 89 a n. 92).
      A sostegno del ricorso il ricorrente, che non e' stato ammesso
 alle prove orali, ha dedotto i seguenti vizi di legittimita' degli
 atti impugnati:
       violazione della delibera Ersat n. 7590/1993 e dei principi
 giuridici da essa applicati (scelta dei componenti le commissioni
 esaminatrici in relazione alla loro qualificazione tecnica),
 relativamente alla nomina di un componente la commissione
 esaminatrice, Milia Igino, quale rappresentante di organizzazione
 sindacale; violazione del principio del collegio perfetto per
 l'assenza di un componente della commissione in occasione della
 deliberazione (verbale n. 30 del 26 maggio 1994) che stabiliva i
 criteri di valutazione delle prove; eccesso di potere per difetto di
 motivazione, disparita' di trattamento, manifesta ingiustizia e
 illogicita' nella valutazione delle prove scritte, anche a causa
 della mancata corrispondenza fra giudizi letterali e voti numerici
 attribuiti, della mancata specificazione dei criteri di
 corrispondenza tra giudizi letterali e giudizi numerici e della
 irregolare redazione dei verbali, tale da far ritenere la non
 contestualita' della redazione di essi.
 
      Con sentenza n. 165/1999 del 17 febbraio 1999 il TAR Sardegna ha
 autorizzato la presente notifica per pubblici proclami nel confronti
 dei controinteressati (i concorrenti inclusi nella graduatoria del
 concorso per cui e' causa).
 
                                              Avv. Giuseppe Andreozzi.
                                                                      
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