Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Sezione G.I.P.
Richiesta di incidente probatorio - Ordinanza di inammissibilita'
(art. 392 e seguenti C.P.P.)
Il giudice dott. Gaetano Buonfrate;
letta la richiesta del 12 dicembre 1997 di accertamenti
peritali, da compiere nella forma dell'incidente probatorio, avanzata
dalla difesa del prevenuto Laudadio Fabrizio nel procedimento penale
n. 10788/97 G.I.P.;
letta la deduzione del P.M. ed i due allegati verbali di
conferimento di consulenza tecnica da parte dell'Organo dell'accusa
rispettivamente in data 29 marzo 1997 e 29 aprile 1997;
ritenuto che la consulenza richiesta il 29 aprile 1997,
nell'impegnare gli esperti nominati nell'attivita' di recupero, ove
possibile, dell'unita' albanese affondata in Adriatico il 28 marzo
1997 a seguito di collisione con la nave della Marina Militare
Italiana 'Sibilla', abbia in maniera inequivoca conferito ai
consulenti il compito di accertare la dinamica del naufragio della
motovedetta albanese mediante esame diretto di quest'ultima;
ritenuto, di conseguenza, che l'intervenuto effettivo recupero
della nave albanese non costituisca un fatto assolutamente nuovo non
previsto al momento della seconda consulenza del P.M.;
ritenuto, percio', che la richiesta di incidente probatorio non
sia proponibile;
visti gli articoli 360, quarto comma e 398 C.P.P.,
dichiara inammissibile la richiesta di incidente probatorio di
cui in narrativa.
Manda alla cancelleria per la comunicazione al P.M. e per la
notifica alle persone interessate della presente ordinanza. Per la
notifica ai prossimi congiunti delle persone decedute nel naufragio,
in considerazione, tra l'altro, del numero degli stessi, dispone che
sia osservata la procedura di cui all'art. 155 C.P.P. Al riguardo
richiede, in particolare, che la pubblicita' abbia luogo mediante
inserzione del testo del presente provvedimento in lingua albanese,
sul periodico 'La Gazeta Shqiptare'.
Brindisi, 19 dicembre 1997
Il giudice per le indagini preliminari
dott. Gaetano Buonfrate
C-719 (A pagamento).