MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Direzione Generale della Difesa del Suolo
Ufficio Territoriale Area 'C'
Prot. n. TC/1224.
'

(GU Parte Seconda n.77 del 2-4-2001)

      Vista l'istanza in data 10 giugno 1999 n. TFI/P1999003610
 corredata di relazione tecnica e disegni l'Enel S.p.a. divisione
 trasmissione, direzione trasmissione Firenze (codice fiscale
 n.00811720580) dovendo consentire alla societa' autostrade di
 ampliare il nodo autostradale di Firenze nord e costruire un nuovo
 edificio direzionale: ha chiesto a termini dell'art.107 e seguenti
 del T.U. sulle acque ed impianti elettrici 11 dicembre1933 n.1775 e
 dell'art.9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n.342, l'autorizzazione alla
 costruzione ed all'esercizio, con efficacia di dichiarazione di
 pubblica utilità, della variante alla linea elettrica a 220 kv
 Casellina-Colunga autorizzata con D.M. n.538/Ve del 22 marzo 1958,
 che consiste nell'infissione di un nuovo sostegno, a circa metà
 campata in asse con il tracciato attuale, tra i sostegni n. 244 e n.
 243 al fine di innalzare i conduttori.
      Il tracciato della variante interessera' il territorio della
 regione Toscana nei comuni di Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino in
 provincia di Firenze per una lunghezza complessiva di km 0,411 circa
 considerato che per gli attraversamenti la società istante ha
 ottenuto i prescritti nulla osta e consensi di massima da parte delle
 autorità e degli enti sotto indicati interessati dalla costruzione
 delle opere in questione e precisamente:
      Ministero delle comunicazioni - Ispettorato territoriale toscana
 con nota Prot. isp. Toscana/FI/IE/'99/15A.T./PF/6402 del 6 luglio
 1999;
      Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale
 della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Ufficio
 provinciale - USTIF Firenze con nota n. 759 del 20 luglio 1999;
      Ministero per i beni e le attivita' culturali - Soprintendenza
 archeologica di Firenze con nota n. 17696-9/1 del 16 agosto 1999;
      Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato
 -Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie - Corpo
 delle miniere - Distretto minerario di Firenze con nota n. 2698 del
 19 luglio 1999;
      Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato -
 Ufficio nazionale minerario idrocarburi e geotermia - Sezione di Roma
 con nota n. 3426 del 29 luglio 1999;
      Provincia di Firenze - Settore pianificazione territoriale con
 nota n. 45172 del 2 novembre 1999;
      Stato maggiore della difesa IV reparto - Logistica e
 infrastrutture - Ufficio infrastrutture con nota n. 141/654/443l/13 -
 1486 del 4 febbraio 2000;
      Comune di Sesto Fiorentino con autorizzazione n. 198/1999 del 13
 agosto 1999 e nota prot. n.20189/99 B.N. 326/99 del 15 novembre1999;
    Comune di Campi Bisenzio con nota n. 3517 A del 2 novem-bre 1999:
      Azienda sanitaria di Firenze - Zona nord-ovest gruppo operativo
 nuovi insediamenti produttivi con nota n. 5121 reg. n.596/99 del 12
 ottobre 1999;
      Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana
 -Dipartimento provinciale di Firenze - Unita' operativa di fisica
 ambientale con nota n. 10.0202.FIS.P/3 del 28 gennaio 2000;
      Regione Toscana - Dipartimento delle politiche territoriali e
 ambientali - Area energia - U.O.C. pianif. territoriale dell'energia
 con decreto n. 7431 del 7 dicembre 1999;
  Consorzio di bonifica area fiorentina con nota n. 737 del 6 mar-zo
 2000.
      Visti gli atti della eseguita istruttoria durante la quale non
 sono state presentate opposizioni o reclami;
      Vista la nota della T.E.R.NA. S.p.a. in data 8 marzo 2000,
 costituita in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 16
 marzo 1999 n. 79 sul riassetto del settore elettrico, con la quale ha
 informato la direzione generale della difesa del suolo, di essere
 succeduta a titolo particolare all'Enel S.p.a. in quanto conferitaria
 del ramo d'azienda relativo alla priorita' della rete elettrica di
 trasmissione nazionale, alle connesse attività di manutenzione e
 sviluppo, e a tutti i diritti e i rapporti giuridici ad esso
 inerenti;
      Vista la dichiarazione di accettazione della T.E.R.Na. S.p.a. in
 data 23 maggio 2000, nei riguardi delle eventuali prescrizioni
 contenute nel nulla osta e consensi di massima rilasciati dalle
 autorita' e dagli enti interessati;
      Vista la provveditoriale n. 3367 del 28 marzo 2000 con la quale
 e' stata certificata l'avvenuta intesa Stato-Regione ai sensi
 dell'art.81 D.P.R. n.616/77 e art. 2 del D.P.R. n.383/94.
      Considerato che ai collegamenti elettrici in questione, non e'
 applicabile la procedura prevista dall'art. 2 della legge 9 gennaio
 1991 concernente la valutazione di impatto ambientale, in quanto ai
 sensi del D.P.R. 27 aprile 1992 il tracciato è di lunghezza inferiore
 a 15 km;
      che la normativa tecnica adottata nella progettazione
 dell'elettrodotto risulta essere conforme alle norme tecniche vigenti
 comprese le disposizioni emanate con D.P.C.M. in data 23 aprile 1992,
 riguardanti i limiti massimi di esposizione ai campi elettrici ed
 elettromagnetici generati dagli elettrodotti, come evidenziato
 nell'elaborato tecnico n. 006847 allegato alla domanda 10 giugno
 1999;
      Visto il rapporto in data 31 maggio 2000 n. 1475 con il quale il
 provveditorato alle opere pubbliche per la Toscana - sezione
 operativa di Firenze, ha espresso parere favorevole all'accoglimento
 della domanda di autorizzazione definitiva alla costruzione ed
 all'esercizio della variante all'elettrodotto a 220 kv
 Casellina-Colunga anche in relazione alla validita' del tracciato
 studiato in armonia con quanto previsto dall'art.121 del T.U. dell'11
 dicembre 1933 n.1775;
      Considerato che la variante, come dichiarato dall'Enel S.p.a. si
 rende necessaria al fine di consentire alla societa' autostrade di
 ampliare il nodo autostradale di Firenze Nord e costruire un nuovo
 edificio direzionale;
      Considerato che la T.E.R.NA. S.p.a. con nota n. TEFI/P2000005144
 del 14 agosto 2000 ha dichiarato 'che l'induzione magnetica,
 calcolata in corrispondenza dell'abitazione piu' vicina alla variante
 in oggetto e con corrente circolante in linea di intensita' uguale al
 valore nominale, risulta 1,5 µT.
      In relazione poi agli effettivi transiti di corrente nel corso
 dell'anno, il valore medio atteso per l'induzione magnetica sara'
 pertanto inferiore al valore sopra indicato, inoltre sulla base dei
 rilievi effettuati all'Arpat di Firenze e' stato rilevato un valore
 medio di induzione magnetica pari a 0,48 µT'.
      Che ai sensi dell'art. 9, penultimo comma, del D.P.R. 18 marzo
 1965 n. 342 ai collegamenti in questione aventi tensione uguale o
 superiore a 220 kv sono inamovibili e ad essi non si applicano le
 disposizioni del comma 4, 5 e 6 dell'art.122 del T.U. 11 dicembre
 1933 n.1775;
      Visto il parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori
 pubblici espresso con voto 552 del 15 dicembre 2000, con il quale
 vengono stabiliti i termini relativi ai lavori ed alle
 espropriazioni: mesi 12 per il loro inizio, mesi 24 per la loro
 ultimazione; inoltre viene raccomandato alla direzione generale della
 difesa del suolo di verificare sulla base del progetto esecutivo la
 conformita' alle disposizioni vigenti in materia;
      Considerato che per quanto esposto nelle premesse possa essere
 autorizzata la costruzione e l'esercizio della variante in questione
 e che l'autorizzazione abbia efficacia di dichiarazione di pubblica
 utilita', di urgenza ed indifferibilità;
      Visto il T.U. di leggi sulle acque ed impianti elettrici
 approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775;
      Visto il decreto interministeriale 21 marzo 1988 n. 449 con il
 quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione della legge 28
 giugno 1986 n.339 e successive norme integrative;
  Visto il voto del Consiglio superiore n. 457/98 del 17 dicembre1998
 riguardante le prescrizioni tecnico costruttive;
      Vista la legge 6 dicembre 1962 n. 1643 e successive norme
 delegate e di attuazione;
      Vista la legge 25 giugno 1865 n. 2359 e successive modificazioni
 ed integrazioni;
    Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29;
    Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79.
                               Decreta                                
                                                                      
      Art. 1 - La T.E.R.NA. S.p.a., con sede legale in Roma (codice
 fiscale n. 05779661007) e' autorizzata a costruire ed esercire le
 opere elettriche di cui alla premesse. Le suddette opere sono
 inamovibili.
      Ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n.342 la presente
 autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilita', di
 urgenza ed indifferibilità.
      Art. 2 - I lavori e le espropriazioni dovranno essere iniziati
 entro 12 mesi dalla data del presente decreto e condotti a termine
 entro 24 mesi dalla medesima data.
      Entro lo stesso termine di 12 mesi, la societa' dovrà presentare
 al nucleo operativo di Firenze, a norma dell'art. 116 del T.U. di
 leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, i piani
 particolareggiati di esecuzione descrittivi di ciascuno dei beni
 rispetto ai quali e' necessario procedere nella costruzione delle
 predette opere elettriche, a termini della legge 25 giugno 1865
 n.2359 e successive modificazioni; lo stesso ufficio dovrà anche
 verificare sulla base del progetto esecutivo la conformità alle
 disposizioni vigenti in materia comunicando alla direzione generale
 della difesa del suolo gli esiti della verifica.
      Art. 3 - Le opere dovranno essere costruite secondo le modalita'
 tecniche previste nel progetto allegato all'istanza 10 giugno 1999,
 con l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni di cui al decreto
 interministeriale 21 marzo 1988 n. 449 e successive modificazioni,
 con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione della
 legge 28 giugno 1986 n.339 recante norme tecniche per la disciplina
 della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne
 e al D.P.C.M. 23 aprile 1992 e successive modificazioni, richiamati
 nelle premesse, e dovranno essere collaudate da apposita commissione
 ministeriale.
      Art. 4 - L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei
 diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni
 vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di
 energia elettrica, nonche' delle speciali prescrizioni delle singole
 amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 120 del citato T.U.
 11 dicembre 1933 n.1775. In conseguenza la societa' viene ad assumere
 la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli
 eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere in
 questione, sollevando l'amministrazione da qualsiasi pretesa e
 molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.
      Art. 5 - La Societa' resta obbligata ad eseguire durante la
 costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte quelle opere nuove o
 modifiche che a norma di legge, venissero prescritte per la tutela
 dei pubblici e privati interessi entro i termini che saranno all'uopo
 stabiliti con le comminatorie di legge in caso di inadempimento.
      Art. 6 - Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione
 sono a carico della societa' anzidetta, ai sensi della legge 15
 novembre 1973 n.765.
      Il prefetto della provincia di Firenze e l'ingegnere del
 provveditorato alle opere pubbliche per la Toscana designato per la
 stessa provincia sono incaricati, secondo le rispettive competenze,
 dell'esecuzione del presente decreto.
      Avverso il presente provvedimento, a norma del D.P.R. 24
 novembre 1971 n. 1199, e' ammesso ricorso straordinario al Capo dello
 Stato entro il termine inderogabile di centoventi giorni, o, in
 alternativa, a norma della legge 6 dicembre 1971 n.1034, è ammesso
 ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale
 competente entro il termine inderogabile di sessanta giorni dalla
 data della relativa pubblicazione nel Foglio annunzi legali della
 provincia, o di quella di notificazione, ovvero dalla data in cui
 risulti che l'interessato ne abbia avuta piena conoscenza.
     Roma, 14 febbraio 2001
                                Il direttore generale: Aldo Cappiello.
C-7481 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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