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Vista l'istanza in data 10 giugno 1999 n. TFI/P1999003610 corredata di relazione tecnica e disegni l'Enel S.p.a. divisione trasmissione, direzione trasmissione Firenze (codice fiscale n.00811720580) dovendo consentire alla societa' autostrade di ampliare il nodo autostradale di Firenze nord e costruire un nuovo edificio direzionale: ha chiesto a termini dell'art.107 e seguenti del T.U. sulle acque ed impianti elettrici 11 dicembre1933 n.1775 e dell'art.9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n.342, l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, della variante alla linea elettrica a 220 kv Casellina-Colunga autorizzata con D.M. n.538/Ve del 22 marzo 1958, che consiste nell'infissione di un nuovo sostegno, a circa metà campata in asse con il tracciato attuale, tra i sostegni n. 244 e n. 243 al fine di innalzare i conduttori. Il tracciato della variante interessera' il territorio della regione Toscana nei comuni di Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino in provincia di Firenze per una lunghezza complessiva di km 0,411 circa considerato che per gli attraversamenti la società istante ha ottenuto i prescritti nulla osta e consensi di massima da parte delle autorità e degli enti sotto indicati interessati dalla costruzione delle opere in questione e precisamente: Ministero delle comunicazioni - Ispettorato territoriale toscana con nota Prot. isp. Toscana/FI/IE/'99/15A.T./PF/6402 del 6 luglio 1999; Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Ufficio provinciale - USTIF Firenze con nota n. 759 del 20 luglio 1999; Ministero per i beni e le attivita' culturali - Soprintendenza archeologica di Firenze con nota n. 17696-9/1 del 16 agosto 1999; Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato -Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie - Corpo delle miniere - Distretto minerario di Firenze con nota n. 2698 del 19 luglio 1999; Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato - Ufficio nazionale minerario idrocarburi e geotermia - Sezione di Roma con nota n. 3426 del 29 luglio 1999; Provincia di Firenze - Settore pianificazione territoriale con nota n. 45172 del 2 novembre 1999; Stato maggiore della difesa IV reparto - Logistica e infrastrutture - Ufficio infrastrutture con nota n. 141/654/443l/13 - 1486 del 4 febbraio 2000; Comune di Sesto Fiorentino con autorizzazione n. 198/1999 del 13 agosto 1999 e nota prot. n.20189/99 B.N. 326/99 del 15 novembre1999; Comune di Campi Bisenzio con nota n. 3517 A del 2 novem-bre 1999: Azienda sanitaria di Firenze - Zona nord-ovest gruppo operativo nuovi insediamenti produttivi con nota n. 5121 reg. n.596/99 del 12 ottobre 1999; Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana -Dipartimento provinciale di Firenze - Unita' operativa di fisica ambientale con nota n. 10.0202.FIS.P/3 del 28 gennaio 2000; Regione Toscana - Dipartimento delle politiche territoriali e ambientali - Area energia - U.O.C. pianif. territoriale dell'energia con decreto n. 7431 del 7 dicembre 1999; Consorzio di bonifica area fiorentina con nota n. 737 del 6 mar-zo 2000. Visti gli atti della eseguita istruttoria durante la quale non sono state presentate opposizioni o reclami; Vista la nota della T.E.R.NA. S.p.a. in data 8 marzo 2000, costituita in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 sul riassetto del settore elettrico, con la quale ha informato la direzione generale della difesa del suolo, di essere succeduta a titolo particolare all'Enel S.p.a. in quanto conferitaria del ramo d'azienda relativo alla priorita' della rete elettrica di trasmissione nazionale, alle connesse attività di manutenzione e sviluppo, e a tutti i diritti e i rapporti giuridici ad esso inerenti; Vista la dichiarazione di accettazione della T.E.R.Na. S.p.a. in data 23 maggio 2000, nei riguardi delle eventuali prescrizioni contenute nel nulla osta e consensi di massima rilasciati dalle autorita' e dagli enti interessati; Vista la provveditoriale n. 3367 del 28 marzo 2000 con la quale e' stata certificata l'avvenuta intesa Stato-Regione ai sensi dell'art.81 D.P.R. n.616/77 e art. 2 del D.P.R. n.383/94. Considerato che ai collegamenti elettrici in questione, non e' applicabile la procedura prevista dall'art. 2 della legge 9 gennaio 1991 concernente la valutazione di impatto ambientale, in quanto ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1992 il tracciato è di lunghezza inferiore a 15 km; che la normativa tecnica adottata nella progettazione dell'elettrodotto risulta essere conforme alle norme tecniche vigenti comprese le disposizioni emanate con D.P.C.M. in data 23 aprile 1992, riguardanti i limiti massimi di esposizione ai campi elettrici ed elettromagnetici generati dagli elettrodotti, come evidenziato nell'elaborato tecnico n. 006847 allegato alla domanda 10 giugno 1999; Visto il rapporto in data 31 maggio 2000 n. 1475 con il quale il provveditorato alle opere pubbliche per la Toscana - sezione operativa di Firenze, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda di autorizzazione definitiva alla costruzione ed all'esercizio della variante all'elettrodotto a 220 kv Casellina-Colunga anche in relazione alla validita' del tracciato studiato in armonia con quanto previsto dall'art.121 del T.U. dell'11 dicembre 1933 n.1775; Considerato che la variante, come dichiarato dall'Enel S.p.a. si rende necessaria al fine di consentire alla societa' autostrade di ampliare il nodo autostradale di Firenze Nord e costruire un nuovo edificio direzionale; Considerato che la T.E.R.NA. S.p.a. con nota n. TEFI/P2000005144 del 14 agosto 2000 ha dichiarato 'che l'induzione magnetica, calcolata in corrispondenza dell'abitazione piu' vicina alla variante in oggetto e con corrente circolante in linea di intensita' uguale al valore nominale, risulta 1,5 µT. In relazione poi agli effettivi transiti di corrente nel corso dell'anno, il valore medio atteso per l'induzione magnetica sara' pertanto inferiore al valore sopra indicato, inoltre sulla base dei rilievi effettuati all'Arpat di Firenze e' stato rilevato un valore medio di induzione magnetica pari a 0,48 µT'. Che ai sensi dell'art. 9, penultimo comma, del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 ai collegamenti in questione aventi tensione uguale o superiore a 220 kv sono inamovibili e ad essi non si applicano le disposizioni del comma 4, 5 e 6 dell'art.122 del T.U. 11 dicembre 1933 n.1775; Visto il parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto 552 del 15 dicembre 2000, con il quale vengono stabiliti i termini relativi ai lavori ed alle espropriazioni: mesi 12 per il loro inizio, mesi 24 per la loro ultimazione; inoltre viene raccomandato alla direzione generale della difesa del suolo di verificare sulla base del progetto esecutivo la conformita' alle disposizioni vigenti in materia; Considerato che per quanto esposto nelle premesse possa essere autorizzata la costruzione e l'esercizio della variante in questione e che l'autorizzazione abbia efficacia di dichiarazione di pubblica utilita', di urgenza ed indifferibilità; Visto il T.U. di leggi sulle acque ed impianti elettrici approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775; Visto il decreto interministeriale 21 marzo 1988 n. 449 con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione della legge 28 giugno 1986 n.339 e successive norme integrative; Visto il voto del Consiglio superiore n. 457/98 del 17 dicembre1998 riguardante le prescrizioni tecnico costruttive; Vista la legge 6 dicembre 1962 n. 1643 e successive norme delegate e di attuazione; Vista la legge 25 giugno 1865 n. 2359 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29; Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79. Decreta Art. 1 - La T.E.R.NA. S.p.a., con sede legale in Roma (codice fiscale n. 05779661007) e' autorizzata a costruire ed esercire le opere elettriche di cui alla premesse. Le suddette opere sono inamovibili. Ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n.342 la presente autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilita', di urgenza ed indifferibilità. Art. 2 - I lavori e le espropriazioni dovranno essere iniziati entro 12 mesi dalla data del presente decreto e condotti a termine entro 24 mesi dalla medesima data. Entro lo stesso termine di 12 mesi, la societa' dovrà presentare al nucleo operativo di Firenze, a norma dell'art. 116 del T.U. di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, i piani particolareggiati di esecuzione descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali e' necessario procedere nella costruzione delle predette opere elettriche, a termini della legge 25 giugno 1865 n.2359 e successive modificazioni; lo stesso ufficio dovrà anche verificare sulla base del progetto esecutivo la conformità alle disposizioni vigenti in materia comunicando alla direzione generale della difesa del suolo gli esiti della verifica. Art. 3 - Le opere dovranno essere costruite secondo le modalita' tecniche previste nel progetto allegato all'istanza 10 giugno 1999, con l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni di cui al decreto interministeriale 21 marzo 1988 n. 449 e successive modificazioni, con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione della legge 28 giugno 1986 n.339 recante norme tecniche per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne e al D.P.C.M. 23 aprile 1992 e successive modificazioni, richiamati nelle premesse, e dovranno essere collaudate da apposita commissione ministeriale. Art. 4 - L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonche' delle speciali prescrizioni delle singole amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 120 del citato T.U. 11 dicembre 1933 n.1775. In conseguenza la societa' viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere in questione, sollevando l'amministrazione da qualsiasi pretesa e molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati. Art. 5 - La Societa' resta obbligata ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte quelle opere nuove o modifiche che a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che saranno all'uopo stabiliti con le comminatorie di legge in caso di inadempimento. Art. 6 - Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico della societa' anzidetta, ai sensi della legge 15 novembre 1973 n.765. Il prefetto della provincia di Firenze e l'ingegnere del provveditorato alle opere pubbliche per la Toscana designato per la stessa provincia sono incaricati, secondo le rispettive competenze, dell'esecuzione del presente decreto. Avverso il presente provvedimento, a norma del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, e' ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine inderogabile di centoventi giorni, o, in alternativa, a norma della legge 6 dicembre 1971 n.1034, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro il termine inderogabile di sessanta giorni dalla data della relativa pubblicazione nel Foglio annunzi legali della provincia, o di quella di notificazione, ovvero dalla data in cui risulti che l'interessato ne abbia avuta piena conoscenza. Roma, 14 febbraio 2001 Il direttore generale: Aldo Cappiello. C-7481 (A pagamento).