ENI - S.p.a.
Divisione E. & P.

(GU Parte Seconda n.82 del 7-4-2004)

  Provvedimento finale di valutazione di impatto ambientale relativo
 al progetto 'A. C7. AG' - piattaforma Barbara T2 (Ai sensi dell'art.
 17, comma 7, della legge n. 127 del 1997).
 
    Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
      Visto l'art. 6, comma 2, e seguenti, della legge 8 luglio 1986
 n. 349 concernente disposizioni in materia di valutazione
 dell'impatto ambientale;
    (Omissis).
      Vista la convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale
 in contesto transfrontaliero, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991,
 sottoscritta e ratificata dall'Italia e dalla Croazia e la legge 3
 novembre 1994, n. 640 di ratifica per l'Italia di detta convenzione;
      Vista la domanda di pronuncia di compatibilita' ambientale
 presentata in data 23 aprile 2003 (protocollata al n. 4638/via del 24
 aprile 2003) dalla Societa' ENI S.p.a., Divisione Exploration &
 Production, Unita' Geografica Italia, via del Marchesato n. 13 -
 Marina di Ravenna, concernente la realizzazione di un tratto di
 condotta sottomarina di lunghezza complessiva pari a 8 km e diametro
 pari a 36 cm per il trasporto di gas dai limiti delle acque
 extraterritoriali di giurisdizione italiana fino alla esistente
 piattaforma Barbara T2 situata nell'ambito della concessione di
 coltivazione AC.7.AS, a circa 60 km dalla costa anconetana;
    (Omissis).
      Preso atto che detta condotta sottomarina, e' parte integrante
 di un progetto minerario complessivo che interessa sia acque di
 giurisdizione croata che di giurisdizione italiana e che prevede
 l'installazione di una piattaforma denominata Mariça per lo sviluppo
 di un giacimento a gas localizzato in acque croate ed il trasporto,
 attraverso una condotta complessivamente lunga 18 km del gas
 proveniente da detta piattaforma sino alla piattaforma Barbara T2
 localizzata in acque extraterritoriali di pertinenza italiana; che a
 questo progetto si applicano le disposizioni della convenzione
 internazionale fatta a Espoo il 25 febbraio 1991 relativa alla
 valutazione d'impatto ambientale in contesto transfrontaliero,
 sottoscritta e ratificata dall'Italia con legge 3 novembre 1994, n.
 640;
      Preso atto che le autorita' della Croazia e quelle dell'Italia
 ai sensi dell'art. 3 della detta convenzione di Espoo hanno
 provveduto rispettivamente con note del 10 febbraio 2003 e del 19
 maggio 2003 alla notifica dell'avvio della valutazione dell'impatto
 ambientale delle opere da realizzare entro i limiti delle acque di
 rispettiva giurisdizione;
    Visti:
       il parere n. 560 espresso dalla commissione per le valutazioni
 dell'impatto ambientale in data 9 ottobre 2003 concernente la
 realizzazione di un tratto di condotta sottomarina di lunghezza
 complessiva pari a 8 km e diametro pari a 36 cm per il trasporto di
 gas dai limiti delle acque extraterritoriali di giurisdizione
 italiana fino alla esistente piattaforma Barbara T2;
       la 'Relazione istruttoria', predisposta dal gruppo istruttore
 ad hoc incaricato, propedeutica alla proposta di parere discusso ed
 approvato dalla commissione con n. 560 nella seduta plenaria del 9
 ottobre 2003, contenente le piu' complessive considerazioni e
 valutazioni in merito all'intero progetto minerario compresa la parte
 localizzata nelle acque di giurisdizione croata;
       la documentazione tecnica trasmessa dalle autorita' croate con
 nota 10 febbraio 2003 (protocollata al n. 2419/VIA/A.0.13.S dell'11
 marzo 2003) ed il parere espresso dalla commissione tecnica croata
 pervenuto in data 18 luglio 2003 relativa alla parte di progetto
 ricadente in acque croate.
 
      Considerato sulla base dei suddetti documenti che: il progetto
 minerario nel suo complesso prevede:
       l'installazione in acque di giurisdizione croata, a una
 distanza di circa 7 km dalla linea mediana della fascia
 epicontinentale italiana, di una piattaforma non presidiata, la
 perforazione di 3 pozzi di sviluppo per lo sfruttamento minerario del
 giacimento di metano Mariça;
       la posa di una condotta sottomarina per il trasporto del gas
 dalla piattaforma Mariça alla piattaforma Barbara T2 ubicata in acque
 di giurisdizione italiana;
       in un secondo tempo l'invio alla piattaforma Mariça, e da qui
 sempre avviato alla piattaforma Barbara T2, anche del gas che sara'
 in futuro prodotto dal giacimento Katarina, ubicato in acque croate a
 circa 12 km a sudest di Mariça, una volta che saranno espletate le
 procedure autorizzative necessarie.
 
    (Omissis).
      Valutato che: per quanto riguarda la condotta sottomarina,
 tratto compreso nelle acque di giurisdizione italiana:
       l'opera in progetto non produce effetti ambientali
 significativi sulle componenti atmosfera, suolo e sottosuolo, flora
 fauna ed ecosistemi in quanto gli eventuali impatti sono attribuibili
 unicamente alla presenza temporanea dei mezzi navali in fase di posa,
 e alla non rilevante, in termini di dimensione, presenza fisica della
 condotta;
     non sono attesi impatti transfrontalieri;
     data la tipologia di opera sono esclusi effetti di subsidenza;
       al termine della vita mineraria del giacimento si procedera'
 alla bonifica della condotta;
       data la distanza dalla costa e la natura dell'opera, si esclude
 che le attivita' possano esercitare alcuna influenza sul regime dei
 litorali, o sullo stato di fruizione turistica delle aree costiere,
 inclusi gli aspetti paesaggistici.
 
    (Omissis).
      Per quanto riguarda la parte di progetto ricadente nelle acque
 di giurisdizione croata.
    (Omissis).
      Sulla base delle considerazioni e valutazioni sopra evidenziate,
 per quanto riguarda la parte di progetto ricadente nelle acque di
 giurisdizione croata, si e' ritenuto di proporre alla autorita'
 croate il rispetto delle seguenti raccomandazioni:
     A) subsidenza:
         a) ai fini di nuove e aggiornate stime della subsidenza e per
 l'implementazione della banca dati dei valori del coefficiente di
 compressibilita' Cm e del coefficiente di Poisson, nel corso della
 perforazione dei pozzi di sviluppo dei giacimenti Mariça e Katarina,
 dovranno essere prelevate carote di parete in posizione e numero
 significativi per l'esecuzione di prove edometriche;
         b) prima dell'inizio dei lavori di installazione della
 piattaforma Mariça dovra' essere effettuata, e inviata sia al
 Ministero dell'ambiente italiano (presso la Direzione VIA), una
 previsione della subsidenza attesa nell'area dei giacimenti Mariça
 utilizzando il modello analitico Geerstma;
         c) qualora i valori di subsidenza risultanti
 dall'applicazione del modello mostrassero inattesi elementi di
 criticita' rispetto alle componenti ambientali eventualmente
 interessate, i Ministeri dell'ambiente di Italia e Croazia dovranno
 concordare le opportune misure di salvaguardia e tutela;
     B) monitoraggio dei parametri fisici, chimici e biologici.
 
    (Omissis).
      Considerato che con nota n. VIA/2003/12377 del 28 otto-bre 2003
 la direzione per la valutazione di impatto ambientale aisensi
 dell'art. 6 della convenzione di Espoo ha comunicato alle Autorita'
 croate (Ministry of Environmental Protection and Physical Planning)
 le considerazioni, valutazioni e le possibili conclusioni delgiudizio
 di compatibilita' ambientale e ha evidenziato l'opportunita' di
 recepire le sopramenzionate raccomandazioni relative ai monitoraggi
 della subsidenza e dei parametri chimici fisici e biologici delle
 acque marine;
      Considerato che con nota 12 novembre 2003 le Autorita' croate
 hanno comunicato di concordare con le conclusioni relative alle parte
 di progetto ricadente nelle acque di giurisdizione italiana e con le
 raccomandazioni proposte per la parte di progetto ricadente nelle
 acque di giurisdizione croata e hanno proposto di posporre la
 presentazione delle previsioni della subsidenza attesa alla fase di
 inizio delle attivita' di produzione. Tale proposta e' stata
 accettata con notan. VIA/2003/13927 del 28 novembre 2003 della
 direzione per la valutazione di impatto ambientale;
      Preso atto che: non sono pervenute osservazioni da parte del
 pubblico italiano in merito all'intero progetto ne' sono state
 comunicate osservazioni da parte del pubblico croato per la parte di
 progetto localizzata in acque di giurisdizione italiana;
      Preso atto che con nota n. SDM/3/7786 del 29 settembre 2003
 (protocollata al n. 11118/VIA del 30 settembre 2003) della direzione
 per la difesa del mare ha comunicato di non ravvisare particolari
 situazioni che facciano presupporre pregiudizio per l'ambiente marino
 connesse alla realizzazione del progetto;
      Ritenuto di dover provvedere ai sensi e per gli effetti del
 comma quarto dell'art. 6 della legge n. 349/1986, alla pronuncia di
 compatibilita' ambientale dell'opera sopraindicata, funzionalmente
 connessa al complessivo progetto minerario di coltivazione di
 giacimenti a gas nelle acque di giurisdizione croata attraverso la
 piattaforma denominata Mariça;
      Esprime giudizio positivo di compatibilita' ambientale in merito
 alla realizzazione della condotta sottomarina di lunghezza
 complessiva pari a 8 km e diametro pari a 36 cm per il trasporto di
 gas dai limiti delle acque extraterritoriali di giurisdizione
 italiana fino alla esistente piattaforma Barbara T2, proposto dalla
 Societa' ENI S.p.a., Divisione Exploration & Production, Unita'
 Geografica Italia, fatto salvo il rispetto delle misure di sicurezza,
 prevenzione e mitigazione contenute nel Piano di emergenza della
 stessa l'ENI S.p.a.;
    (Omissis).
    Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
     Marina di Ravenna, 30 marzo 2004
           Pubblicazione a cura Eni S.p.a. Divisione E & P            
                       Unita' Geografica Italia                       
                  Il titolare: ing. Enrico Cingolani                  
C-8129 (A pagamento).
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