Provvedimento finale di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto 'A. C7. AG' - piattaforma Barbara T2 (Ai sensi dell'art. 17, comma 7, della legge n. 127 del 1997). Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, Visto l'art. 6, comma 2, e seguenti, della legge 8 luglio 1986 n. 349 concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale; (Omissis). Vista la convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in contesto transfrontaliero, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991, sottoscritta e ratificata dall'Italia e dalla Croazia e la legge 3 novembre 1994, n. 640 di ratifica per l'Italia di detta convenzione; Vista la domanda di pronuncia di compatibilita' ambientale presentata in data 23 aprile 2003 (protocollata al n. 4638/via del 24 aprile 2003) dalla Societa' ENI S.p.a., Divisione Exploration & Production, Unita' Geografica Italia, via del Marchesato n. 13 - Marina di Ravenna, concernente la realizzazione di un tratto di condotta sottomarina di lunghezza complessiva pari a 8 km e diametro pari a 36 cm per il trasporto di gas dai limiti delle acque extraterritoriali di giurisdizione italiana fino alla esistente piattaforma Barbara T2 situata nell'ambito della concessione di coltivazione AC.7.AS, a circa 60 km dalla costa anconetana; (Omissis). Preso atto che detta condotta sottomarina, e' parte integrante di un progetto minerario complessivo che interessa sia acque di giurisdizione croata che di giurisdizione italiana e che prevede l'installazione di una piattaforma denominata Mariça per lo sviluppo di un giacimento a gas localizzato in acque croate ed il trasporto, attraverso una condotta complessivamente lunga 18 km del gas proveniente da detta piattaforma sino alla piattaforma Barbara T2 localizzata in acque extraterritoriali di pertinenza italiana; che a questo progetto si applicano le disposizioni della convenzione internazionale fatta a Espoo il 25 febbraio 1991 relativa alla valutazione d'impatto ambientale in contesto transfrontaliero, sottoscritta e ratificata dall'Italia con legge 3 novembre 1994, n. 640; Preso atto che le autorita' della Croazia e quelle dell'Italia ai sensi dell'art. 3 della detta convenzione di Espoo hanno provveduto rispettivamente con note del 10 febbraio 2003 e del 19 maggio 2003 alla notifica dell'avvio della valutazione dell'impatto ambientale delle opere da realizzare entro i limiti delle acque di rispettiva giurisdizione; Visti: il parere n. 560 espresso dalla commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale in data 9 ottobre 2003 concernente la realizzazione di un tratto di condotta sottomarina di lunghezza complessiva pari a 8 km e diametro pari a 36 cm per il trasporto di gas dai limiti delle acque extraterritoriali di giurisdizione italiana fino alla esistente piattaforma Barbara T2; la 'Relazione istruttoria', predisposta dal gruppo istruttore ad hoc incaricato, propedeutica alla proposta di parere discusso ed approvato dalla commissione con n. 560 nella seduta plenaria del 9 ottobre 2003, contenente le piu' complessive considerazioni e valutazioni in merito all'intero progetto minerario compresa la parte localizzata nelle acque di giurisdizione croata; la documentazione tecnica trasmessa dalle autorita' croate con nota 10 febbraio 2003 (protocollata al n. 2419/VIA/A.0.13.S dell'11 marzo 2003) ed il parere espresso dalla commissione tecnica croata pervenuto in data 18 luglio 2003 relativa alla parte di progetto ricadente in acque croate. Considerato sulla base dei suddetti documenti che: il progetto minerario nel suo complesso prevede: l'installazione in acque di giurisdizione croata, a una distanza di circa 7 km dalla linea mediana della fascia epicontinentale italiana, di una piattaforma non presidiata, la perforazione di 3 pozzi di sviluppo per lo sfruttamento minerario del giacimento di metano Mariça; la posa di una condotta sottomarina per il trasporto del gas dalla piattaforma Mariça alla piattaforma Barbara T2 ubicata in acque di giurisdizione italiana; in un secondo tempo l'invio alla piattaforma Mariça, e da qui sempre avviato alla piattaforma Barbara T2, anche del gas che sara' in futuro prodotto dal giacimento Katarina, ubicato in acque croate a circa 12 km a sudest di Mariça, una volta che saranno espletate le procedure autorizzative necessarie. (Omissis). Valutato che: per quanto riguarda la condotta sottomarina, tratto compreso nelle acque di giurisdizione italiana: l'opera in progetto non produce effetti ambientali significativi sulle componenti atmosfera, suolo e sottosuolo, flora fauna ed ecosistemi in quanto gli eventuali impatti sono attribuibili unicamente alla presenza temporanea dei mezzi navali in fase di posa, e alla non rilevante, in termini di dimensione, presenza fisica della condotta; non sono attesi impatti transfrontalieri; data la tipologia di opera sono esclusi effetti di subsidenza; al termine della vita mineraria del giacimento si procedera' alla bonifica della condotta; data la distanza dalla costa e la natura dell'opera, si esclude che le attivita' possano esercitare alcuna influenza sul regime dei litorali, o sullo stato di fruizione turistica delle aree costiere, inclusi gli aspetti paesaggistici. (Omissis). Per quanto riguarda la parte di progetto ricadente nelle acque di giurisdizione croata. (Omissis). Sulla base delle considerazioni e valutazioni sopra evidenziate, per quanto riguarda la parte di progetto ricadente nelle acque di giurisdizione croata, si e' ritenuto di proporre alla autorita' croate il rispetto delle seguenti raccomandazioni: A) subsidenza: a) ai fini di nuove e aggiornate stime della subsidenza e per l'implementazione della banca dati dei valori del coefficiente di compressibilita' Cm e del coefficiente di Poisson, nel corso della perforazione dei pozzi di sviluppo dei giacimenti Mariça e Katarina, dovranno essere prelevate carote di parete in posizione e numero significativi per l'esecuzione di prove edometriche; b) prima dell'inizio dei lavori di installazione della piattaforma Mariça dovra' essere effettuata, e inviata sia al Ministero dell'ambiente italiano (presso la Direzione VIA), una previsione della subsidenza attesa nell'area dei giacimenti Mariça utilizzando il modello analitico Geerstma; c) qualora i valori di subsidenza risultanti dall'applicazione del modello mostrassero inattesi elementi di criticita' rispetto alle componenti ambientali eventualmente interessate, i Ministeri dell'ambiente di Italia e Croazia dovranno concordare le opportune misure di salvaguardia e tutela; B) monitoraggio dei parametri fisici, chimici e biologici. (Omissis). Considerato che con nota n. VIA/2003/12377 del 28 otto-bre 2003 la direzione per la valutazione di impatto ambientale aisensi dell'art. 6 della convenzione di Espoo ha comunicato alle Autorita' croate (Ministry of Environmental Protection and Physical Planning) le considerazioni, valutazioni e le possibili conclusioni delgiudizio di compatibilita' ambientale e ha evidenziato l'opportunita' di recepire le sopramenzionate raccomandazioni relative ai monitoraggi della subsidenza e dei parametri chimici fisici e biologici delle acque marine; Considerato che con nota 12 novembre 2003 le Autorita' croate hanno comunicato di concordare con le conclusioni relative alle parte di progetto ricadente nelle acque di giurisdizione italiana e con le raccomandazioni proposte per la parte di progetto ricadente nelle acque di giurisdizione croata e hanno proposto di posporre la presentazione delle previsioni della subsidenza attesa alla fase di inizio delle attivita' di produzione. Tale proposta e' stata accettata con notan. VIA/2003/13927 del 28 novembre 2003 della direzione per la valutazione di impatto ambientale; Preso atto che: non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico italiano in merito all'intero progetto ne' sono state comunicate osservazioni da parte del pubblico croato per la parte di progetto localizzata in acque di giurisdizione italiana; Preso atto che con nota n. SDM/3/7786 del 29 settembre 2003 (protocollata al n. 11118/VIA del 30 settembre 2003) della direzione per la difesa del mare ha comunicato di non ravvisare particolari situazioni che facciano presupporre pregiudizio per l'ambiente marino connesse alla realizzazione del progetto; Ritenuto di dover provvedere ai sensi e per gli effetti del comma quarto dell'art. 6 della legge n. 349/1986, alla pronuncia di compatibilita' ambientale dell'opera sopraindicata, funzionalmente connessa al complessivo progetto minerario di coltivazione di giacimenti a gas nelle acque di giurisdizione croata attraverso la piattaforma denominata Mariça; Esprime giudizio positivo di compatibilita' ambientale in merito alla realizzazione della condotta sottomarina di lunghezza complessiva pari a 8 km e diametro pari a 36 cm per il trasporto di gas dai limiti delle acque extraterritoriali di giurisdizione italiana fino alla esistente piattaforma Barbara T2, proposto dalla Societa' ENI S.p.a., Divisione Exploration & Production, Unita' Geografica Italia, fatto salvo il rispetto delle misure di sicurezza, prevenzione e mitigazione contenute nel Piano di emergenza della stessa l'ENI S.p.a.; (Omissis). Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Marina di Ravenna, 30 marzo 2004 Pubblicazione a cura Eni S.p.a. Divisione E & P Unita' Geografica Italia Il titolare: ing. Enrico Cingolani C-8129 (A pagamento).