PREFETTURA DI PARMA

(GU Parte Seconda n.82 del 7-4-2004)

    Prot. n. 666/04/Gab.
 
      Considerato che il Banco di Brescia, S.p.a. ha comunicato che, a
 causa dello sciopero in data 16 gennaio 2004 del personale della
 societa' di service che cura la lavorazione degli assegni presso le
 stanze di compensazione, non e' stata possibile la consegna degli
 assegni stessi alle proprie filiali nella giornata lavorativa
 successiva del 19 gennaio 2004. Cio' ha determinato l'impossibilita',
 per le filiali di Parma sottoindicate, di rispettare i termini di
 scadenza legali e convenzionali:
     Parma, filiale di via Emilia Est n. 17,
     Parma, filiale di via Repubblica n. 32.
 
      Vista la richiesta della locale direzione della Banca d'Italia
 n. 102919 del 5 febbraio 2004, tesa ad ottenere la proroga dei
 termini legali e convenzionali scadenti nella giornata suindicata e
 nei cinque giorni successivi;
      Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948
 n. 1;
    Visto l'art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000;
 
                               Decreta:                               
 I termini legali e convenzionali scadenti nella giornata suindicata  
 e nei cinque giorni successivi sono prorogati, ai sensi della legge  
 sopracitata a favore degli Istituti di Crediti indicato in premessa. 
                                                                      
     Parma, 19 marzo 2004
                                              Il vice prefetto: Russo.
C-8220 (Gratuito).
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