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Errata corrige
Errata corrige
Con ordine presidenziale n. 61/94 la 3a Sezione TAR Lazio ha
autorizzato la notifica per pubblici proclami del ricorso n. 17610/93
proposto da Surace Rosalba, Raniolo Simonetta, Crea Antonino,
Lorenzotti Marina contro Ministero Pubblica Istruzione,
Provveditorato agli Studi Roma e Sovrintendenza Scolastica regionale
per il Lazio.
Il contenuto del ricorso e' il seguente: per l'annullamento
dell'O.M. n. 258/93 e degli atti e provvedimenti con i quali si e'
omesso di nominare in ruolo i ricorrenti quali vincitori del concorso
a cattedre bandito con D.M. n. 23 marzo 1990 (posti di sostegno negli
istituti di istruzione secondaria di secondo grado - area umanistica)
nonche' per l'annullamento delle nomine in ruolo conferite ai
controinteressati, dell'O.M. n. 230/1992, delle graduatorie del
concorso e l'elenco dei docenti in possesso del titolo di
specializzazione che concorrono per la copertura dei posti di
sostegno.
Fatto: i ricorrenti hanno chiesto di essere ammessi al concorso
a cattedre per titoli ed esami di cui al D.M. n. 23 marzo 1990 e,
avendo conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno dopo
l'inoltro della domanda di ammissione al concorso, lo hanno inoltrato
all'amministrazione essendo stato cio' consentito dall'O.M. n.
258/1993. Con OO.MM. 258/1993 e 230/1992 il M.P.I. ha previsto che i
candidati che hanno inoltrato il titolo di specializzazione dopo la
scadenza del termine fissato per le domande di ammissione al concorso
vengono inseriti in un elenco da utilizzare dopo l'esaurimento
dell'elenco dei candidati che hanno documentato il possesso del
titolo di specializzazione unitamente alla domanda di ammissione al
concorso. A seguito di cio' i ricorrenti sono stati inseriti in coda
a docenti che pur avendo un punteggio inferiore avevano documentato
il possesso del titolo di specializzazione all'atto della domanda di
ammissione al concorso.
Motivi:
1) l'O.M. 258/1993 e' illegittima perche' con la stessa si e'
modificato il bando di concorso gia' emanato e si e' determinata una
alterazione della par condicio dei candidati consentendo la nomina in
ruolo indipendentemente dal punteggio;
2) la precedenza nella nomina consentita dalla C.M. 258/1993 e'
illegittima perche' non prevista dalla legge e perche' in contrasto
con gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione.
Conclusioni: si chiede l'accoglimento del ricorso previa
sospensione degli atti impugnati.
Si notifichi a tutti i candidati del concorso bandito con D.M.
23 marzo 1990-cl.conc.XXXV - inseriti nell'elenco di cui all'O.M. n.
258/1993 per i posti di sostegno - area umanistica.
Avv. Antonino Peraino.
C-8317 (A pagamento).