(GU Parte Seconda n.103 del 5-5-1994)

      Con ordine presidenziale n. 61/94 la 3a Sezione TAR Lazio ha
 autorizzato la notifica per pubblici proclami del ricorso n. 17610/93
 proposto da Surace Rosalba, Raniolo Simonetta, Crea Antonino,
 Lorenzotti Marina contro Ministero Pubblica Istruzione,
 Provveditorato agli Studi Roma e Sovrintendenza Scolastica regionale
 per il Lazio.
      Il contenuto del ricorso e' il seguente: per l'annullamento
 dell'O.M. n. 258/93 e degli atti e provvedimenti con i quali si e'
 omesso di nominare in ruolo i ricorrenti quali vincitori del concorso
 a cattedre bandito con D.M. n. 23 marzo 1990 (posti di sostegno negli
 istituti di istruzione secondaria di secondo grado - area umanistica)
 nonche' per l'annullamento delle nomine in ruolo conferite ai
 controinteressati, dell'O.M. n. 230/1992, delle graduatorie del
 concorso e l'elenco dei docenti in possesso del titolo di
 specializzazione che concorrono per la copertura dei posti di
 sostegno.
      Fatto: i ricorrenti hanno chiesto di essere ammessi al concorso
 a cattedre per titoli ed esami di cui al D.M. n. 23 marzo 1990 e,
 avendo conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno dopo
 l'inoltro della domanda di ammissione al concorso, lo hanno inoltrato
 all'amministrazione essendo stato cio' consentito dall'O.M. n.
 258/1993. Con OO.MM. 258/1993 e 230/1992 il M.P.I. ha previsto che i
 candidati che hanno inoltrato il titolo di specializzazione dopo la
 scadenza del termine fissato per le domande di ammissione al concorso
 vengono inseriti in un elenco da utilizzare dopo l'esaurimento
 dell'elenco dei candidati che hanno documentato il possesso del
 titolo di specializzazione unitamente alla domanda di ammissione al
 concorso. A seguito di cio' i ricorrenti sono stati inseriti in coda
 a docenti che pur avendo un punteggio inferiore avevano documentato
 il possesso del titolo di specializzazione all'atto della domanda di
 ammissione al concorso.
    Motivi:
      1) l'O.M. 258/1993 e' illegittima perche' con la stessa si e'
 modificato il bando di concorso gia' emanato e si e' determinata una
 alterazione della par condicio dei candidati consentendo la nomina in
 ruolo indipendentemente dal punteggio;
      2) la precedenza nella nomina consentita dalla C.M. 258/1993 e'
 illegittima perche' non prevista dalla legge e perche' in contrasto
 con gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione.
      Conclusioni: si chiede l'accoglimento del ricorso previa
 sospensione degli atti impugnati.
      Si notifichi a tutti i candidati del concorso bandito con D.M.
 23 marzo 1990-cl.conc.XXXV - inseriti nell'elenco di cui all'O.M. n.
 258/1993 per i posti di sostegno - area umanistica.
    Avv. Antonino Peraino.
C-8317 (A pagamento).
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