Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
In esecuzione del decreto del presidente dal TAR Campania n. 1 del 5 gennaio 1998, si notifichi ai soggetti collocati nella graduatoria dei partecipanti all'accesso alla prima qualifica dirigenziale del ruolo del personale della giunta regionale della Campania ai sensi della legge 4 luglio 1991 n. 11, approvata con deliberazione della giunta regionale della Campania n. 7396 del 21 dicembre 1992, il ricorso proposto dinanzi al TAR Campania, dal signor Mario Palatucci contro la Regione Campania per l'annullamento in parte qua: a) della D.G.R. Campania n. 7083 del 30 novembre 1992 di approvazione della graduatoria definitiva del personale di prima qualifica dirigenziale del ruolo della giunta regionale ai sensi dell'art. 6 della legge regionale Campania n. 11/91 e della successiva delibera di chiarimenti n. 7396 del 21 dicembre 1992; b) di ogni altro atto premesso, connesso e consequenziale ed in particolare: 1) della D.G.R. n. 292 del 3 febbraio 1992 nella parte in cui si adotta i criteri di cui ai punti G.a e G.b dell'art. 4 della legge regionale n. 13/91 ai fini dell'attribuzione dei punteggi utili per la formazione della graduatoria della prima qualifica dirigenziale; 2) di tutti gli atti relativi alla valutazione dei titoli posti in essere dal settore reclutamento personale; 3) ove occorra della D.G.R. n. 3887 del 5 agosto 1992 di approvazione della graduatoria provvisoria. Per i seguenti motivi: I) violazione e falsa applicazione dei criteri di cui all'art. 4, punti H) e D) legge regionale n. 13/91 richiamati con D.G.R. n. 292/92; eccesso di potere per contraddittorieta' e contrasto con atti precedenti, carenze di istruttoria, travisamento dei fatti; illogicita', arbitrarieta' ed ingiustizia manifeste; errore sui presupposti di fatto e di diritto; incongruenza dell'iter logico; disparita' di trattamento, in quanto al ricorrente non e' stato assegnato il punteggio aggiuntivo (10 punti) attribuiti dalla lettera H) dell'art. 4 legge regionale n. 13/91 a coloro che ricoprono incarichi direttivi (circostanza debitamente documentata dal ricorrente nella domanda di partecipazione), a causa del mancato conseguimento da parte del ricorrente dell'indennita' di direzione, derivante dal precedente, illegittimo, annullamento detta delibera di conferimento in suo favore della indennita' medesima. Inoltre, al ricorrente e' stato negato anche il punteggio previsto al punto D) del citato art. 4, per il servizio effettivamente svolto riconosciuto incarriera direttiva effettiva con il decreto di inquadramento nei ruoliregionali; II) violazione dell'art. 2 legge n. 851/1966, a causa del mancato riconoscimento del beneficio della preferenza e della priorita' in graduatoria al ricorrente, in quanto orfano di caduto sul lavoro; III) violazione degli artt. 97, 3 e 51 Costituzione e del principio di ragionevolezza, in quanto l'art. 4 legge regionale citata attribuisce punteggi enormemente superiori alle categorie 'esercizio di funzioni di coordinamento di servizio' ed 'esercizio di funzioni di coordinamento non di servizio' rispetto a quelli attribuibili a coloro che espletano incarichi dirigenziali. Per questi motivi il ricorrente conclude per l'annullamento degli atti impugnati. Napoli, 20 marzo 1998 Avvocati: proff. Roberto Marrama e Alfredo Contieri. C-8458 (A pagamento).