TAR CAMPANIA

(GU Parte Seconda n.81 del 7-4-1998)

      In esecuzione del decreto del presidente dal TAR Campania n. 1
 del 5 gennaio 1998, si notifichi ai soggetti collocati nella
 graduatoria dei partecipanti all'accesso alla prima qualifica
 dirigenziale del ruolo del personale della giunta regionale della
 Campania ai sensi della legge 4 luglio 1991 n. 11, approvata con
 deliberazione della giunta regionale della Campania n. 7396 del 21
 dicembre 1992, il ricorso proposto dinanzi al TAR Campania, dal
 signor Mario Palatucci contro la Regione Campania per l'annullamento
 in parte qua:
       a) della D.G.R. Campania n. 7083 del 30 novembre 1992 di
 approvazione della graduatoria definitiva del personale di prima
 qualifica dirigenziale del ruolo della giunta regionale ai sensi
 dell'art. 6 della legge regionale Campania n. 11/91 e della
 successiva delibera di chiarimenti n. 7396 del 21 dicembre 1992;
       b) di ogni altro atto premesso, connesso e consequenziale ed in
 particolare:
         1) della D.G.R. n. 292 del 3 febbraio 1992 nella parte in cui
 si adotta i criteri di cui ai punti G.a e G.b dell'art. 4 della legge
 regionale n. 13/91 ai fini dell'attribuzione dei punteggi utili per
 la formazione della graduatoria della prima qualifica dirigenziale;
         2) di tutti gli atti relativi alla valutazione dei titoli
 posti in essere dal settore reclutamento personale;
         3) ove occorra della D.G.R. n. 3887 del 5 agosto 1992 di
 approvazione della graduatoria provvisoria.
 
    Per i seguenti motivi:
       I) violazione e falsa applicazione dei criteri di cui all'art.
 4, punti H) e D) legge regionale n. 13/91 richiamati con D.G.R. n.
 292/92; eccesso di potere per contraddittorieta' e contrasto con atti
 precedenti, carenze di istruttoria, travisamento dei fatti;
 illogicita', arbitrarieta' ed ingiustizia manifeste; errore sui
 presupposti di fatto e di diritto; incongruenza dell'iter logico;
 disparita' di trattamento, in quanto al ricorrente non e' stato
 assegnato il punteggio aggiuntivo (10 punti) attribuiti dalla lettera
 H) dell'art. 4 legge regionale n. 13/91 a coloro che ricoprono
 incarichi direttivi (circostanza debitamente documentata dal
 ricorrente nella domanda di partecipazione), a causa del mancato
 conseguimento da parte del ricorrente dell'indennita' di direzione,
 derivante dal precedente, illegittimo, annullamento detta delibera di
 conferimento in suo favore della indennita' medesima. Inoltre, al
 ricorrente e' stato negato anche il punteggio previsto al punto D)
 del citato art. 4, per il servizio effettivamente svolto riconosciuto
 incarriera direttiva effettiva con il decreto di inquadramento nei
 ruoliregionali;
       II) violazione dell'art. 2 legge n. 851/1966, a causa del
 mancato riconoscimento del beneficio della preferenza e della
 priorita' in graduatoria al ricorrente, in quanto orfano di caduto
 sul lavoro;
       III) violazione degli artt. 97, 3 e 51 Costituzione e del
 principio di ragionevolezza, in quanto l'art. 4 legge regionale
 citata attribuisce punteggi enormemente superiori alle categorie
 'esercizio di funzioni di coordinamento di servizio' ed 'esercizio di
 funzioni di coordinamento non di servizio' rispetto a quelli
 attribuibili a coloro che espletano incarichi dirigenziali. Per
 questi motivi il ricorrente conclude per l'annullamento degli atti
 impugnati.
       Napoli, 20 marzo 1998
                  Avvocati: proff. Roberto Marrama e Alfredo Contieri.
                                                                      
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