Con sentenza n. 466/2001 il TAR Calabria, Catanzaro, ha disposto la notifica per pubblici proclami, in estratto, del ricorso n. 586/1998 proposto da societa' 'Mediterranea Vacanze' S.r.l., con sede in Catanzaro, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Gualtieri e Antonella Prestia, elettivamente domiciliata nello studio del primo, in Catanzaro, via Nuova Bellavista n. 9, contro la Regione Calabria e nei confronti del comune di Sorbo S. Basile, per l'annullamento previa sospensione, della deliberazione della Giunta regionale Calabria n. 6982 del 29 dicembre 1997, di approvazione graduatoria ed elenchi partecipanti ammessi ed esclusi ed approvazione piano di riparto incentivi ai soggetti richiedenti ed utilmente inclusi in graduatoria per le annualità 1997/1998 - P.O.P. Calabria 1994/1999 - Annualità 1997/1998 - Sottoprogramma 3 Turismo - Misura 3.1 - Incentivi a favore dell'industria alberghiera, nella parte relativa alla graduatoria definitiva delle pratiche ammesse e nella parte relativa alla 'valutazione delle osservazioni', nonche' della deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 1997, n. 7057, di approvazione graduatoria generale a scorrimento - Annualità 1997/1999 P.O.P. Calabria 1994/1999 - Annualità 1997/1998 - Sottoprogramma 3 Turismo - Misura 3.1 - Incentivi a favore dell'industria alberghiera. Fatto e diritto conformemente ai termini e modalità indicati dalla Giunta regionale, la ricorrente presentava istanza di contributo per il progetto di arredamento del villaggio turistico e centro congressi denominato 'Porto Rhoca', a valere sulla misura 3.1 del P.O.P. 1994/1999, sottoprogramma Turismo. La Regione, successivamente, rendeva noto che la istanza era stata 'riconosciuta ammissibile e collocata in graduatoria con il punteggio di 1.0', ed informava della possibilita' di produrre osservazioni entro dieci giorni, subito inoltrate. Seguivano le deliberazioni n. 6982/97 e n.7057/97, con cui veniva approvata la graduatoria definitiva delle pratiche ammesse e veniva fornita risposta alle osservazioni, nonche' veniva approvata la graduatoria definitiva 'a scorrimento'. Nella prima graduatoria la ricorrente risultava collocata al 124. posto, con il punteggio di 1.0, mentre nella seconda al 112. posto, sempre con punteggio di 1.0. Gli atti impugnati sono viziati da: 1) eccesso di potere, violazione dei criteri prederminati, contraddizione con precedente manifestazione di volonta', in quanto i criteri e relativi punteggi prefissati sono stati disattesi, non avendo attribuito: il punteggio di 1 per 'Progetti che prevedono la realizzazione di nuove strutture ricettive che abbiano i requisiti, previsti dalla legge regionale n. 26/1985, per l'attribuzione di classifica superiore alle tre stelle'; il punteggio di 1,5 per 'Progetto esecutivo disponile'; il punteggio di 0,5 previsto dalla stessa lettera e stesso punto per 'parere favorevole della commissione edilizia'; 2) eccesso di potere. Omessa motivazione dei punteggi e difetto di istruttoria. Violazione art. 3 della legge n. 241/1990, in quanto non e' dato evincere alcuna valutazione comparata tra i diversi progetti. Il ricorso viene notificato, per estratto, a tutti i soggetti meglio graduati rispetto alla ricorrente nelle graduatorie impugnate. Avv. Antonella Prestia - avv. Alfredo Gualtieri. C-9444 (A pagamento).