TAR CALABRIA
Catanzaro'

(GU Parte Seconda n.85 del 11-4-2001)

      Con sentenza n. 466/2001 il TAR Calabria, Catanzaro, ha disposto
 la notifica per pubblici proclami, in estratto, del ricorso n.
 586/1998 proposto da societa' 'Mediterranea Vacanze' S.r.l., con sede
 in Catanzaro, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Gualtieri
 e Antonella Prestia, elettivamente domiciliata nello studio del
 primo, in Catanzaro, via Nuova Bellavista n. 9, contro la Regione
 Calabria e nei confronti del comune di Sorbo S. Basile, per
 l'annullamento previa sospensione, della deliberazione della Giunta
 regionale Calabria n. 6982 del 29 dicembre 1997, di approvazione
 graduatoria ed elenchi partecipanti ammessi ed esclusi ed
 approvazione piano di riparto incentivi ai soggetti richiedenti ed
 utilmente inclusi in graduatoria per le annualità 1997/1998 - P.O.P.
 Calabria 1994/1999 - Annualità 1997/1998 - Sottoprogramma 3 Turismo -
 Misura 3.1 - Incentivi a favore dell'industria alberghiera, nella
 parte relativa alla graduatoria definitiva delle pratiche ammesse e
 nella parte relativa alla 'valutazione delle osservazioni', nonche'
 della deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 1997, n. 7057,
 di approvazione graduatoria generale a scorrimento - Annualità
 1997/1999 P.O.P. Calabria 1994/1999 - Annualità 1997/1998 -
 Sottoprogramma 3 Turismo - Misura 3.1 - Incentivi a favore
 dell'industria alberghiera. Fatto e diritto conformemente ai termini
 e modalità indicati dalla Giunta regionale, la ricorrente presentava
 istanza di contributo per il progetto di arredamento del villaggio
 turistico e centro congressi denominato 'Porto Rhoca', a valere sulla
 misura 3.1 del P.O.P. 1994/1999, sottoprogramma Turismo.
      La Regione, successivamente, rendeva noto che la istanza era
 stata 'riconosciuta ammissibile e collocata in graduatoria con il
 punteggio di 1.0', ed informava della possibilita' di produrre
 osservazioni entro dieci giorni, subito inoltrate. Seguivano le
 deliberazioni n. 6982/97 e n.7057/97, con cui veniva approvata la
 graduatoria definitiva delle pratiche ammesse e veniva fornita
 risposta alle osservazioni, nonche' veniva approvata la graduatoria
 definitiva 'a scorrimento'.
      Nella prima graduatoria la ricorrente risultava collocata al
 124. posto, con il punteggio di 1.0, mentre nella seconda al 112.
 posto, sempre con punteggio di 1.0. Gli atti impugnati sono viziati
 da:
       1) eccesso di potere, violazione dei criteri prederminati,
 contraddizione con precedente manifestazione di volonta', in quanto i
 criteri e relativi punteggi prefissati sono stati disattesi, non
 avendo attribuito: il punteggio di 1 per 'Progetti che prevedono la
 realizzazione di nuove strutture ricettive che abbiano i requisiti,
 previsti dalla legge regionale n. 26/1985, per l'attribuzione di
 classifica superiore alle tre stelle'; il punteggio di 1,5 per
 'Progetto esecutivo disponile'; il punteggio di 0,5 previsto dalla
 stessa lettera e stesso punto per 'parere favorevole della
 commissione edilizia';
       2) eccesso di potere. Omessa motivazione dei punteggi e difetto
 di istruttoria. Violazione art. 3 della legge n. 241/1990, in quanto
 non e' dato evincere alcuna valutazione comparata tra i diversi
 progetti.
 
      Il ricorso viene notificato, per estratto, a tutti i soggetti
 meglio graduati rispetto alla ricorrente nelle graduatorie impugnate.
 
                      Avv. Antonella Prestia - avv. Alfredo Gualtieri.
                                                                      
C-9444 (A pagamento).
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