AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

(GU Parte Seconda n.87 del 13-4-2000)

 Licitazione privata per l'esecuzione di lavori di pavimentazionenel  
                     nuovo magazzino 'ex zona M'                      
                                                                      
      Per la parte procedurale l'Autorita' Portuale di Livorno, indice 
 gara di licitazione privata ai sensi dell'art. 21 legge 11 febbraio 
 1994 n. 109 e decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 
 2000, n. 34, alle seguenti condizioni: 
      1. Ente appaltante: Autorita' Portuale del Porto di Livorno, 
 Scali Rosciano nn. 6/7, 57123 Livorno, tel. 0586/249421-249420, fax 
 249514, telex 500490. 
      2. Criterio di aggiudicazione: aggiudicazione ai sensi dell'art. 
 21 legge 11 febbraio 1994 n. 109 per opere a corpo. 
    Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento. 
      Saranno considerate anomale, e quindi escluse dalla gara, le 
 offerte che presenteranno ribasso pari o superiore alla media 
 aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse con 
 esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unita' superiore, 
 rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor 
 ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi 
 percentuali che superano la predetta media. 
      3. Opere: la gara e' indetta per l'esecuzione dei lavori per la 
 realizzazione di circa 7.500 mq di pavimentazione industriale a travi 
 e soletta in calcestruzzo armato nel nuovo magazzino in costruzione 
 nell'area adiacente al Varco Valessini del Porto di Livorno. 
      I lavori predetti, per un importo complessivo a base di gara di 
 L.1.297.000.000 ( Euro 669.845), sono ricompresi nella categoria 
 prevalente OS26 del decreto del Presidente della Repubblica 25 
 gennaio 2000, n. 34. 
      4. Termine di esecuzione: n. 80 giorni naturali consecutivi dal 
 verbale di consegna dei lavori, con penale di L. 1.000.000 per ogni 
 giorno di ritardo. I lavori potranno essere consegnati sotto le 
 riserve di legge nelle more della stipula degli atti contrattuali. 
      5. Modalita' di finanziamento e di pagamento: i lavori di che 
 trattasi faranno carico al bilancio dell'Autorità Portuale, con 
 cofinanziamento U.E. 
      L'Autorita' Portuale si riserva la facoltà di sospendere, ovvero 
 annullare in qualsiasi momento la procedura di gara a proprio 
 giudizio discrezionale e per ogni motivo, ivi compresa la mancata 
 erogazione del predetto finanziamento. 
      Il prezzo contrattuale verra' corrisposto all'appaltatore 
 mediante uno stato di avanzamento al raggiungimento dell'importo, al 
 netto del ribasso di gara, di L. 700.000.000, con saldo alla 
 ultimazione dei lavori. 
      6. Riunione di imprese: possono partecipare alla gara anche 
 imprese riunite che, prima della presentazione della offerta, abbiano 
 conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di 
 esse come capogruppo o abbiano presentato una dichiarazione, 
 sottoscritta da tutte le imprese riunite, attestante l'impegno, in 
 caso di aggiudicazione, a conferire alla capogruppo il predetto 
 mandato, nonche' consorzi di cooperative e di lavoro di cui alla 
 legge 25 giugno 1909 n. 422 ed al regio decreto 12 febbraio 1911 n. 
 278 e consorzi di imprese di cui all'art. 2602 e seguenti del Codice 
 civile. Per le associazioni temporanee di imprese la documentazione 
 di cui al successivo n. 17 dovra' essere prodotta da tutte le imprese 
 riunite, unitamente a dichiarazione sottoscritta da tutte, contenente 
 l'intendimento volto a costituire l'associazione. 
      Le associazioni temporanee ed i consorzi di cui all'art. 10, 
 comma 1, lettere d), e) ed e-bis) della legge n. 109/1994 di tipo 
 orizzontale, possono partecipare alla gara qualora la mandataria o 
 capogruppo e le mandanti o le altre imprese consorziate siano in 
 possesso dei requisiti, prescritti dall'art. 31 del decreto del 
 Presidente della Repubblica 34/2000 per le imprese singole, 
 rispettivamente nelle misure minime del 40% e del 10%. L'associazione 
 deve comunque possedere i requisiti nella stessa misura richiesta per 
 l'impresa singola. 
      Le associazioni temporanee ed i consorzi di cui all'art. 10, 
 comma 1, lettere d), e) ed e-bis) della legge n. 109/1994 di tipo 
 verticale, possono partecipare alla gara qualora la mandataria o 
 capogruppo e ciascuna mandante o altra impresa consorziata possiedano 
 i requisiti, prescritti dall'art. 31 del decreto del Presidente della 
 Repubblica 34/2000 per l'impresa singola, rispettivamente con 
 riferimento alla categoria prevalente e alle categorie che intendono 
 assumere ed ai corrispondenti singoli importi. 
      7. Validita' dell'offerta: l'offerta delle imprese concorrenti 
 dovrà rimanere valida per un periodo di novanta giorni naturali 
 consecutivi decorrenti dalla scadenza del termine di sua 
 presentazione. 
      8. Imprese aventi sede in stati U.E.: sono ammesse a partecipare 
 alla gara imprese aventi sede in uno Stato della U.E. alle condizioni 
 previste dalla normativa vigente. 
      9. Domande di partecipazione: le domande, in carta da bollo da 
 L.20.000, dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 12 maggio 
 2000 alle ore 12. 
      A pena di inammissibilita' le domande di partecipazione a gara 
 dovranno essere corredate da dichiarazioni in bollo, autocertificate 
 ai sensi della normativa vigente, con particolare riferimento alla 
 legge 127/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, e 
 successivamente verificabili ai sensi dell'art. 10, comma 1-quater, 
 legge 109/1994, dalle quali risultino: 
       possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 17 
 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, 
 riportandone, di ciascuno, testualmente il contenuto; 
       cifra d'affari in lavori, conseguita nell'ultimo quinquennio, 
 non inferiore a L. 2.269.750.000 ( Euro 1.172.228) pari a 1,75 volte 
 l'importo a base di gara; 
       esecuzione nell'ultimo quinquennio di lavori nella categoria 
 OS26 per importo non inferiore a L. 518.800.000 ( Euro 267.938), pari 
 al 40% dell'importo a base di gara; 
       costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non 
 inferiore ai valori fissati dall'art. 18, comma 10, decreto del 
 Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, riferiti alla 
 cifra di affari effettivamente realizzata; 
       dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo valori pari 
 alla meta' di quelli fissati dall'art. 18, comma 8, del decreto del 
 Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, riferiti alla 
 cifra di affari effettivamente realizzata; 
       ottemperanza dell'impresa alle norme di cui alla legge 12 marzo 
 1999, n. 68. 
 
     Livorno, 4 aprile 2000 
 
                                   Il presidente: rag. Nereo Marcucci.
C-9777 (A pagamento). 
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