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Errata corrige
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Rep. 229.
Il Presidente visti i Provvedimenti n. 49 del 27 luglio 1999 e
n. 97 del 16 novembre 1999 del dirigente di settore Demanio e
Patrimonio della Regione Puglia, col quale e' stato approvato il
progetto dei lavori 'Realizzazione degli impianti di irrigazione
nelle piane di Varano del comprensorio di bonifica del Gargano,
mediante, l'utilizzazione delle risorse idriche sotterranee gia'
disponibili, con l'attrezzamento dei pozzi trivellati in territorio
dei comuni di Carpino ed Ischitella', dichiarandone la pubblica
Utilita', Urgenza e Indifferibilita' prefissando i termini di inizio
e compimento dei lavori e delle espropriazioni, giusto quanto
disposto dalla legge regionale n. 7/97 art. 5, comma 1, lettera a);
Visto il proprio provvedimento di O.T. col quale e' stata
autorizzata la occupazione dei suoli occorrenti per l'esecuzione dei
lavori di cui sopra;
Visto il proprio provvedimento di determinazione delle indennita';
Vista l'Autorizzazione al deposito delle indennita' di
espropriazione offerte, di cui all'unito elenco che ne forma parte
integrante del presente provvedimento;
Considerato che l'Ente espropriante, tramite l'impresa, ha
trasmesso le quietanze di deposito presso la Cassa DD.PP. di Foggia,
delle indennita' di asservimento;
Vista la nota dell'impresa tendente ad ottenere l'emissione del
Decreto di asservimento per quelle ditte che non hanno accettato la
indennita' offerta di cui all'unito elenco che ne forma parte
integrante del presente provvedimento;
Vista la legge n. 2359 del 1865;
Vista la legge n. 865 del 22 ottobre 1971 art. 13;
Vista la legge n. 13 del 25 febbraio 1972 art. 1-ter;
Vista la legge n. 10 del 28 gennaio 1977;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24
luglio 1977; vista la legge n. 59 del 15 marzo 1997;
Visto il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 98;
Vista la L.R. n. 13 dell'11 maggio 2001;
Attesa la regolarita' formale della procedura seguita;
Decreta:
e' disposto a favore del consorzio di Bonifica Montana del
Gargano, e per esso a favore del Demanio della Regione Puglia,
l'Asservimento degli immobili di proprieta' delle persone descritte
nell'allegato elenco, che forma parte integrante e sostanziale del
presente Decreto, necessari alla realizzazione delle espropriazioni
per i lavori di 'Realizzazione degli impianti di irrigazione nelle
piane di Varano del comprensorio di bonifica del Gargano, mediante,
l'utilizzazione delle risorse idriche sotterranee gia' disponibili,
con l'attrezzamento dei pozzi trivellati in territorio dei comuni di
Carpino ed Ischitella', ha trasmesso le quietanze degli avvenuti
pagamenti delle indennita' di asservimento. La servitu' viene
costituita, ai sensi dell'art. 1032 del Codice Civile, ed il suo
esercizio, da parte del Consorzio per la Bonifica Montana del
Gargano, e' regolato dalle seguenti disposizioni:
1) sulla fascia asservita il proprietario potra' a suo rischio
e pericolo, eseguire le normali coltivazioni erbacee, transitare con
uomini, animali e comuni mezzi agricoli, esercitare il pascolo con
animali di piccola taglia, esclusi espressamente suini, equini e
bovini, rimanendo pero' egli responsabile di eventuali danni
all'impianto che, da accertamenti eseguiti dal Consorzio, dovessero
risultare a lui imputabili. Al proprietario, inoltre, non spetteranno
ne' rimborsi, ne' risarcimenti qualora ad opera del Consorzio fossero
danneggiati o distrutte le culture eventualmente praticate sulla
predetta fascia o ne fosse impedita temporaneamente o definitivamente
la sua utilizzazione in conseguenza, del traffico di uomini e mezzi,
del deposito di terre e materiali e di qualsiasi altra esigenza
connessa con la sorveglianza, l'esercizio e la manutenzione degli
impianti;
2) sulla superficie asservita e' fatto assoluto divieto di
eseguire scavi di qualsiasi genere, sistemazioni e movimenti di terra
che aumentano o riducano lo spessore soprastante le condotte e ne
compromettano la stabilita', di aprire canali o fossi, di fare
costruzioni, piantagioni o impianti, di stendere fili e compiere
qualsiasi altra lavorazione od atto, sia pure di carattere
temporaneo, che possa rappresentare pericolo per la loro
conservazione ed efficienza, oppure possa ostacolare il libero
passaggio per la sorveglianza e manutenzione degli impianti diminuire
l'uso e l'esercizio della servitu' o renderla piu' incomoda o
menomare comunque i diritti acquisiti dal Demanio.
Eventuali scavi, movimento del terreno, di terre o altro
materiale, potranno essere eseguiti alla distanza di non meno mt. 3
dal limite della fascia interessata dalle condotte e comunque, con
l'osservanza delle disposizioni di polizia sulle opere di bonifica di
cui al regolamento approvato con R.D.L. dell'8 maggio 1904, n. 368.
In caso di inosservanza delle norme suddette, il Consorzio, e'
facultato a ripristinare lo stato quo ante dell'area asservita
addebitandone le spese al proprietario ed elevando nei casi piu'
gravi contravvenzioni a norma del citato regolamento.
3) la fascia asservita resta di proprieta' della ditta, a
carico della quale pertanto, continueranno a rimanere tutte le
relative imposte, tasse, tributi e contributi nessuno escluso o
eccettuato, senza diritto a rivalsa nei confronti del Demanio dello
Stato. Eventuali danni arrecati alle condotte, alle apparecchiature e
ai manufatti, ad opera della ditta proprietaria saranno parimenti
addebitati al costo effettivo di ripristino salvo, ed impregiudicato
ogni altro diritto ed azione. Il Consorzio, liberamente ed in
qualsiasi momento potra' accedere alle opere e agli impianti con il
personale addetto alla sorveglianza nonche' con operai, attrezzi e
mezzi meccanici che riterra' necessari impiegare al fine di
assicurare la massima tempestivita' degli interventi connessi con
l'esercizio e la manutenzione, ordinaria e straordinaria;
4) alla ditta e' fatto obbligo di mantenere la fascia
asservita, libera e sgombra sia dalle erbe spontanee e infestanti,
sia dai rami e dalle radici che dovessero protendersi dalle piante e
eventualmente esistenti ai margini della fascia stessa;
5) alla ditta e' fatto altresi' obbligo di consentire che dalle
apparecchiature esistenti sul suo fondo, possa essere attinta
l'acqua, anche a mezzo di tubi volanti, a servizio dei fondi
limitrofi non serviti da impianti fissi di irrigazione. I danni di
carattere straordinario alle culture e alle piantagioni che potessero
essere arrecati, al di fuori delle fasce di terreno interessate dalle
condotte, in conseguenze di rotture o del passaggio sul fondo di
uomini, mezzi ed attrezzi impiegati per gli interventi manutentori,
saranno accertati in contraddittorio con il proprietario, valutati e
liquidati di volta in volta in via amichevole o a norma di legge;
6) le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere
sussidiarie relative all'impianto, sono inamovibili e sono e
rimarranno di proprieta' demaniale. Il Consorzio si riserva,
pertanto, la facolta' di sostituire o rimuoverle in ogni tempo senza
pagamento di indennita' di sorta, salvo beninteso, il risarcimento
dei danni di tale lavoro al di fuori delle fasce asservite;
7) il Consorzio potra' compiere tutti quegli atti e interventi
diretti a rimuovere le cause che possono impedire o rendere
imperfetto l'impianto irriguo e potra' pertanto apportarvi tutte
quelle modifiche di forma, tracciato e di ampiezza che a suo
insindacabile giudizio si rendano necessarie ed opportune per
migliorarne il funzionamento, potra' costruire diramazione delle
condotte esistenti per addurre l'acqua nei fondi non serviti
dall'irrigazione e potra' disporre l'ampliamento della fascia
asservita per dare il libero passaggio, sia pedonale che carrabile,
ad uso di quei fondi che, in dipendenza della canalizzazione in
superficie o per effetto della condotta sotterranea, verranno a
trovarsi interclusi senz'altro obbligo che quello di avvertire il
proprietario e di procedere in contraddittorio con lui agli opportuni
rilievi.
Le varianti cosi' apportate, saranno fatte risultare da apposito
atto, con il quale il Consorzio provvedera' anche al conguaglio
dell'indennizzo secondo che gli obblighi del proprietario ne
risentano un aggravio o una riduzione. L'Ente potra' altresi',
ricorrendone le condizioni di legge, chiedere l'ampliamento della
fascia asservita per dare libero passaggio, sia pedonale che
carrabile, ai fondi che, in dipendenza della canalizzazione in
superficie o del tracciato della condotta sotterranea, verranno a
trovarsi interclusi. Il presente Decreto deve essere pubblicizzato
nelle forme stabilite dalle vigenti leggi in materia; inoltre, a cura
e spese dell'Ente espropriante, deve essere notificato ai proprietari
espropriandi, nella forma delle citazioni Civili, deve essere
registrato nei termini di legge, provvedera' ad eseguire, entro i
termini di legge, presso la Conservatoria dei RR.II., tutte le
operazioni necessarie perche' le trascrizioni apparenti dai registri
stessi risultino in piena corrispondenza con le servitu' imposte col
decreto. Adempite le suddette formalita', tutti i diritti relativi
agli immobili asserviti, potranno essere fatti valere esclusivamente
sull'indennita'.
Il Presidente: prof. dott. Antonio Pellegrino.
Agro di Carpino: Belmonte Michele prop. n. Carpino 26 aprile
1937 e Trombetta Domenica usuf. n. Carpino 17 agosto 1916, fg. 4,
p.lla 99, mq asserv. 322 Ind. Dep. L. 573.160; Belmonte Maria prop.
2/6 n. Carpino 30 marzo 1940, Sacco Angelo Pio prop. 1/6 n. San G.
Rotondo 9 luglio 1979, Sacco Domenico prop. 1/6 n. San G. Rotondo 13
novembre 1981, Sacco Maria Vittoria prop. 176 n. Carpino 10 gennaio
1971 e Sacco Pio Giuseppe prop. 1/6 n. Carpino 4 agosto 1972, fg. 4,
p.lla 12, mq ass. 600 Ind. Dep. L. 1.068.000; Diviesti Giulia e
Maccarone Giuseppe n. Carpino risp. 30 agosto 1940 e 18 aprile 1933,
fg. 4, p.lla 104, mq ass. 4 Ind. Dep. L. 7.120; Petronzi Graziana
prop. 1/4 n. S. Paolo Civitate 30 giugno 1959, Russi Matteo prop. 1/4
n. Carpino 11 marzo 1958, De Simone Carmela prop. 1/4 n. Cagnano
Varano 12 giugno 1930 e Mezzanotte Giuseppe prop. 1/4 n. Carpino 21
dicembre 1934, fg. 4, p.lla 106 mq ass. 25 Ind. Dep. L. 65.415;
Petracca Michelantonio n. Carpino 12 gennaio 1909, fg. 4, p.lle 28-26
mq ass. 284+610 Ind. Dep. L. 778.815; Russi Matteo n. Carpino 11
marzo 1958, fg. 4, p.lla 105 mq ass. 12 Ind. Dep. L. 21.360; Petracca
Filomena n. Carpino 19 dicembre 1917, fg. 4, p.lla 44 sup. da ass.
250 Ind. Dep. L. 17.500; Petracca Giuseppe n. Carpino 10 gennaio
1935, fg. 4, p.lla 23 mq da ass. 4 Ind. Dep. L. 7.120; Facenna
Pasquale n. Carpino 14 novembre 1954, fg. 4, p.lla 98 mq ass. 10 Ind.
Dep. L. 17.800; Facenna Giacomo prop. 1/6, Santa Antonietta prop. 1/6
e Chiara usuf. 1/3 nati a Carpino risp. 1. ottobre 1963 - 1. novembre
1960 - 6 dicembre 1936, fg. 4, p.lle 49-53 mq ass. 50+130 Ind. Dep.
L. 234.900; Barbadomo Angela prop. 5/90 e usuf. parz. Fusillo Maria
prop. 17/270 Maccarone Libera Maria prop. 17/270 Menonna Angela Maria
usuf. parz. Menonna Caterina compr. 68/90 Menonna Libera compr. 68/90
Menonna Lucia compr. 68/90 Menonna Rosina compr. 68/90 tutti n.
Carpino risp. 28 marzo 1983 - 30 aprile 1960 - 9 gennaio 1928 - 8
novembre 1909 - 20 novembre 1907 - 3 settembre 1921 - 5 dicembre 1904
- 13 ottobre 1915 e Fusillo Vincenzo Raffaele prop. 17/270 n. San
Severo 25 ottobre 1963, fg. 4, p.lla 62 mq da ass. 150 Ind. Dep. L.
267.000;
Agro di Ischitella Conforte Francesco Paolo prop. 1/2 n. Carpino
25 novembre 1931 e D'Antuono Nunzia prop. 1/2 n. Carpino 25 settembre
1935, fg. 35, p.lla 175 mq ass. 4 Ind. Dep. L. 7.120; Di Fiore
Nicoletta prop. 1/2 n. Carpino 15 marzo 1965 e Di Lella Antonio
Damiano prop. 1/2 n. Carpino 21 aprile 1965, fg. 35, p.lle 92-93 mq
ass. 30+130 Ind. Dep. L. 284.800; Di Fiore Carlo n. Carpino 16
gennaio 1929, fg. 35, p.lle 145-81-151-150-152 mq ass.
60+110+460+440+200 Ind. Dep. L. 2.260.600; Maccarone Libera prop.
10/12 Petracca Libera prop. 1/12 e Petracca Maria Assunta prop. 1/12
tutte n. Carpino risp. 15 novembre 1940 - 31 maggio 1914 - 15 agosto
1906, fg. 35, p.lla 94 mq ass. 140 Ind. dep. L. 249.200; Basile
Cannarozzi De Grazia Grazia prop. n. Ischitella 6 settembre 1943 e
Triggiani Aurelia usuf. n. Ischitella 16 maggio 1996, fg. 35, p.lla
113 mq ass. 15 Ind. Dep. L. 26.700; Maccarone Antonio n. Carpino 25
febbraio 1937, fg. 35, p.lle 154+99 mq da ass. 15+1250 Ind. Dep. L.
2.251.700; Russi Francesco prop. 1/10 Russi Giovanni prop. 5/10,
Russi Michele prop. 1/10, e Russi Vincenzo prop. 1/10 nati a Carpino
risp. 19 maggio 1963 - 9 ottobre 1937 - 20 ottobre 1961 - 22 ottobre
1966 Russi Giulia prop. 1/10 n. Foggia 4 marzo 1968 Russi Nunzia Pia
prop. 1/10 n. San G. Rotondo 18 marzo 1976 fg. 35 p.lle 127+156 mq
ass. 100+420 Ind. Dep. L. 925.600; Petracca Michelina n. Carpino 16
ottobre 1930, fg. 35, p.lla 78 mq ass. 660 Ind. Dep. L. 1.174.800;
Sterlacci Maria Leonarda prop. 2/27 n. Carpino 1. febbraio 1959 e
Sterlacci Savino prop. 9/27 n. Carpino 2 agosto 1920, fg. 35, p.lla
149 mq ass. 550 Ind. Dep. L. 398.850; Fusillo Maria n. Carpino 20
agosto 1930, fg. 37, p.lle 109 mq ass. 81 Ind. Dep. L. 244.750; Russi
Matteo n. Carpino 8 agosto 1948, fg. 37, p.lla 105 mq ass. 317 Ind.
Dep. L. 564.260; Di Viesti Leonarda prop. 2/3 n. Carpino 1. gennaio
1942 e Sardella Antonio prop. 1/3 n. Carpino 27 aprile 1967, fg. 37,
p.lle 143+275 mq ass. 221+18 Ind. Dep. L. 469.030; Russi Leonarda
prop. ½1/2 n. Carpino 22 settembre 1923, Russi Antonio prop. 1/2 n.
Carpino 12 dicembre 1931 e Russi Domenico usuf. n. Carpino 1. agosto
1921, fg. 37, p.lle 102 mq da ass. 980 Ind. Dep. L. 1.744.400.
Foggia, 15 novembre 2001
Cipriani Lorenzo.
C-9975 (A pagamento).