PROVINCIA DI FOGGIA

(GU Parte Seconda n.78 del 3-4-2002)

    Rep. 229.
 
      Il Presidente visti i Provvedimenti n. 49 del 27 luglio 1999 e
 n. 97 del 16 novembre 1999 del dirigente di settore Demanio e
 Patrimonio della Regione Puglia, col quale e' stato approvato il
 progetto dei lavori 'Realizzazione degli impianti di irrigazione
 nelle piane di Varano del comprensorio di bonifica del Gargano,
 mediante, l'utilizzazione delle risorse idriche sotterranee gia'
 disponibili, con l'attrezzamento dei pozzi trivellati in territorio
 dei comuni di Carpino ed Ischitella', dichiarandone la pubblica
 Utilita', Urgenza e Indifferibilita' prefissando i termini di inizio
 e compimento dei lavori e delle espropriazioni, giusto quanto
 disposto dalla legge regionale n. 7/97 art. 5, comma 1, lettera a);
      Visto il proprio provvedimento di O.T. col quale e' stata
 autorizzata la occupazione dei suoli occorrenti per l'esecuzione dei
 lavori di cui sopra;
    Visto il proprio provvedimento di determinazione delle indennita';
      Vista l'Autorizzazione al deposito delle indennita' di
 espropriazione offerte, di cui all'unito elenco che ne forma parte
 integrante del presente provvedimento;
      Considerato che l'Ente espropriante, tramite l'impresa, ha
 trasmesso le quietanze di deposito presso la Cassa DD.PP. di Foggia,
 delle indennita' di asservimento;
      Vista la nota dell'impresa tendente ad ottenere l'emissione del
 Decreto di asservimento per quelle ditte che non hanno accettato la
 indennita' offerta di cui all'unito elenco che ne forma parte
 integrante del presente provvedimento;
    Vista la legge n. 2359 del 1865;
    Vista la legge n. 865 del 22 ottobre 1971 art. 13;
    Vista la legge n. 13 del 25 febbraio 1972 art. 1-ter;
    Vista la legge n. 10 del 28 gennaio 1977;
      Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24
 luglio 1977; vista la legge n. 59 del 15 marzo 1997;
    Visto il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 98;
    Vista la L.R. n. 13 dell'11 maggio 2001;
 
        Attesa la regolarita' formale della procedura seguita;        
                               Decreta:                               
                                                                      
      e' disposto a favore del consorzio di Bonifica Montana del
 Gargano, e per esso a favore del Demanio della Regione Puglia,
 l'Asservimento degli immobili di proprieta' delle persone descritte
 nell'allegato elenco, che forma parte integrante e sostanziale del
 presente Decreto, necessari alla realizzazione delle espropriazioni
 per i lavori di 'Realizzazione degli impianti di irrigazione nelle
 piane di Varano del comprensorio di bonifica del Gargano, mediante,
 l'utilizzazione delle risorse idriche sotterranee gia' disponibili,
 con l'attrezzamento dei pozzi trivellati in territorio dei comuni di
 Carpino ed Ischitella', ha trasmesso le quietanze degli avvenuti
 pagamenti delle indennita' di asservimento. La servitu' viene
 costituita, ai sensi dell'art. 1032 del Codice Civile, ed il suo
 esercizio, da parte del Consorzio per la Bonifica Montana del
 Gargano, e' regolato dalle seguenti disposizioni:
       1) sulla fascia asservita il proprietario potra' a suo rischio
 e pericolo, eseguire le normali coltivazioni erbacee, transitare con
 uomini, animali e comuni mezzi agricoli, esercitare il pascolo con
 animali di piccola taglia, esclusi espressamente suini, equini e
 bovini, rimanendo pero' egli responsabile di eventuali danni
 all'impianto che, da accertamenti eseguiti dal Consorzio, dovessero
 risultare a lui imputabili. Al proprietario, inoltre, non spetteranno
 ne' rimborsi, ne' risarcimenti qualora ad opera del Consorzio fossero
 danneggiati o distrutte le culture eventualmente praticate sulla
 predetta fascia o ne fosse impedita temporaneamente o definitivamente
 la sua utilizzazione in conseguenza, del traffico di uomini e mezzi,
 del deposito di terre e materiali e di qualsiasi altra esigenza
 connessa con la sorveglianza, l'esercizio e la manutenzione degli
 impianti;
       2) sulla superficie asservita e' fatto assoluto divieto di
 eseguire scavi di qualsiasi genere, sistemazioni e movimenti di terra
 che aumentano o riducano lo spessore soprastante le condotte e ne
 compromettano la stabilita', di aprire canali o fossi, di fare
 costruzioni, piantagioni o impianti, di stendere fili e compiere
 qualsiasi altra lavorazione od atto, sia pure di carattere
 temporaneo, che possa rappresentare pericolo per la loro
 conservazione ed efficienza, oppure possa ostacolare il libero
 passaggio per la sorveglianza e manutenzione degli impianti diminuire
 l'uso e l'esercizio della servitu' o renderla piu' incomoda o
 menomare comunque i diritti acquisiti dal Demanio.
 
      Eventuali scavi, movimento del terreno, di terre o altro
 materiale, potranno essere eseguiti alla distanza di non meno mt. 3
 dal limite della fascia interessata dalle condotte e comunque, con
 l'osservanza delle disposizioni di polizia sulle opere di bonifica di
 cui al regolamento approvato con R.D.L. dell'8 maggio 1904, n. 368.
 In caso di inosservanza delle norme suddette, il Consorzio, e'
 facultato a ripristinare lo stato quo ante dell'area asservita
 addebitandone le spese al proprietario ed elevando nei casi piu'
 gravi contravvenzioni a norma del citato regolamento.
       3) la fascia asservita resta di proprieta' della ditta, a
 carico della quale pertanto, continueranno a rimanere tutte le
 relative imposte, tasse, tributi e contributi nessuno escluso o
 eccettuato, senza diritto a rivalsa nei confronti del Demanio dello
 Stato. Eventuali danni arrecati alle condotte, alle apparecchiature e
 ai manufatti, ad opera della ditta proprietaria saranno parimenti
 addebitati al costo effettivo di ripristino salvo, ed impregiudicato
 ogni altro diritto ed azione. Il Consorzio, liberamente ed in
 qualsiasi momento potra' accedere alle opere e agli impianti con il
 personale addetto alla sorveglianza nonche' con operai, attrezzi e
 mezzi meccanici che riterra' necessari impiegare al fine di
 assicurare la massima tempestivita' degli interventi connessi con
 l'esercizio e la manutenzione, ordinaria e straordinaria;
       4) alla ditta e' fatto obbligo di mantenere la fascia
 asservita, libera e sgombra sia dalle erbe spontanee e infestanti,
 sia dai rami e dalle radici che dovessero protendersi dalle piante e
 eventualmente esistenti ai margini della fascia stessa;
       5) alla ditta e' fatto altresi' obbligo di consentire che dalle
 apparecchiature esistenti sul suo fondo, possa essere attinta
 l'acqua, anche a mezzo di tubi volanti, a servizio dei fondi
 limitrofi non serviti da impianti fissi di irrigazione. I danni di
 carattere straordinario alle culture e alle piantagioni che potessero
 essere arrecati, al di fuori delle fasce di terreno interessate dalle
 condotte, in conseguenze di rotture o del passaggio sul fondo di
 uomini, mezzi ed attrezzi impiegati per gli interventi manutentori,
 saranno accertati in contraddittorio con il proprietario, valutati e
 liquidati di volta in volta in via amichevole o a norma di legge;
       6) le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere
 sussidiarie relative all'impianto, sono inamovibili e sono e
 rimarranno di proprieta' demaniale. Il Consorzio si riserva,
 pertanto, la facolta' di sostituire o rimuoverle in ogni tempo senza
 pagamento di indennita' di sorta, salvo beninteso, il risarcimento
 dei danni di tale lavoro al di fuori delle fasce asservite;
  7) il Consorzio potra' compiere tutti quegli atti e interventi
 diretti a rimuovere le cause che possono impedire o rendere
 imperfetto l'impianto irriguo e potra' pertanto apportarvi tutte
 quelle modifiche di forma, tracciato e di ampiezza che a suo
 insindacabile giudizio si rendano necessarie ed opportune per
 migliorarne il funzionamento, potra' costruire diramazione delle
 condotte esistenti per addurre l'acqua nei fondi non serviti
 dall'irrigazione e potra' disporre l'ampliamento della fascia
 asservita per dare il libero passaggio, sia pedonale che carrabile,
 ad uso di quei fondi che, in dipendenza della canalizzazione in
 superficie o per effetto della condotta sotterranea, verranno a
 trovarsi interclusi senz'altro obbligo che quello di avvertire il
 proprietario e di procedere in contraddittorio con lui agli opportuni
 rilievi.
 
      Le varianti cosi' apportate, saranno fatte risultare da apposito
 atto, con il quale il Consorzio provvedera' anche al conguaglio
 dell'indennizzo secondo che gli obblighi del proprietario ne
 risentano un aggravio o una riduzione. L'Ente potra' altresi',
 ricorrendone le condizioni di legge, chiedere l'ampliamento della
 fascia asservita per dare libero passaggio, sia pedonale che
 carrabile, ai fondi che, in dipendenza della canalizzazione in
 superficie o del tracciato della condotta sotterranea, verranno a
 trovarsi interclusi. Il presente Decreto deve essere pubblicizzato
 nelle forme stabilite dalle vigenti leggi in materia; inoltre, a cura
 e spese dell'Ente espropriante, deve essere notificato ai proprietari
 espropriandi, nella forma delle citazioni Civili, deve essere
 registrato nei termini di legge, provvedera' ad eseguire, entro i
 termini di legge, presso la Conservatoria dei RR.II., tutte le
 operazioni necessarie perche' le trascrizioni apparenti dai registri
 stessi risultino in piena corrispondenza con le servitu' imposte col
 decreto. Adempite le suddette formalita', tutti i diritti relativi
 agli immobili asserviti, potranno essere fatti valere esclusivamente
 sull'indennita'.
                        Il Presidente: prof. dott. Antonio Pellegrino.
                                                                      
                                                                      
          Agro di Carpino: Belmonte Michele prop. n. Carpino 26 aprile
     1937 e Trombetta Domenica usuf. n. Carpino 17 agosto 1916, fg. 4,
   p.lla 99, mq asserv. 322 Ind. Dep. L. 573.160; Belmonte Maria prop.
    2/6 n. Carpino 30 marzo 1940, Sacco Angelo Pio prop. 1/6 n. San G.
  Rotondo 9 luglio 1979, Sacco Domenico prop. 1/6 n. San G. Rotondo 13
   novembre 1981, Sacco Maria Vittoria prop. 176 n. Carpino 10 gennaio
  1971 e Sacco Pio Giuseppe prop. 1/6 n. Carpino 4 agosto 1972, fg. 4,
       p.lla 12, mq ass. 600 Ind. Dep. L. 1.068.000; Diviesti Giulia e
  Maccarone Giuseppe n. Carpino risp. 30 agosto 1940 e 18 aprile 1933,
     fg. 4, p.lla 104, mq ass. 4 Ind. Dep. L. 7.120; Petronzi Graziana
 prop. 1/4 n. S. Paolo Civitate 30 giugno 1959, Russi Matteo prop. 1/4
      n. Carpino 11 marzo 1958, De Simone Carmela prop. 1/4 n. Cagnano
   Varano 12 giugno 1930 e Mezzanotte Giuseppe prop. 1/4 n. Carpino 21
       dicembre 1934, fg. 4, p.lla 106 mq ass. 25 Ind. Dep. L. 65.415;
 Petracca Michelantonio n. Carpino 12 gennaio 1909, fg. 4, p.lle 28-26
      mq ass. 284+610 Ind. Dep. L. 778.815; Russi Matteo n. Carpino 11
 marzo 1958, fg. 4, p.lla 105 mq ass. 12 Ind. Dep. L. 21.360; Petracca
    Filomena n. Carpino 19 dicembre 1917, fg. 4, p.lla 44 sup. da ass.
      250 Ind. Dep. L. 17.500; Petracca Giuseppe n. Carpino 10 gennaio
        1935, fg. 4, p.lla 23 mq da ass. 4 Ind. Dep. L. 7.120; Facenna
 Pasquale n. Carpino 14 novembre 1954, fg. 4, p.lla 98 mq ass. 10 Ind.
 Dep. L. 17.800; Facenna Giacomo prop. 1/6, Santa Antonietta prop. 1/6
 e Chiara usuf. 1/3 nati a Carpino risp. 1. ottobre 1963 - 1. novembre
   1960 - 6 dicembre 1936, fg. 4, p.lle 49-53 mq ass. 50+130 Ind. Dep.
   L. 234.900; Barbadomo Angela prop. 5/90 e usuf. parz. Fusillo Maria
 prop. 17/270 Maccarone Libera Maria prop. 17/270 Menonna Angela Maria
 usuf. parz. Menonna Caterina compr. 68/90 Menonna Libera compr. 68/90
       Menonna Lucia compr. 68/90 Menonna Rosina compr. 68/90 tutti n.
     Carpino risp. 28 marzo 1983 - 30 aprile 1960 - 9 gennaio 1928 - 8
 novembre 1909 - 20 novembre 1907 - 3 settembre 1921 - 5 dicembre 1904
     - 13 ottobre 1915 e Fusillo Vincenzo Raffaele prop. 17/270 n. San
   Severo 25 ottobre 1963, fg. 4, p.lla 62 mq da ass. 150 Ind. Dep. L.
                                                              267.000;
      Agro di Ischitella Conforte Francesco Paolo prop. 1/2 n. Carpino
 25 novembre 1931 e D'Antuono Nunzia prop. 1/2 n. Carpino 25 settembre
        1935, fg. 35, p.lla 175 mq ass. 4 Ind. Dep. L. 7.120; Di Fiore
       Nicoletta prop. 1/2 n. Carpino 15 marzo 1965 e Di Lella Antonio
   Damiano prop. 1/2 n. Carpino 21 aprile 1965, fg. 35, p.lle 92-93 mq
        ass. 30+130 Ind. Dep. L. 284.800; Di Fiore Carlo n. Carpino 16
                gennaio 1929, fg. 35, p.lle 145-81-151-150-152 mq ass.
     60+110+460+440+200 Ind. Dep. L. 2.260.600; Maccarone Libera prop.
  10/12 Petracca Libera prop. 1/12 e Petracca Maria Assunta prop. 1/12
  tutte n. Carpino risp. 15 novembre 1940 - 31 maggio 1914 - 15 agosto
       1906, fg. 35, p.lla 94 mq ass. 140 Ind. dep. L. 249.200; Basile
    Cannarozzi De Grazia Grazia prop. n. Ischitella 6 settembre 1943 e
   Triggiani Aurelia usuf. n. Ischitella 16 maggio 1996, fg. 35, p.lla
   113 mq ass. 15 Ind. Dep. L. 26.700; Maccarone Antonio n. Carpino 25
   febbraio 1937, fg. 35, p.lle 154+99 mq da ass. 15+1250 Ind. Dep. L.
      2.251.700; Russi Francesco prop. 1/10 Russi Giovanni prop. 5/10,
  Russi Michele prop. 1/10, e Russi Vincenzo prop. 1/10 nati a Carpino
  risp. 19 maggio 1963 - 9 ottobre 1937 - 20 ottobre 1961 - 22 ottobre
  1966 Russi Giulia prop. 1/10 n. Foggia 4 marzo 1968 Russi Nunzia Pia
    prop. 1/10 n. San G. Rotondo 18 marzo 1976 fg. 35 p.lle 127+156 mq
   ass. 100+420 Ind. Dep. L. 925.600; Petracca Michelina n. Carpino 16
    ottobre 1930, fg. 35, p.lla 78 mq ass. 660 Ind. Dep. L. 1.174.800;
     Sterlacci Maria Leonarda prop. 2/27 n. Carpino 1. febbraio 1959 e
   Sterlacci Savino prop. 9/27 n. Carpino 2 agosto 1920, fg. 35, p.lla
     149 mq ass. 550 Ind. Dep. L. 398.850; Fusillo Maria n. Carpino 20
 agosto 1930, fg. 37, p.lle 109 mq ass. 81 Ind. Dep. L. 244.750; Russi
   Matteo n. Carpino 8 agosto 1948, fg. 37, p.lla 105 mq ass. 317 Ind.
   Dep. L. 564.260; Di Viesti Leonarda prop. 2/3 n. Carpino 1. gennaio
  1942 e Sardella Antonio prop. 1/3 n. Carpino 27 aprile 1967, fg. 37,
     p.lle 143+275 mq ass. 221+18 Ind. Dep. L. 469.030; Russi Leonarda
   prop. ½1/2 n. Carpino 22 settembre 1923, Russi Antonio prop. 1/2 n.
  Carpino 12 dicembre 1931 e Russi Domenico usuf. n. Carpino 1. agosto
        1921, fg. 37, p.lle 102 mq da ass. 980 Ind. Dep. L. 1.744.400.
                                              Foggia, 15 novembre 2001
                                                     Cipriani Lorenzo.
                                                                      
C-9975 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.