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Errata corrige
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Modifiche alla circolare CDP S.p.a. n. 1274 Alla Circolare CDP S.p.a. 1274/2009, recante le condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti Societa' per azioni da parte delle Aziende sanitarie locali e Aziende ospedaliere, degli Enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, delle Universita' statali e Istituti ad esse assimilati, sono apportate le modifiche di seguito indicate. Il paragrafo 2 «Ambito Oggettivo», e' sostituito come segue: Sono ammessi al finanziamento esclusivamente gli investimenti, individuati ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il primo capoverso del paragrafo 4.5.3. «Garanzie e impegni relativi ai finanziamenti degli Enti operanti nel settore dell'Edilizia residenziale pubblica costituiti in forma giuridica di societa' di capitali», e' sostituito come segue: Gli ERP costituiti in forma giuridica di societa' di capitali (di seguito anche Societa') devono conferire, a garanzia del prestito chirografario, per tutta la durata del prestito medesimo, un ordine permanente di accantonamento risorse (Ordine Permanente di Accantonamento Risorse), impartito alla Banca che svolge per la societa' il servizio di conto corrente (di seguito anche la «Banca d'Appoggio»), conforme allo schema reso disponibile dalla CDP: i) ad accreditare nel conto corrente intestato alla societa' ed intrattenuto presso la Banca d'Appoggio le entrate della societa'; ii) ad accantonare e vincolare - nell'interesse della CDP - le entrate di cui al precedente punto i, fino a concorrenza di un importo pari ad un'annualita' del prestito, comprensiva di capitale ed interessi, come risultante dal piano di ammortamento del prestito; iii) a destinare le entrate accantonate e vincolate ai sensi del precedente punto ii esclusivamente al pagamento delle rate previste nel piano di ammortamento del prestito. In alternativa all'ordine Permanente di Accantonamento Risorse, gli ERP possono produrre fidejussione, conforme allo schema reso disponibile dalla CDP, rilasciata da primario Istituto di credito a garanzia del pieno e puntuale soddisfacimento di tutte le ragioni del credito derivanti dalla contrazione del prestito, per un importo che sara' determinato in relazione alle caratteristiche del finanziamento ed all'esito dell'analisi economico-finanziaria-patrimoniale dell'ente e, in ogni caso, non inferiore ad un'annualita' di ammortamento del prestito, in linea capitale ed interesse. La fidejussione, avente durata fino all'integrale adempimento da parte dell'ERP di tutti gli obblighi assunti in relazione al prestito, deve essere rilasciata da un Istituto di credito che possegga una classe di rating, attribuita da una delle principali agenzie internazionali, non inferiore all'investment grade. Nel caso in cui l'Istituto fideiubente sia sprovvisto di rating, la CDP si riserva di valutarne l'equilibrio economico-finanziario e la solidita' patrimoniale. Il primo capoverso del paragrafo 4.7 «Perfezionamento del contratto», e' sostituito come segue: Successivamente all'affidamento, si procede alla stipula del contratto di prestito chirografario, con le seguenti modalita' alternative: mediante sottoscrizione del contratto, di norma presso la sede della CDP, se il prestito chirografario e' di importo inferiore a cento milioni di euro e destinato ad un ente avente personalita' giuridica pubblica; in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, con oneri a carico dell'ente, se il prestito chirografario e' di importo pari o superiore a cento milioni di euro ovvero se e' destinato ad un ente avente personalita' giuridica privatistica. Roma, 18 giugno 2010 L'amministratore delegato: Giovanni Gorno Tempini C101535