PREFETTURA DI PISA

(GU Parte Seconda n.14 del 2-2-2010)

Prot. n. 1019 del 18/01/2010.

  Il prefetto della Provincia di Pisa, 
  Visto l'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; 
  Visto l'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340; 
  Vista la nota n. 6665/10 del 7 gennaio 2010 con la quale  la  Banca
d'Italia, sede di Firenze,  nel  comunicare  che,  nell'ambito  della
Provincia di Pisa, la sede centrale della Cassa di  Risparmio  di  S.
Miniato  e  le  sottonotate  dipendenze   della   stessa,   a   causa
dell'eccezionale maltempo  e  della  chiusura  della  viabilita',  il
giorno 22 dicembre 2009,  non  sono  state  in  grado  di  funzionare
regolarmente, ha chiesto l'emanazione del  provvedimento  prefettizio
di proroga dei termini legali e convenzionali, ai  sensi  del  citato
D.L. 15 gennaio 1948, n. 1; 
 
                              Decreta: 
 
  ai sensi e per gli effetti del D.L.  15  gennaio  1948,  n.  1,  e'
riconosciuto  il  mancato  corretto  funzionamento,  nel  giorno   22
dicembre 2009, sia della sede centrale della Cassa di Risparmio di S.
Miniato che delle sottonotate dipendenze: 
  Capanne, Capannoni, Casiana Terme, Castelfranco di  Sotto,  Faglia,
La Rotta, La Scala, Monopoli Val d'Arno, Orientano, Palaia,  Pisa  1,
Pisa 2, Pisa 3,  Pisa  4,  Ponsacco,  Ponte  a  Egola,  Pontedera  1,
Pontedera 2, San Frediano a Settimo, San Miniato, San Miniato  Basso,
San Romano, Santa Croce sull'Arno 1, Santa Croce sull'Arno  2,  Santa
Maria a Monte, Staffoli. 
    Pisa, 18 gennaio 2010 

                            Il prefetto: 
                              De Bonis 

 
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