PREFETTURA DI CAMPOBASSO

(GU Parte Seconda n.35 del 23-3-2010)

Prot. n. 14165 del 12/3/2010.

  Il prefetto della Provincia di Campobasso, 
  Vista la lettera n. 0191037/10 del 10 marzo 2010, con la  quale  la
Direzione della Banca d'Italia, Filiale di Campobasso, segnala che, a
causa dell'astensione dal lavoro del personale  della  societa'  Seba
S.p.a., societa' di service  per  la  lavorazione  di  assegni  e  di
effetti, la Filiale della Banca delle Marche S.p.a. di Termoli non ha
potuto funzionare regolarmente nei giorni 1, 2 e 3 marzo 2010; 
  Considerato che con la richiamata nota, la  stessa  Banca  d'Italia
chiede che si autorizzi, ai sensi  e  per  gli  effetti  del  decreto
legislativo n. 1 del 15 gennaio 1948, la proroga dei termini legali e
convenzionali  scaduti  nei  suddetti  giorni  e  nei  cinque  giorni
successivi; 
  Ritenuta la necessita' di provvedere al riguardo; 
  Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1. 
 
                              Decreta: 
 
  Il mancato funzionamento, nei giorni 1, 2 e  3  marzo  2010,  della
Filiale della Banca delle Marche S.p.a. di Termoli,  e'  riconosciuto
ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo  15  gennaio
1948, n. 1, come causato da evento eccezionale e la sua durata  resta
limitata soltanto nei suddetti giorni. 
  I termini legali e convenzionali scaduti nei giorni 1, 2 e 3  marzo
2010, nonche' nei cinque giorni successivi sono, pertanto,  prorogati
di quindici giorni. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale,  ai
sensi dell'art. 31 legge 24 novembre 2000, n. 340. 
    Campobasso, 12 marzo 2010 

                            Il prefetto: 
                              Scammacca 

 
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