PREFETTURA DI PESCARA

(GU Parte Seconda n.43 del 10-4-2010)

Prot. n. 14220 del 23/3/2010.

  Il prefetto della Provincia di Pescara, 
  Vista la nota n. 0209717/10 del giorno 17 marzo 2010, con la  quale
la Banca d'Italia  Filiale  di  L'Aquila,  ha  chiesto,  su  conforme
istanza dell'Unicredit Banca di Roma S.p.a. per gli  sportelli  della
dipendenza di Montesilvano «via Europa», l'applicazione  del  decreto
legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1, concernente la sospensione dei
termini  legali  e  convenzionali  scadenti  durante  il  periodo  di
interruzione  delle  operazioni  bancarie  in  dipendenza  di  eventi
eccezionali; 
  Atteso   che    l'irregolare    funzionamento    degli    sportelli
dell'Unicredit Banca di Roma S.p.a. dipendenza di  Montesilvano  «via
Europa» e' dipeso dall'astensione  dal  lavoro  del  personale  della
dipendenza anzidetta, nell'intera giornata del 12 marzo 2010; 
  Visto l'art. 2 del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1; 
 
                              Decreta: 
 
  I termini legali e convenzionali scaduti nel citato  giorno  e  nei
cinque giorni successivi sono prorogati,  a  favore  degli  sportelli
bancari indicati in premessa, di  quindici  giorni  a  decorrere  dal
giorno di riapertura degli sportelli al pubblico. 
  I titoli che si trovano giacenti presso la summenzionata Azienda di
credito, durante il periodo di chiusura, dovranno  essere  muniti  di
apposita dichiarazione con cui,  ai  sensi  dell'art.  3  del  citato
decreto legislativo n.  1/1948,  si  faccia  menzione  della  proroga
accordata. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. 
    Pescara, 23 marzo 2010 

                            Il prefetto: 
                                Orrei 

 
C10797 (Gratuito)
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