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Errata corrige
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Prot. n. 14224 del 23/3/2010. Il prefetto della Provincia di Pescara, Vista la nota n. 0209417/10 del giorno 17 marzo 2010, con la quale la Banca d'Italia Filiale di L'Aquila, ha chiesto, su conforme istanza della Banca Caripe S.p.a. per gli sportelli delle sotto elencate dipendenze: Pescara Agenzia n. 5 «via Tiburtina n. 318» e Citta' Sant'Angelo Agenzia di via Diaz, angolo Vico Gregoriano; L'applicazione del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1, concernente la sospensione dei termini legali e convenzionali scadenti durante il periodo di interruzione delle operazioni bancarie in dipendenza di eventi eccezionali; Atteso che l'irregolare funzionamento degli sportelli della Banca Caripe S.p.a. dipendenze di: Pescara Agenzia n. 5 «via Tiburtina n. 318» e Citta' Sant'Angelo Agenzia di via Diaz, angolo Vico Gregoriano e' dipeso dall'astensione dal lavoro del personale delle dipendenze anzidette, nell'intera giornata del 12 marzo 2010; Visto l'art. 2 del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1; Decreta: I termini legali e convenzionali scaduti nel citato giorno e nei cinque giorni successivi sono prorogati, a favore degli sportelli bancari indicati in premessa, di quindici giorni a decorrere dal giorno di riapertura degli sportelli al pubblico. I titoli che si trovano giacenti presso la summenzionata Azienda di credito, durante il periodo di chiusura, dovranno essere muniti di apposita dichiarazione con cui, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 1/1948, si faccia menzione della proroga accordata. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Pescara, 23 marzo 2010 Il prefetto: Orrei C10798 (Gratuito)