Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Ricorso RGR n. 1346/2001 proposto dalla Soc. Goodtime S.r.l.,
con sede in Genova, in persona del legale rappresentante Rossella
Canepa, assistita dagli Avv.ti Alberto Marconi e Giovanni Candido Di
Gioia, presso il secondo domiciliata in Roma, Piazzale Mazzini n. 27,
contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Amministrazione
Autonoma dei Monopoli di Stato per l'annullamento previa sospensione
della graduatoria approvata con decreto del Direttore Generale 11
luglio 2001 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 2001)
della gara pubblica per l'assegnazione di 800 concessioni per
l'esercizio di sale per il gioco del Bingo nonche' del verbale della
Commissione giudicatrice, delle schede valutative relative al plico
n. 858 della Soc. Goodtime. Con atto notificato anche alla
controinteressata Soc. Servizio Stampa Liguria S.r.l. il 19 ottobre
2001, la ricorrente lamenta:
1) violazione del bando di gara pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 28 gennaio 2000, del Regolamento di gioco approvato con
decreto direttoriale 16 novembre 2000. Difetto dei presupposti
legittimanti e di motivazione. La Commissione giudicatrice avrebbe
escluso il progetto della ricorrente perche' la sala da gioco
progettata e' articolata su due livelli, mentre la sala avrebbe
dovuto essere estesa su un unico livello. Sennonche', nessuno dei
requisiti delle sale da gioco previsti dall'art. 12 del Regolamento
ex D.D. 16 novembre 2000, dal bando di gara e dalle istruzioni del 29
novembre 2000 impone un unico livello e vieta l'articolazione della
sala su due livelli.
Illegittimamente la Commissione ha introdotto regole nuove piu'
restrittive di quelle previste dal bando e dalla legge, costituenti
addirittura cause di esclusione dalla gara stessa. Quand'anche
potessero venire introdotte, dette regole, esse avrebbero dovuto
essere palesate prima dell'inizio della gara, in modo che la
ricorrente potesse averne conoscenza. Sussiste, inoltre, difetto di
motivazione in quanto e' indimostrato l'asserito pregiudizio alla
visibilita' del gioco contenuto nella scheda di valutazione. In
subordine, quand'anche la Commissione potesse imporre come requisito
di ammissione l'unicita' del livello, l'esclusione sarebbe
illegittima perche' il progetto della ricorrente rientrerebbe
nell'ipotesi derogatoria prevista al trattino VII del verbale della
Commissione del 5 maggio 2001. Inoltre, la causa di esclusione
dipendente dalla articolazione della sala da gioco in piu' livelli e'
stata fissata il 5 maggio 2001 e cioe' dopo che erano stati assegnati
alle Sottocommissioni i plichi contenenti le offerte dei concorrenti,
violando il principio di trasparenza e imparzialita';
2) violazione dei principi sul funzionamento delle commissioni
giudicatrici delle gare pubbliche. Le 3 Sottocommissioni istituite
dalla Commissione giudicatrice hanno ciascuna un diverso Presidente,
in violazione del principio per cui le Sottocommissioni devono
operare in modo omogeneo. Cio' poteva essere garantito soltanto dalla
comunanza di uno stesso Presidente. Contrariamente alla regola del
punto 8 del verbale 27 febbraio 2001, la Commissione non ha compiuto
alcuna valutazione delle singole posizioni descritte dai lavori
istruttori delle Sottocommissioni e ha invertito la logica del
procedimento secondo cui prima si deve valutare l'ammissibilita'
delle domande e dopo si esaminano nel merito quelle ammissibili
formandone la graduatoria. Sono invalide le operazioni della
commissione compiute senza la partecipazione di tutti i suoi 15
componenti, atteso che dopo le dimissioni di uno dei componenti, la
Commissione ha proseguito i lavori con soli 14 componenti. Si propone
domanda di risarcimento dei danni per l'illegittima esclusione dalla
gara.
Motivi aggiunti notificati il 22 febbraio 2002: la ricorrente
lamenta:
1) violazione del bando di gara e del Regolamento di gioco
approvato con D.D. 16 novembre 2000 e delle relative specifiche
tecniche. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di
istruttoria. Sussiste difetto di motivazione in quanto se la
Commissione intendeva escludere il progetto della ricorrente per
mancata revisione di idonei schermi ripetitori del gioco, cio' non e'
mai stato detto espressamente in alcun documento. In linea di fatto
non e' comunque vero che il progetto non prevedeva gli schermi
ripetitori, atteso che la tavola progettuale allegata alla domanda
indica uno schermo in corrispondenza della scala che porta al II
livello idoneo ad assicurare la visione del gioco condotto dal
battitore al livello inferiore. In subordine, se la Commissione
nutriva dubbi sulla previsione progettuale del II schermo destinato
ai giocatori del piano superiore, avrebbe dovuto chiedere chiarimenti
sul punto alla ricorrente secondo i principi di buona fede e di
massima partecipazione dei concorrenti. In ulteriore subordine, la
Commissione avrebbe dovuto approvare il progetto con riserva di
verifica nella fase di collaudo. P.Q.M. e' stato chiesto
l'annullamento di tutti gli atti della gara. Vinte spese ed onorari.
Con la presente pubblicazione, in esecuzione della decisione del TAR
Lazio Sez. II del13 marzo 2002, si notifica la pendenza del ricorso
ad integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le
Societa' concorrenti collocate utilmente in graduatoria.
Genova - Roma, 20 marzo 2002
Avv. Alberto Marconi.
G-173 (A pagamento).