T.A.R. LAZIO
Sezione II - Roma

(GU Parte Seconda n.78 del 3-4-2002)

      Ricorso RGR n. 1346/2001 proposto dalla Soc. Goodtime S.r.l.,
 con sede in Genova, in persona del legale rappresentante Rossella
 Canepa, assistita dagli Avv.ti Alberto Marconi e Giovanni Candido Di
 Gioia, presso il secondo domiciliata in Roma, Piazzale Mazzini n. 27,
 contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Amministrazione
 Autonoma dei Monopoli di Stato per l'annullamento previa sospensione
 della graduatoria approvata con decreto del Direttore Generale 11
 luglio 2001 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 2001)
 della gara pubblica per l'assegnazione di 800 concessioni per
 l'esercizio di sale per il gioco del Bingo nonche' del verbale della
 Commissione giudicatrice, delle schede valutative relative al plico
 n. 858 della Soc. Goodtime. Con atto notificato anche alla
 controinteressata Soc. Servizio Stampa Liguria S.r.l. il 19 ottobre
 2001, la ricorrente lamenta:
       1) violazione del bando di gara pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale del 28 gennaio 2000, del Regolamento di gioco approvato con
 decreto direttoriale 16 novembre 2000. Difetto dei presupposti
 legittimanti e di motivazione. La Commissione giudicatrice avrebbe
 escluso il progetto della ricorrente perche' la sala da gioco
 progettata e' articolata su due livelli, mentre la sala avrebbe
 dovuto essere estesa su un unico livello. Sennonche', nessuno dei
 requisiti delle sale da gioco previsti dall'art. 12 del Regolamento
 ex D.D. 16 novembre 2000, dal bando di gara e dalle istruzioni del 29
 novembre 2000 impone un unico livello e vieta l'articolazione della
 sala su due livelli.
 
      Illegittimamente la Commissione ha introdotto regole nuove piu'
 restrittive di quelle previste dal bando e dalla legge, costituenti
 addirittura cause di esclusione dalla gara stessa. Quand'anche
 potessero venire introdotte, dette regole, esse avrebbero dovuto
 essere palesate prima dell'inizio della gara, in modo che la
 ricorrente potesse averne conoscenza. Sussiste, inoltre, difetto di
 motivazione in quanto e' indimostrato l'asserito pregiudizio alla
 visibilita' del gioco contenuto nella scheda di valutazione. In
 subordine, quand'anche la Commissione potesse imporre come requisito
 di ammissione l'unicita' del livello, l'esclusione sarebbe
 illegittima perche' il progetto della ricorrente rientrerebbe
 nell'ipotesi derogatoria prevista al trattino VII del verbale della
 Commissione del 5 maggio 2001. Inoltre, la causa di esclusione
 dipendente dalla articolazione della sala da gioco in piu' livelli e'
 stata fissata il 5 maggio 2001 e cioe' dopo che erano stati assegnati
 alle Sottocommissioni i plichi contenenti le offerte dei concorrenti,
 violando il principio di trasparenza e imparzialita';
       2) violazione dei principi sul funzionamento delle commissioni
 giudicatrici delle gare pubbliche. Le 3 Sottocommissioni istituite
 dalla Commissione giudicatrice hanno ciascuna un diverso Presidente,
 in violazione del principio per cui le Sottocommissioni devono
 operare in modo omogeneo. Cio' poteva essere garantito soltanto dalla
 comunanza di uno stesso Presidente. Contrariamente alla regola del
 punto 8 del verbale 27 febbraio 2001, la Commissione non ha compiuto
 alcuna valutazione delle singole posizioni descritte dai lavori
 istruttori delle Sottocommissioni e ha invertito la logica del
 procedimento secondo cui prima si deve valutare l'ammissibilita'
 delle domande e dopo si esaminano nel merito quelle ammissibili
 formandone la graduatoria. Sono invalide le operazioni della
 commissione compiute senza la partecipazione di tutti i suoi 15
 componenti, atteso che dopo le dimissioni di uno dei componenti, la
 Commissione ha proseguito i lavori con soli 14 componenti. Si propone
 domanda di risarcimento dei danni per l'illegittima esclusione dalla
 gara.
 
      Motivi aggiunti notificati il 22 febbraio 2002: la ricorrente
 lamenta:
       1) violazione del bando di gara e del Regolamento di gioco
 approvato con D.D. 16 novembre 2000 e delle relative specifiche
 tecniche. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di
 istruttoria. Sussiste difetto di motivazione in quanto se la
 Commissione intendeva escludere il progetto della ricorrente per
 mancata revisione di idonei schermi ripetitori del gioco, cio' non e'
 mai stato detto espressamente in alcun documento. In linea di fatto
 non e' comunque vero che il progetto non prevedeva gli schermi
 ripetitori, atteso che la tavola progettuale allegata alla domanda
 indica uno schermo in corrispondenza della scala che porta al II
 livello idoneo ad assicurare la visione del gioco condotto dal
 battitore al livello inferiore. In subordine, se la Commissione
 nutriva dubbi sulla previsione progettuale del II schermo destinato
 ai giocatori del piano superiore, avrebbe dovuto chiedere chiarimenti
 sul punto alla ricorrente secondo i principi di buona fede e di
 massima partecipazione dei concorrenti. In ulteriore subordine, la
 Commissione avrebbe dovuto approvare il progetto con riserva di
 verifica nella fase di collaudo. P.Q.M. e' stato chiesto
 l'annullamento di tutti gli atti della gara. Vinte spese ed onorari.
 Con la presente pubblicazione, in esecuzione della decisione del TAR
 Lazio Sez. II del13 marzo 2002, si notifica la pendenza del ricorso
 ad integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le
 Societa' concorrenti collocate utilmente in graduatoria.
 
       Genova - Roma, 20 marzo 2002
 
                                                 Avv. Alberto Marconi.
G-173 (A pagamento).
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