TAR LIGURIA
Sezione II - Genova

(GU Parte Seconda n.24 del 29-1-2002)

      Ricorso R.G.R. n 125/01 proposto da Daniela Amato, residente in 
 Rapallo, assistita dagli avv.ti prof. Lorenzo Acquarone e Marco 
 Barilati, domiciliata in Genova, via Corsica n.21, contro il 
 Ministero della pubblica istruzione, in persona del legale 
 rappresentante, per l'annullamento, previa sospensione: a) del 
 decreto del Ministero della pubblica istruzione Direzione regionale 
 per la Liguria, Ufficio scolastico di Genova n. 16188/A40 del 13 
 novembre 2000, portante esclusione dalla graduatoria permanente 
 classe di concorso A059 perche' priva dell'abilitazione 
 all'insegnamento nella classe sopraindicata di cui all'art. 3, 
 decreto ministeriale n. 146/00 (essendo iscritta dall'a.a. 99/00 alla 
 Scuola di Specializzazione all'Insegnamento Secondario - S.S.I.S. 
 presso l'Universita' di Genova, ove ha conseguito la specializzazione 
 nel luglio 2001) e di 360 giorni di servizio nelle scuole statali; b) 
 dei decreti ministeriali pubblica istruzione nn. 123/00 e 146/00, 
 delle CC.MM. n. 4247/99 e n. 5137/00. La ricorrente lamenta: 
       1) violazione art. 3, decreto ministeriale n. 146/00, art. 2, 
 commi 2 e 4, legge n. 124/99, art. 2, commi 4, 5 e 6, decreto 
 ministeriale n. 123/00, dei principi di uguaglianza, ragionevolezza, 
 imparzialita' e buona amministrazione ex art. 3, 51 e 97 Cost., 
 dell'art. 12 preleggi al cc. Difetto di presupposti, istruttoria e 
 motivazione. Ingiustizia grave e manifesta illogicita'. In subordine 
 invalidita' derivata per l'illegittimita' dell'art. 3, decreto 
 ministeriale n. 146/00, e dell'art. 2, decreto ministeriale n. 
 123/00, per violazione delle norme e dei principi costituzionali 
 suddetti e, occorrendo, per l'illegittimita' costituzionale dell'art. 
 2, commi 2 e 4, legge n. 124/99. 
 
      La ricorrente, specializzanda S.S.I.S., al pari dei 'corsisti 
 exO.M. n. 33/2000', ha diritto all'ammissione con riserva nelle 
 graduatorie de quibus in attesa del conseguimento del titolo 
 abilitativo, giusta i citati artt. dei decreti ministeriali nn. 
 123/00 e 146/00, donde l'illegittimita' del decreto di esclusione. La 
 posizione della ricorrente e' quanto meno identica a quella di chi ha 
 frequentato questi corsi. Essa ne ha diritto anche senza 360 giorni 
 di servizio in scuole statali giusta l'art. 3, comma 2, punto IV e 
 comma 3 decreto ministeriale n. 146/00. Se cosi' non fosse, i decreti 
 ministeriali e/o la legge n. 124/99 e/o l'art. 6-ter legge n. 306/00, 
 contrasterebbero con le suindicate norme e principi costituzionali, 
 per ingiusta discriminazione di posizioni sostanziali identiche e 
 violazione del principio per cui tutti i cittadini possono accedere 
 agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza. 
      Motivi aggiunti di Daniela Amato, ut supra, nel ricorso R.G.R. 
 n. 125/01, per l'annullamento, previa sospensione delle graduatorie 
 provinciali definitive per le nomine in ruolo e per le nomine a tempo 
 determinato (supplenze annuali), classe A059 del 10 agosto 2001, 
 del/dei provvedimento/i (di numero e data ignoti) con cui il 
 Ministero dell'istruzione universita' e ricerca, Direzione regionale 
 per la Liguria, Ufficio scolastico di Genova le ha approvate e, 
 occorrendo, del C.M. n. 137/01. La ricorrente lamenta: 
       I) violazione art. 8, decreto ministeriale n. 268/01; artt. 3, 
 5, all. A, decreto ministeriale n. 146/00, art. 1 D.L. n. 255/01, 
 art. 2 legge n. 124/99. Violazione principi di uguaglianza, 
 ragionevolezza e buona amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost. 
 Difetto di motivazione. Eccesso di potere per difetto d'istruttoria, 
 illogicita', ingiusta disparita' di trattamento. Sviamento. 
 
      Avuto il titolo abilitativo alla ricorrente spettavano pt. 30 ex 
 art. 8 decreto ministeriale n. 268/01, il punteggio ex all. A, 
 decreto ministeriale n. 146/00. Per contro le graduatorie impugnate 
 non riconoscono alla ricorrente il punteggio aggiuntivo ex art. 8, 
 decreto ministeriale n. 268/01, ne' quello ex all. A, decreto 
 ministeriale n. 146/00. Tale ingiustificata disparita' di trattamento 
 contrasta con il D.L. n. 255/01 e con i citati principi ex art. 3, 51 
 e 97 Cost., per le stesse ragioni indicate nel ricorso introduttivo e 
 per mancata valorizzazione dei maggiori titoli culturali scientifici 
 nonche' di merito dei docenti specializzati S.S.I.S. rispetto ai 
 corsisti exO.M. n. 33/2000. Sussiste lo sviamento di potere in quanto 
 le nuove graduatorie non fan altro che perpetuare ulteriormente 
 l'illegittimo favor nei confronti di chi si e' abilitato con corsi ex 
 O.M. n. 33/00. In subordine, se la diversa attribuzione dei punteggi 
 ed il conseguente trattamento discriminatorio tra i corsisti ex O.M. 
 e specializzandi S.S.I.S. dipendesse da una qualche norma di legge 
 (quelle gia' impugnate con il ricorso o l'art. 1 e/o l'art. 2, D.L. 
 n. 255/01), o di regolamento (gli artt. 1, 3, 5, all. A, decreto 
 ministeriale n. 146/00, e/o l'art. 2, decreto ministeriale n. 123/00, 
 o, l'art. 1 e/o 21, decreto ministeriale n. 268/01), allora le norme 
 di legge e/o di regolamento violerebbero (ognuna nel suo ordine) con 
 gli art. 3, 51 e 97 Cost. ed i relativi principi per le ragioni di 
 cui al precedente punto, con conseguente invalidita' derivata delle 
 graduatorie de quibus e degli altri provvedimenti impugnati; 
       II) violazione dei principi costituzionali suindicati. 
 Violazione art. 1 D.L. n. 255/01, artt. 3 e 10, decreto ministeriale 
 n. 146/00. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicita', 
 ingiusta disparita' di trattamento. Difetto di motivazione. 
 Sviamento. 
 
      Avendo ottenuto il titolo abilitativo ed essendo intervenuto il 
 D.L. n. 255/2001, la ricorrente doveva essere collocata nella 
 graduatoria a pieno titolo, non con riserva. Comunque 
 l'amministrazione non poteva 'scavalcare' la ricorrente senza una 
 espressa disposizione di legge o regolamento. L'amministrazione non 
 ha mai precisato i presupposti di questo suo illegittimo modo di 
 operare. Se cio' dipendesse dalla C.M. n. 137/01 (o da altro atto 
 sconosciuto), allora gli atti omissivi e la stessa circolare 
 sarebbero invalidi sotto i profili rubricati per le ragioni gia' 
 illustrate in precedenza; 
       III) istanza istruttoria. La ricorrente chiede che 
 l'amministrazione chiarisca fino a quale posizione sono state 
 utilizzate le graduatorie provinciali definitive per le nomine in 
 ruolo e per le nomine a tempo determinato in epigrafe indicate. 
 
      Si chiede l'annullamento degli atti impugnati. Vinte spese ed 
 onorari. 
      Con la presente pubblicazione, in esecuzione della decisione del 
 TAR Liguria, Sezione II del 27 dicembre 2001 si notifica la pendenza 
 del ricorso articolato nei motivi suindicati, ad integrazione del 
 contraddittorio, nei confronti di tutti i docenti che precedono la 
 ricorrente nelle graduatorie suddette e che dalla stessa sarebbero 
 superate. 
     Genova, 10 gennaio 2001 
                                                  Avv. Marco Barilati.
G-25 (A pagamento). 
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