Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Ricorso R.G.R. n 125/01 proposto da Daniela Amato, residente in
Rapallo, assistita dagli avv.ti prof. Lorenzo Acquarone e Marco
Barilati, domiciliata in Genova, via Corsica n.21, contro il
Ministero della pubblica istruzione, in persona del legale
rappresentante, per l'annullamento, previa sospensione: a) del
decreto del Ministero della pubblica istruzione Direzione regionale
per la Liguria, Ufficio scolastico di Genova n. 16188/A40 del 13
novembre 2000, portante esclusione dalla graduatoria permanente
classe di concorso A059 perche' priva dell'abilitazione
all'insegnamento nella classe sopraindicata di cui all'art. 3,
decreto ministeriale n. 146/00 (essendo iscritta dall'a.a. 99/00 alla
Scuola di Specializzazione all'Insegnamento Secondario - S.S.I.S.
presso l'Universita' di Genova, ove ha conseguito la specializzazione
nel luglio 2001) e di 360 giorni di servizio nelle scuole statali; b)
dei decreti ministeriali pubblica istruzione nn. 123/00 e 146/00,
delle CC.MM. n. 4247/99 e n. 5137/00. La ricorrente lamenta:
1) violazione art. 3, decreto ministeriale n. 146/00, art. 2,
commi 2 e 4, legge n. 124/99, art. 2, commi 4, 5 e 6, decreto
ministeriale n. 123/00, dei principi di uguaglianza, ragionevolezza,
imparzialita' e buona amministrazione ex art. 3, 51 e 97 Cost.,
dell'art. 12 preleggi al cc. Difetto di presupposti, istruttoria e
motivazione. Ingiustizia grave e manifesta illogicita'. In subordine
invalidita' derivata per l'illegittimita' dell'art. 3, decreto
ministeriale n. 146/00, e dell'art. 2, decreto ministeriale n.
123/00, per violazione delle norme e dei principi costituzionali
suddetti e, occorrendo, per l'illegittimita' costituzionale dell'art.
2, commi 2 e 4, legge n. 124/99.
La ricorrente, specializzanda S.S.I.S., al pari dei 'corsisti
exO.M. n. 33/2000', ha diritto all'ammissione con riserva nelle
graduatorie de quibus in attesa del conseguimento del titolo
abilitativo, giusta i citati artt. dei decreti ministeriali nn.
123/00 e 146/00, donde l'illegittimita' del decreto di esclusione. La
posizione della ricorrente e' quanto meno identica a quella di chi ha
frequentato questi corsi. Essa ne ha diritto anche senza 360 giorni
di servizio in scuole statali giusta l'art. 3, comma 2, punto IV e
comma 3 decreto ministeriale n. 146/00. Se cosi' non fosse, i decreti
ministeriali e/o la legge n. 124/99 e/o l'art. 6-ter legge n. 306/00,
contrasterebbero con le suindicate norme e principi costituzionali,
per ingiusta discriminazione di posizioni sostanziali identiche e
violazione del principio per cui tutti i cittadini possono accedere
agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza.
Motivi aggiunti di Daniela Amato, ut supra, nel ricorso R.G.R.
n. 125/01, per l'annullamento, previa sospensione delle graduatorie
provinciali definitive per le nomine in ruolo e per le nomine a tempo
determinato (supplenze annuali), classe A059 del 10 agosto 2001,
del/dei provvedimento/i (di numero e data ignoti) con cui il
Ministero dell'istruzione universita' e ricerca, Direzione regionale
per la Liguria, Ufficio scolastico di Genova le ha approvate e,
occorrendo, del C.M. n. 137/01. La ricorrente lamenta:
I) violazione art. 8, decreto ministeriale n. 268/01; artt. 3,
5, all. A, decreto ministeriale n. 146/00, art. 1 D.L. n. 255/01,
art. 2 legge n. 124/99. Violazione principi di uguaglianza,
ragionevolezza e buona amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost.
Difetto di motivazione. Eccesso di potere per difetto d'istruttoria,
illogicita', ingiusta disparita' di trattamento. Sviamento.
Avuto il titolo abilitativo alla ricorrente spettavano pt. 30 ex
art. 8 decreto ministeriale n. 268/01, il punteggio ex all. A,
decreto ministeriale n. 146/00. Per contro le graduatorie impugnate
non riconoscono alla ricorrente il punteggio aggiuntivo ex art. 8,
decreto ministeriale n. 268/01, ne' quello ex all. A, decreto
ministeriale n. 146/00. Tale ingiustificata disparita' di trattamento
contrasta con il D.L. n. 255/01 e con i citati principi ex art. 3, 51
e 97 Cost., per le stesse ragioni indicate nel ricorso introduttivo e
per mancata valorizzazione dei maggiori titoli culturali scientifici
nonche' di merito dei docenti specializzati S.S.I.S. rispetto ai
corsisti exO.M. n. 33/2000. Sussiste lo sviamento di potere in quanto
le nuove graduatorie non fan altro che perpetuare ulteriormente
l'illegittimo favor nei confronti di chi si e' abilitato con corsi ex
O.M. n. 33/00. In subordine, se la diversa attribuzione dei punteggi
ed il conseguente trattamento discriminatorio tra i corsisti ex O.M.
e specializzandi S.S.I.S. dipendesse da una qualche norma di legge
(quelle gia' impugnate con il ricorso o l'art. 1 e/o l'art. 2, D.L.
n. 255/01), o di regolamento (gli artt. 1, 3, 5, all. A, decreto
ministeriale n. 146/00, e/o l'art. 2, decreto ministeriale n. 123/00,
o, l'art. 1 e/o 21, decreto ministeriale n. 268/01), allora le norme
di legge e/o di regolamento violerebbero (ognuna nel suo ordine) con
gli art. 3, 51 e 97 Cost. ed i relativi principi per le ragioni di
cui al precedente punto, con conseguente invalidita' derivata delle
graduatorie de quibus e degli altri provvedimenti impugnati;
II) violazione dei principi costituzionali suindicati.
Violazione art. 1 D.L. n. 255/01, artt. 3 e 10, decreto ministeriale
n. 146/00. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicita',
ingiusta disparita' di trattamento. Difetto di motivazione.
Sviamento.
Avendo ottenuto il titolo abilitativo ed essendo intervenuto il
D.L. n. 255/2001, la ricorrente doveva essere collocata nella
graduatoria a pieno titolo, non con riserva. Comunque
l'amministrazione non poteva 'scavalcare' la ricorrente senza una
espressa disposizione di legge o regolamento. L'amministrazione non
ha mai precisato i presupposti di questo suo illegittimo modo di
operare. Se cio' dipendesse dalla C.M. n. 137/01 (o da altro atto
sconosciuto), allora gli atti omissivi e la stessa circolare
sarebbero invalidi sotto i profili rubricati per le ragioni gia'
illustrate in precedenza;
III) istanza istruttoria. La ricorrente chiede che
l'amministrazione chiarisca fino a quale posizione sono state
utilizzate le graduatorie provinciali definitive per le nomine in
ruolo e per le nomine a tempo determinato in epigrafe indicate.
Si chiede l'annullamento degli atti impugnati. Vinte spese ed
onorari.
Con la presente pubblicazione, in esecuzione della decisione del
TAR Liguria, Sezione II del 27 dicembre 2001 si notifica la pendenza
del ricorso articolato nei motivi suindicati, ad integrazione del
contraddittorio, nei confronti di tutti i docenti che precedono la
ricorrente nelle graduatorie suddette e che dalla stessa sarebbero
superate.
Genova, 10 gennaio 2001
Avv. Marco Barilati.
G-25 (A pagamento).