LITORALI URBANI
Societa' a responsabilita' limitata
CONBITULIT
Societa' a responsabilita' limitata

(GU Parte Seconda n.78 del 3-4-1993)

    Progetto di fusione
      Con atto di fusione di societa' ricevuto dal dott. Giulio Grilli
 notaio in Genova, in data 16 marzo 1993 repertorio n. 6166,
 registrato a Genova il 18 marzo 1993, trascritto al Tribunale di
 Genova in data 19 marzo 1993 al n. 5197 del registro d'ordine per
 quanto riguarda la Conbitulit - Societa' a responsabilita' limitata e
 in data 19 marzo 1993 al n. 5200 del rtegistro d'ordine per quanto
 riguarda la Litorali Urbani - Societa' a responsabilita' limitata, le
 sopra citate societa':
      Litorali Urbani - Societa' a responsabilita' limitata, con sede
 in Genova, via De Marini n. 1, capitale sociale L. 30.000.000
 interamente versato, iscritta nella cancelleria del Tribunale di
 Genova al n. 47016 del registro societa' e n. 65261/429 di fascicolo,
 avente il codice fiscale n. 02829810106;
      Conbitulit - Societa' a responsabilita' limitata, con sede in
 Genova, via De Marini n. 1, capitale sociale L. 60.000.000
 interamente versato, iscritta nella cancelleria del Tribunale di
 Genova al n. 16887 del registro societa' e n. 32094/273 di fascicolo,
 avente il codice fiscale n. 00452850100,
    hanno deliberato quanto segue:
      Articolo 1 ) - Le societa' Litorali Urbani - Societa' a
 responsabilita' limitata e Conbitulit - Societa' a responsabilita'
 limitata si fondono tra loro mediante incorporazione di quest'ultima
 societa' nella Litorali Urbani - Societa' a responsabilita' limitata,
 sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali alla data del 30
 giugno 1992 ed alle condizioni tutte previste e stabilite nelle
 deliberazioni entrambe in data 10 novembre 1992 repertori n. 5659 e
 5660.
      Articolo 2 ) - La fusione avviene senza aumento di capitale
 sociale da parte della societa' incorporante, dato che la stessa
 poossiede tutte le quote costituenti l'intero capitale sociale della
 societa' incorporanda, le quali vengono naturalmente annullate.
      Articolo 3 ) - Ai fini e per gli effetti civili e del disposto
 del comma settimo dell'art. 123 del testo unico sulle Imposte Dirette
 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, la fusione ha effetto dalla data del
 16 marzo 1993 e comunque nel rispetto dell'art. 2504-bis 1 del Codice
 civile.
      Articolo 4 ) - In conseguenza della fusione come sopra
 effettuata la societa' incorporata cessa di esistere, e si
 estinguono, e decadono dalle loro rispettive cariche i suoi
 amministratori ed i suoi eventuali procuratori, con pieno discarico
 per il loro operato; la societa' incorporante assume quindi tutti i
 diritti e gli obblighi di detta societa' incorporata, a sensi e per
 gli effetti dell'articolo 2504-bis del Codice civile. Pertanto tutte
 le attivita' e tutti i beni mobili ed immobili di qualunque natura
 costituenti il patrimonio della societa' incorporata, compresi i
 crediti, e quant'altro di sua spettanza e pertinenza, divengono senza
 eccezione alcuna di piena proprieta' e disponibilita' della societa'
 incorporante, alla quale rimangono accollate tutte le sue passivita'
 e tutte le obbligazioni di qualsiasi genere, nulla escluso od
 eccettuato, con obbligo di adempimento alle condizioni e patti
 stabiliti ed alle convenute scadenze.
    Il richiedente: notaio Giulio Grilli.
G-307 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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