Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Progetto di fusione
Con atto di fusione di societa' ricevuto dal dott. Giulio Grilli
notaio in Genova, in data 16 marzo 1993 repertorio n. 6166,
registrato a Genova il 18 marzo 1993, trascritto al Tribunale di
Genova in data 19 marzo 1993 al n. 5197 del registro d'ordine per
quanto riguarda la Conbitulit - Societa' a responsabilita' limitata e
in data 19 marzo 1993 al n. 5200 del rtegistro d'ordine per quanto
riguarda la Litorali Urbani - Societa' a responsabilita' limitata, le
sopra citate societa':
Litorali Urbani - Societa' a responsabilita' limitata, con sede
in Genova, via De Marini n. 1, capitale sociale L. 30.000.000
interamente versato, iscritta nella cancelleria del Tribunale di
Genova al n. 47016 del registro societa' e n. 65261/429 di fascicolo,
avente il codice fiscale n. 02829810106;
Conbitulit - Societa' a responsabilita' limitata, con sede in
Genova, via De Marini n. 1, capitale sociale L. 60.000.000
interamente versato, iscritta nella cancelleria del Tribunale di
Genova al n. 16887 del registro societa' e n. 32094/273 di fascicolo,
avente il codice fiscale n. 00452850100,
hanno deliberato quanto segue:
Articolo 1 ) - Le societa' Litorali Urbani - Societa' a
responsabilita' limitata e Conbitulit - Societa' a responsabilita'
limitata si fondono tra loro mediante incorporazione di quest'ultima
societa' nella Litorali Urbani - Societa' a responsabilita' limitata,
sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali alla data del 30
giugno 1992 ed alle condizioni tutte previste e stabilite nelle
deliberazioni entrambe in data 10 novembre 1992 repertori n. 5659 e
5660.
Articolo 2 ) - La fusione avviene senza aumento di capitale
sociale da parte della societa' incorporante, dato che la stessa
poossiede tutte le quote costituenti l'intero capitale sociale della
societa' incorporanda, le quali vengono naturalmente annullate.
Articolo 3 ) - Ai fini e per gli effetti civili e del disposto
del comma settimo dell'art. 123 del testo unico sulle Imposte Dirette
D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, la fusione ha effetto dalla data del
16 marzo 1993 e comunque nel rispetto dell'art. 2504-bis 1 del Codice
civile.
Articolo 4 ) - In conseguenza della fusione come sopra
effettuata la societa' incorporata cessa di esistere, e si
estinguono, e decadono dalle loro rispettive cariche i suoi
amministratori ed i suoi eventuali procuratori, con pieno discarico
per il loro operato; la societa' incorporante assume quindi tutti i
diritti e gli obblighi di detta societa' incorporata, a sensi e per
gli effetti dell'articolo 2504-bis del Codice civile. Pertanto tutte
le attivita' e tutti i beni mobili ed immobili di qualunque natura
costituenti il patrimonio della societa' incorporata, compresi i
crediti, e quant'altro di sua spettanza e pertinenza, divengono senza
eccezione alcuna di piena proprieta' e disponibilita' della societa'
incorporante, alla quale rimangono accollate tutte le sue passivita'
e tutte le obbligazioni di qualsiasi genere, nulla escluso od
eccettuato, con obbligo di adempimento alle condizioni e patti
stabiliti ed alle convenute scadenze.
Il richiedente: notaio Giulio Grilli.
G-307 (A pagamento).