Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Il dott. Cristiano Neumaier, rappresentato dagli avv.ti Franco
Carli e Francesco Cavallaro ed elettivamente domiciliato presso lo
studio del primo, via Antica Romana di Pegli 9/8, ha proposto ricorso
innanzi al TAR Liguria contro la regione Liguria e nei confronti dei
dottori Giuseppina Lolato, Carlo Censi Buffarini e Paolo
Prestigiacomo per l'annullamento della deliberazione della Giunta
regionale della Liguria n. 2656 del 6 giugno 1991, con la quale e'
stata approvata la graduatoria del concorso per l'assegnazione di
sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Genova, e di tutti gli
atti e provvedimenti preordinati, connessi e conseguenziali tra i
quali in particolare il decreto presidenziale con il quale e' stata
nominata la commissione esaminatrice di tale concorso.
Con tale ricorso, pendente al n. 1344/91, e' stata dedotta la
irrituale composizione della commissione esaminatrice per violazione
dell'art. 4 della legge n. 475/68 e dell'art. 33 della legge
regionale 23/81, modificato dall'art. 7 della legge regionale 47/84,
consistita nella nomina del dott. Cosmelli, designato dall'Ordine
provinciale dei farmacisti, ma privo dei requisiti di legge in quanto
non 'esercente in farmacia'.
Con successivi motivi aggiunti il dott. Neumaier ha dedotto:
eccesso di potere per manifesta erroneita' ed illegittimita'
della motivazione in quanto l'Amministrazione regionale pur a
conoscenza - attraverso un esposto - della designazione del dott.
Cosmelli si e' conformata a criticamente alle indicazioni dell'Ordine
dei farmacisti;
illegittimita' costituzionale delle leggi regionali 23/81 e
47/84 nella parte in cui prevedono che la Commissione esaminatrice
sia composta da sei commissari anziche' da cinque, come previsto
dalla legge 475/68, di cui tre funzionari privi di specifiche
competenze, cosi' vanificando le garanzie volute dal legislatore
statale in ordine al ruolo dominante dei commissari provvisti di
specifiche competenze, ed anzi prevedendo, in caso di parita', la
prevalenza del voto del presidente, professionalmente non
qualificato;
eccesso di potere per errore nell'indicazione del punteggio da
attribuire a ciascun anno di servizio del secondo decennio, in quanto
il punteggio sarebbe stato moltiplicato per cinque anziche' sei,
quanti sono i commissari d'esame, contrariamente a quanto operato per
il primo decennio;
violazione dell'art. 7 della legge 475/68 nella equiparazione
dei titoli di carriera dei farmacisti funzionari ai titoli di
servizio dei direttori o collaboratori di farmacia;
eccesso di potere per irragionevolezza e difetto di motivazione
nella mancata valutazione del punteggio di laurea;
violazione e falsa applicazione dell'art. 4-quater della legge
622/70 in quanto sarebbe errata la maggiorazione del punteggio
assegnato alla candidata Lolato come profuga;
eccesso di potere per ripetuti gravi errori di fatto nella
valutazione di titoli di numerosi candidati tra i quali i dottori
Alberti, Battaglia, Bordone, D'Auria, Giudice e Sartoratti.
Si costituivano in giudizio i controinteressati Lolato e Censi
Buffarini, nonche' la regione Liguria, chiedendo il rigetto del
ricorso.
Con sentenza n. 60/1992 del 13 febbraio - 3 marzo 1992 il TAR
Liguria, Sez. II, ha ordinato al ricorrente di integrare il
contraddittorio nei confronti di tutti i candidati dichiarati idonei,
che sarebbero pregiudicati dall'accoglimento del ricorso, ed ai quali
deve riconoscersi veste di legittimi contraddittori.
Poiche' con la medesima sentenza e' stata autorizzata la
notificazione per pubblici proclami detto ricorso viene cosi'
notificato ai dottori: Umberto Sciacchitano, Perla Gemignani,
Antonella Prior, Vittorio Battaglia, A. Maria Mastrangelo, Fausto
Sartorotti Stefano Massardo Cristina Crotti, Clelia Rolich, Milena
Bordone, Marisa Guarinoni, Laura Sansebastiano, Alessandra Cavallo,
Anna Cadenaccio, Stefano Della Vecchia, Sandra Campi, Michelina
D'Auria, Battistina Novaro, G. Franco Paccione e Viviana Saettone.
Genova, 23 marzo 1992
Avv. Franco Carli.
G-361 (A pagamento).