Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Notifica per pubblici proclami a tutti i creditori insinuati
nella procedura di limitazione (R.G. 1165/91) di responsabilita' per
l'incidente occorso alla nave 'Haven' nelle acque antistanti Arenzano
l'11/14 aprile 1991.
Contro il provvedimento in data 14 marzo 1992 del Giudice
designato alla procedura di limitazione, dott. Luigi Costanzo, con il
quale e' stato determinato lo stato attivo della procedura stessa,
provvedimento gia' comunicato agli stessi creditori, l'International
Oil Pollution Compensation Fund propone opposizione ex art. 636 Cod.
Nav. sostenendo che:
A) gli interessi che maturano sul fondo limite di
responsabilita' armatoriale debbano andare a beneficio dell'I.O.P.C.
Fund e non dei
creditori, perche' il protocollo alla Convenzione Fondo del
1984, non ratificato dall'Italia e non entrato in vigore, ha
contenuto innovativo e non confermativo del regime oggi in vigore;
B) il limite di copertura dell'I.O.P.C. Fund non puo' essere
determinato convertendo 900 milioni di franchi Poincare' al valore di
mercato dell'oro, ma invece valutandolo pari a SDR. 60 milioni,
inclusivi del limite della responsabilita' armatoriale e relativi
interessi.
Ha pertanto concluso chiedendo:
1) che gli interessi sul Fondo di limitazione per la
responsabilita' armatoriale vadano a beneficio dell'I.O.P.C. Fund;
2) che il limite di copertura dell'I.O.P.C. Fund sia determinato
in L. 102.864.000.000;
3) che, in subordine, sia dichiarata l'inapplicabilita' della
Convenzione Fondo del 1971 e che, quindi, l'I.O.P.C. Fund sia
dichiarato esente da qualunque obbligazione ex art. 4 della
Convenzione Fondo del 1971;
4) in ipotesi estremamente subordinata che le delibere
dell'assemblea dell'I.O.P.C. Fund del 20 aprile 1979 e del 22-24
ottobre 1986, con le quali si incremento' il limite di copertura da
450 a 900 milioni di franchi Poincare', siano annullate per errore
essenziale e riconoscibile e che il limite di copertura dell'I.O.P.C.
Fund sia determinato in 450 milioni di franchi Poincare';
5) che, in ogni caso, siano posti come condizione per
l'operativita' della copertura dell'I.O.P.C. Fund i presupposti di
cui all'art. 4.1) b) e c) della Convenzione Fondo del 1971.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
La citazione e' fatta a comparire all'udienza del 4 giugno 1992,
dinnanzi al Tribunale di Genova, udienza fissata dall'ordinanza del
Tribunale di Genova in date 20-21 gennaio 1992.
Il presidente del Tribunale di Genova, sentito il pubblico
ministero, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami dell'atto
di opposizione ex art. 150 C.p.c. dato il rilevantissimo numero dei
destinatari, con provvedimento in data 3 aprile 1992 nonche', con
provvedimento in pari data, l'abbreviazione dei termini di
comparizione alla meta' ai sensi dell'art. 163 bis C.p.c
Il presente estratto e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, sui
F.A.L. delle provincie dove risiedono i destinatari.
Una copia integrale e conforme dell'atto di opposizione e'
depositato nella Casa Comunale di Genova ed altra copia e' depositata
nella Cancelleria della Prima Sezione del Tribunale Civile di Genova.
A nome dell'International Oil Pollution Compensation Fund: prof.
avv. Nicola Balestra.
Genova, 6 aprile 1992
Lucia La Corte, ufficiale giudiziario.
G-362 (A pagamento).