(GU Parte Seconda n.88 del 14-4-1992)

      Notifica per pubblici proclami a tutti i creditori insinuati
 nella procedura di limitazione (R.G. 1165/91) di responsabilita' per
 l'incidente occorso alla nave 'Haven' nelle acque antistanti Arenzano
 l'11/14 aprile 1991.
      Contro il provvedimento in data 14 marzo 1992 del Giudice
 designato alla procedura di limitazione, dott. Luigi Costanzo, con il
 quale e' stato determinato lo stato attivo della procedura stessa,
 provvedimento gia' comunicato agli stessi creditori, l'International
 Oil Pollution Compensation Fund propone opposizione ex art. 636 Cod.
 Nav. sostenendo che:
      A) gli interessi che maturano sul fondo limite di
 responsabilita' armatoriale debbano andare a beneficio dell'I.O.P.C.
 Fund e non dei
      creditori, perche' il protocollo alla Convenzione Fondo del
 1984, non ratificato dall'Italia e non entrato in vigore, ha
 contenuto innovativo e non confermativo del regime oggi in vigore;
      B) il limite di copertura dell'I.O.P.C. Fund non puo' essere
 determinato convertendo 900 milioni di franchi Poincare' al valore di
 mercato dell'oro, ma invece valutandolo pari a SDR. 60 milioni,
 inclusivi del limite della responsabilita' armatoriale e relativi
 interessi.
    Ha pertanto concluso chiedendo:
      1) che gli interessi sul Fondo di limitazione per la
 responsabilita' armatoriale vadano a beneficio dell'I.O.P.C. Fund;
      2) che il limite di copertura dell'I.O.P.C. Fund sia determinato
 in L. 102.864.000.000;
      3) che, in subordine, sia dichiarata l'inapplicabilita' della
 Convenzione Fondo del 1971 e che, quindi, l'I.O.P.C. Fund sia
 dichiarato esente da qualunque obbligazione ex art. 4 della
 Convenzione Fondo del 1971;
      4) in ipotesi estremamente subordinata che le delibere
 dell'assemblea dell'I.O.P.C. Fund del 20 aprile 1979 e del 22-24
 ottobre 1986, con le quali si incremento' il limite di copertura da
 450 a 900 milioni di franchi Poincare', siano annullate per errore
 essenziale e riconoscibile e che il limite di copertura dell'I.O.P.C.
 Fund sia determinato in 450 milioni di franchi Poincare';
      5) che, in ogni caso, siano posti come condizione per
 l'operativita' della copertura dell'I.O.P.C. Fund i presupposti di
 cui all'art. 4.1) b) e c) della Convenzione Fondo del 1971.
    Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
      La citazione e' fatta a comparire all'udienza del 4 giugno 1992,
 dinnanzi al Tribunale di Genova, udienza fissata dall'ordinanza del
 Tribunale di Genova in date 20-21 gennaio 1992.
      Il presidente del Tribunale di Genova, sentito il pubblico
 ministero, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami dell'atto
 di opposizione ex art. 150 C.p.c. dato il rilevantissimo numero dei
 destinatari, con provvedimento in data 3 aprile 1992 nonche', con
 provvedimento in pari data, l'abbreviazione dei termini di
 comparizione alla meta' ai sensi dell'art. 163 bis C.p.c
      Il presente estratto e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, sui
 F.A.L. delle provincie dove risiedono i destinatari.
      Una copia integrale e conforme dell'atto di opposizione e'
 depositato nella Casa Comunale di Genova ed altra copia e' depositata
 nella Cancelleria della Prima Sezione del Tribunale Civile di Genova.
      A nome dell'International Oil Pollution Compensation Fund: prof.
 avv. Nicola Balestra.
    Genova, 6 aprile 1992
    Lucia La Corte, ufficiale giudiziario.
G-362 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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