T.A.R. Liguria

(GU Parte Seconda n.26 del 1-2-1992)

      Le sigg.re Maria Enrica Venturelli, Mariangela Roba, Mariangela
 Di Gregorio, Franca Gualtieri, Maria Teresa Ansaldi, Isabella Costa,
 Marina Barabino, Patrizia Dallasta, Sonia Mariani e Teresa Olivieri,
 rappresentate e difese dall'avv. Maria Luisa Sarni Florino, hanno
 impugnato al T.A.R. Liguria, con ricorso (R.G.R. 1340/86), notificato
 alla Regione Liguria ed alla controinteressata Silvana Tedeschi, la
 delibera della Giunta Regionale n. 2113 del 29 maggio 1986 e tutti
 gli atti relativi alla procedura concorsuale per la nomina a 21 posti
 di istruttore della VI qualifica funzionale di cui al concorso
 bandito con deliberazione della Giunta Regionale n. 7409 del 27
 dicembre 1984.
    Nel ricorso si e' dedotto il seguente motivo:
      a) violazione dell'art. 1 del R.D. n. 1054 del 6 maggio 1928 e
 dell'art. 5 del bando di concorso nonche' eccesso di potere per
 errore sui presupposti, contraddittorieta' intrinseca, illogicita' e
 difetto di motivazione, per avere, la commissione esaminatrice,
 attribuito punti 4 al diploma di scuola materna e per aver negato
 identica valutazione ai diplomi di addetto alla segreteria d'azienda
 e di addetto alla contabilita' d'azienda posseduti dalle ricorrenti.
      A seguito di ordinanze presidenziali venivano acquisiti in
 giudizio tutti gli atti concorsuali sicche' le ricorrenti deducevano
 i seguenti ulteriori motivi:
      a) violazione dell'art. 5, lett. A) del bando di concorso ed
 eccesso di potere per errore sui presupposti, carenza istruttoria e
 difetto di motivazione per avere la commissione erroneamente valutato
 fra i titoli di servizio anche quello prestato presso Enti diversi
 dalla Regione;
      b) eccesso di potere per carenza istruttoria, difetto di
 motivazione sotto differenziato profilo e illogicita' per avere la
 commissione omesso la indicazione, per taluni candidati, della
 qualita' del servizio prestato e/o dell'Ufficio presso il quale si e'
 svolto;
      c) violazione del criterio di massima assunto dalla commissione
 nella seduta dell'8 dicembre 1985 ed eccesso di potere per
 contraddittorieta' intrinseca e difetto di motivazione, perche' non
 risultavano redatte le schede relative ai titoli non valutabili
 corredate da idonea motivazione, previste nel criterio di massima;
      d) violazione dell'art. 3, punto C), del bando di concorso ed
 eccesso di potere per carenza istruttoria, difetto di motivazione ed
 illogicita', essendo stati usati criteri diversi nello specificare le
 ragioni delle divergenti valutazioni dei titoli;
      e) violazione dell'art. 5, punto C), del bando di concorso ed
 eccesso di potere per contraddittorieta' intrinseca, difetto di
 motivazione ed illogicita' perche' ad una candidata in possesso del
 titolo di studio di scuola media inferiore veniva attribuito il
 punteggio relativo al diploma di scuola media superiore.
      A seguito di sentenza istruttoria 285/90, l'amministrazione
 versava in giudizio le schede relative ai titoli non valutabili.
      Poiche' fra tali schede mancavano quelle relative alle
 ricorrenti, veniva proposto il seguente ulteriore motivo aggiunto:
      a) violazione del criterio di massima assunto nella seduto del
 18 gennaio 1985 nonche' eccesso di potere per errore sui presupposti,
 carenza istruttoria e di motivazione per avere la commissione, in
 contrasto con i criteri assunti, omesso di compilare dette schede nei
 riguardi delle ricorrenti.
      Interveniva quindi la sentenza 214/91 che ordinava nuovi
 incombenti istruttori e quindi la causa veniva chiamata all'udienza
 del 5 dicembre 1991. La relativa sentenza interlocutoria n. 1/92 ha
 ordinato, fra l'altro, la integrazione del contraddittorio nei
 confronti di tutti i concorrenti compresi nella graduatoria di
 idoneita' per la qualita' di controinteressati in essi ravvisati,
 consentendo la notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 14
 del R.D. n. 642 del 1907.
      Quanto sopra viene quindi notificato a tutti i concorrenti
 compresi nella graduatoria di idoneita' approvata con deliberazione
 della Giunta Regionale n. 2113 del 29 maggio 1986.
G-38 (A pagamento).
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