Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Le sigg.re Maria Enrica Venturelli, Mariangela Roba, Mariangela Di Gregorio, Franca Gualtieri, Maria Teresa Ansaldi, Isabella Costa, Marina Barabino, Patrizia Dallasta, Sonia Mariani e Teresa Olivieri, rappresentate e difese dall'avv. Maria Luisa Sarni Florino, hanno impugnato al T.A.R. Liguria, con ricorso (R.G.R. 1340/86), notificato alla Regione Liguria ed alla controinteressata Silvana Tedeschi, la delibera della Giunta Regionale n. 2113 del 29 maggio 1986 e tutti gli atti relativi alla procedura concorsuale per la nomina a 21 posti di istruttore della VI qualifica funzionale di cui al concorso bandito con deliberazione della Giunta Regionale n. 7409 del 27 dicembre 1984. Nel ricorso si e' dedotto il seguente motivo: a) violazione dell'art. 1 del R.D. n. 1054 del 6 maggio 1928 e dell'art. 5 del bando di concorso nonche' eccesso di potere per errore sui presupposti, contraddittorieta' intrinseca, illogicita' e difetto di motivazione, per avere, la commissione esaminatrice, attribuito punti 4 al diploma di scuola materna e per aver negato identica valutazione ai diplomi di addetto alla segreteria d'azienda e di addetto alla contabilita' d'azienda posseduti dalle ricorrenti. A seguito di ordinanze presidenziali venivano acquisiti in giudizio tutti gli atti concorsuali sicche' le ricorrenti deducevano i seguenti ulteriori motivi: a) violazione dell'art. 5, lett. A) del bando di concorso ed eccesso di potere per errore sui presupposti, carenza istruttoria e difetto di motivazione per avere la commissione erroneamente valutato fra i titoli di servizio anche quello prestato presso Enti diversi dalla Regione; b) eccesso di potere per carenza istruttoria, difetto di motivazione sotto differenziato profilo e illogicita' per avere la commissione omesso la indicazione, per taluni candidati, della qualita' del servizio prestato e/o dell'Ufficio presso il quale si e' svolto; c) violazione del criterio di massima assunto dalla commissione nella seduta dell'8 dicembre 1985 ed eccesso di potere per contraddittorieta' intrinseca e difetto di motivazione, perche' non risultavano redatte le schede relative ai titoli non valutabili corredate da idonea motivazione, previste nel criterio di massima; d) violazione dell'art. 3, punto C), del bando di concorso ed eccesso di potere per carenza istruttoria, difetto di motivazione ed illogicita', essendo stati usati criteri diversi nello specificare le ragioni delle divergenti valutazioni dei titoli; e) violazione dell'art. 5, punto C), del bando di concorso ed eccesso di potere per contraddittorieta' intrinseca, difetto di motivazione ed illogicita' perche' ad una candidata in possesso del titolo di studio di scuola media inferiore veniva attribuito il punteggio relativo al diploma di scuola media superiore. A seguito di sentenza istruttoria 285/90, l'amministrazione versava in giudizio le schede relative ai titoli non valutabili. Poiche' fra tali schede mancavano quelle relative alle ricorrenti, veniva proposto il seguente ulteriore motivo aggiunto: a) violazione del criterio di massima assunto nella seduto del 18 gennaio 1985 nonche' eccesso di potere per errore sui presupposti, carenza istruttoria e di motivazione per avere la commissione, in contrasto con i criteri assunti, omesso di compilare dette schede nei riguardi delle ricorrenti. Interveniva quindi la sentenza 214/91 che ordinava nuovi incombenti istruttori e quindi la causa veniva chiamata all'udienza del 5 dicembre 1991. La relativa sentenza interlocutoria n. 1/92 ha ordinato, fra l'altro, la integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i concorrenti compresi nella graduatoria di idoneita' per la qualita' di controinteressati in essi ravvisati, consentendo la notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 14 del R.D. n. 642 del 1907. Quanto sopra viene quindi notificato a tutti i concorrenti compresi nella graduatoria di idoneita' approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 2113 del 29 maggio 1986. G-38 (A pagamento).