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Errata corrige
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Con atto di fusione di societa' ricevuto dal dott. Giulio Grilli notaio in Genova, in data 20 dicembre 1991 repertorio n. 4276 registrato a Genova il 23 dicembre 1991 al n. 17118, trascritto al Tribunale di Genova in data 24 dicembre 1991 cronologico n. 25455 per quanto riguarda la C.O.S.IM. - Societa' a responsabilita' limitata e cronologico n. 25456 per quanto riguarda la Righel - Societa' a responsabilita' limitata, le societa': Righel - Societa' a responsabilita' limitata con sede in Genova, via De Marini 1, capitale L. 30.000.000 intieramente versato, iscritta nella cancelleria del Tribunale di Genova al n. 53366 del registro societa' e n. 71770/443 di fascicolo, avente il codice fiscale n. 03175490105, e C.O.S.IM. - Societa' a responsabilita' limitata con sede in Genova, via De Marini 1, capitale sociale L. 140.000.000 intieramente versato, iscritta nella cancelleria del Tribunale di Genova al n. 55592 del registro societa' e n. 74148 di fascicolo, avente il Codice fiscale n. 01941.530.287, si sono fuse tra loro mediante incorporazione di quest'ultima societa' nella Righel - Societa' a responsabilita' limitata, sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali alla data del 31 agosto 1991 ed alle condizioni tutte previste e stabilite nelle deliberazioni entrambe in data 18 novembre 1991 repertori n. 4026 e 4025. La fusione e' avvenuta senza aumento di capitale sociale da parte della societa' incorporante, dato che la stessa possiede tutte le quote costituenti l'intiero capitale sociale della societa' incorporanda, le quali vengono naturalmente annullate. Ai fini e per gli effetti civili e del disposto del comma 7 dell'art. 123 del testo unico sulle imposte dirette decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, la fusione ha effetto dal 20 dicembre 1991 e comunque nel rispetto dell'art. 2504-bi s del Codice civile. In conseguenza della fusione come sopra effettuata la societa' incorporata ha cessato di esistere, e si sono estinte e sono decaduti dalle loro rispettive cariche i suoi amministratori, i membri del Collegio sindacale ed i suoi eventuali procuratori, con pieno discarico per il loro operato; la societa' incorporante ha assunto quindi tutti i diritti e gli obblighi di detta societa' incoporata, a sensi e per gli effetti dell'articolo 2504-bis del Codice civile. Pertanto tutte le attivita' e tutti i beni mobili ed immobili di qualunque natura costituenti il patrimonio della societa' incorporata, compresi i crediti, la denominazione sociale e quant'altro di sua spettanza e pertinenza, sono divenute senza eccezione alcuna di piena proprieta' e disponibilita' della societa' incorporante, alla quale sono rimaste accollate tutte le sue passivita' e tutte le obbligazioni di qualsiasi genere, nulla escluso od eccettuato, con obbligo di adempimento alle condizioni e patti stabiliti ed alle convenute scadenze. Giulio Grilli, notaio. G-40 (A pagamento).