Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (in seguito, la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 (in seguito, il "Testo Unico Bancario"). La Argentario Finance S.r.l. (in seguito, l'"Acquirente") comunica che in data 5 agosto 2009 ha concluso con Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. (in seguito, la "CR Ravenna") e Banca di Imola S.p.A. (in seguito, la "Banca di Imola" e, insieme a CR Ravenna, i "Cedenti") un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario. In virtu' di tale contratto l'Acquirente ha acquistato da ciascuno dei Cedenti, pro soluto, con effetto dal 5 agosto 2009, ai termini ed alle condizioni ivi specificate, ogni e qualsiasi credito derivante dai e/o in relazione ai mutui ipotecari in bonis erogati ai sensi di contratti di mutuo (in seguito, rispettivamente, i "Mutui" ed i "Contratti di Mutuo") stipulati da ciascuno dei Cedenti con i propri clienti (ivi inclusi, a mero scopo esemplificativo, (a) il diritto a ricevere tutte le somme dovute al 9 luglio 2009 (in seguito, la "Data di Valutazione") dai relativi debitori a titolo di rata o ad altro titolo; (b) gli indennizzi; (c) le somme dovute in forza di una qualsiasi garanzia relativa ai Contratti di Mutuo di cui sia beneficiario ciascuno dei Cedenti; tutti cosi' come assistiti dai privilegi e dalle garanzie di qualsiasi tipo e da chiunque prestati a favore di ciascuno dei Cedenti e dalle cause di prelazione relativi ai predetti diritti e crediti, ed a tutti gli altri diritti accessori ad essi relativi e ad esclusione dei rimborsi di costi e spese di cui sia previsto contrattualmente il pagamento - quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le spese di incasso e di spedizione della relativa documentazione) che alla Data di Valutazione soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi: (a) per quanto riguarda i contratti di mutuo o i mutui conclusi da CR Ravenna: (i) siano stati concessi esclusivamente da CR Ravenna in qualita' di soggetto mutuante; (ii) siano stati erogati tra il 27 gennaio 1998 (incluso) e il 30 aprile 2009 (incluso); (iii) siano stati erogati ai sensi di contratti di mutuo disciplinati dalla legge della Repubblica Italiana; (iv) non siano stati stipulati o conclusi (come indicato nel relativo contratto di mutuo): (a) ai sensi di qualsiasi legge o normativa (anche regionale e/o provinciale) che preveda la concessione di: (1) contributi o agevolazioni in conto capitale e/o interessi (cosiddetti mutui "agevolati"); (2) contributi pubblici di qualsivoglia natura; (3) sconti di legge e/o altre previsioni di agevolazione o riduzioni in favore dei relativi debitori, datori di ipoteca o eventuali altri garanti riguardo al capitale e/o agli interessi; (b) ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del Testo Unico Bancario (cd. "credito agrario e peschereccio"); (c) con l'assistenza di una garanzia da parte di COFITER Confidi Terziario Emilia Romagna Soc. Coop., Confidi Emilia Romagna e Ferrara s.c., Unifidi Emilia Romagna soc. coop. a r.l. oppure Fidindustria Emilia Romagna s.c.; (v) siano stati interamente erogati e per i quali non sussista alcun obbligo o possibilita' di effettuare ulteriori erogazioni; (vi) i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito di accollo e/o frazionamento) siano: (a) persone fisiche residenti, alla Data di Valutazione, in Italia; ovvero (b) persone giuridiche aventi sede sociale, alla Data di Valutazione, in Italia, e non siano: (1) amministrazioni pubbliche o enti equiparabili o enti ecclesiastici; ovvero (2) anche in qualita' di cointestatari del relativo mutuo, soggetti che, alla Data di Valutazione, erano dipendenti o esponenti bancari (ai sensi dell'articolo 136 del Testo Unico Bancario) di Cassa di Risparmio di Ravenna; (vii) siano garantiti da un'ipoteca di primo grado economico intendendosi per tale: (1) un'ipoteca di primo grado; ovvero (2) un'ipoteca di grado successivo al primo rispetto alla quale siano state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado precedente; (viii) presentino un tasso di interesse contrattuale che appartenga ad una delle seguenti categorie: (a) mutui "a tasso fisso", intendendosi quei mutui il cui tasso di interesse sia fissato alla data di stipula del relativo contratto di mutuo e non sia possibile modificarlo per la durata del mutuo; ovvero (b) mutui "a tasso variabile", intendendosi quei mutui il cui tasso di interesse sia parametrato all'Euribor a tre mesi (o media dell'Euribor a tre mesi) oppure all'Euribor a sei mesi (o media dell'Euribor a sei mesi) oppure parametrato al c.d. Rendistato (tasso di rendimento effettivo lordo del campione di titoli pubblici soggetti ad imposta) oppure al tasso ufficiale della B.C.E.; e che non prevedano possibilita' di variazione ne' dell'indice di riferimento ne' della maggiorazione e mutui per i quali non sia previsto un limite massimo al tasso d'interesse applicabile; (c) mutui "a tasso misto", intendendosi quei mutui che prevedono per il debitore la facolta' di esercitare l'opzione di scegliere l'indicizzazione a tasso fisso, ovvero di optare per il tasso variabile, ad una o a piu' date prestabilite; (ix) prevedano un rimborso in linea capitale in piu' quote secondo (a) il metodo di ammortamento c.d. "alla francese", per tale intendendosi quel metodo di ammortamento ai sensi del quale tutte le rate sono uguali (salvo variazioni di tasso) e comprensive di una componente capitale crescente nel tempo e di una componente interesse calcolata sul debito residuo, oppure (b) il metodo di ammortamento c.d. "all'italiana", per tale intendendosi quel metodo di ammortamento ai sensi del quale tutte le rate sono comprensive di una componente capitale costante nel tempo e di una componente interesse variabile, cosi' come rilevabile alla data di stipula del mutuo, o se esiste, dell'ultimo accordo relativo al sistema di ammortamento, oppure (c) un metodo di ammortamento c.d. "a rata costante e durata variabile" per tale intendendosi quel metodo di ammortamento ai sensi del quale tutte le rate sono di importo costante e la data prevista della fine dell'ammortamento si estende o si riduce al variare del tasso di riferimento entro comunque la durata massima prevista contrattualmente; (x) prevedano un rimborso mediante la corresponsione di rate mensili, trimestrali o semestrali; (xi) le cui rate siano denominate e vengano corrisposte in euro (ovvero mutui erogati in lire e successivamente ridenominati in euro) e che il relativo contratto di mutuo non contenga previsioni che ne permettano la conversione in una valuta diversa dall'euro; (xii) il cui pagamento delle relative rate sia effettuato mediante addebito automatico sul proprio conto corrente aperto presso CR Ravenna (ivi inclusi i pagamenti mediante R.I.D. - Rimessa Interbancaria Diretta) oppure per cassa; (xiii) non presentino alcuna rata scaduta e non pagata (ad eccezione della rata in scadenza alla Data di Valutazione); (xiv) la cui data di scadenza dell'ultima rata (come indicata nel relativo piano di ammortamento) sia compresa tra il 4 gennaio 2011 (incluso) ed il 30 ottobre 2048 (incluso); (xv) il cui debito residuo in linea capitale alla Data di Valutazione risulti: (a) maggiore o uguale a Euro 1.656; (b) inferiore a Euro 700.000; e (xvi) il cui rapporto tra il debito residuo in linea capitale alla Data di Valutazione e il valore di perizia del relativo immobile residenziale o commerciale (come indicato nel relativo contratto di mutuo o come comunicato al mutuatario in occasione o precedentemente alla stipula del relativo contratto di mutuo) sia inferiore al 100%; e (xvii) in relazione ai quali il relativo mutuatario non abbia aderito alla proposta di rinegoziazione formulata ai sensi del decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 convertito con legge n. 126 del 24 luglio 2008 e della convenzione stipulata tra il Ministero dell'Economia e delle Finanza e l'Associazione Bancaria Italiana. In relazione ai criteri sopra esposti, per "data di erogazione" deve intendersi (i) la data originaria di effettiva erogazione del mutuo, indipendentemente da eventuali accolli intervenuti successivamente a tale data, ovvero (ii) in caso di frazionamento, la data del relativo frazionamento. (b) per quanto riguarda i contratti di mutuo o i mutui conclusi da Banca di Imola: (i) siano stati concessi esclusivamente da Banca di Imola in qualita' di soggetto mutuante; (ii) siano stati erogati tra il 2 febbraio 1998 (incluso) e il 30 aprile 2009 (incluso); (iii) siano stati erogati ai sensi di contratti di mutuo disciplinati dalla legge della Repubblica Italiana; (iv) non siano stati stipulati o conclusi (come indicato nel relativo contratto di mutuo): (a) ai sensi di qualsiasi legge o normativa (anche regionale e/o provinciale) che preveda la concessione di: (1) contributi o agevolazioni in conto capitale e/o interessi (cosiddetti mutui "agevolati"); (2) contributi pubblici di qualsivoglia natura; (3) sconti di legge e/o altre previsioni di agevolazione o riduzioni in favore dei relativi debitori, datori di ipoteca o eventuali altri garanti riguardo al capitale e/o agli interessi; (b) ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del Testo Unico Bancario (cd. "credito agrario e peschereccio"); (c) con l'assistenza di una garanzia da parte di Confidi Unifidi Emilia Romagna Soc. Coop. a r.l., COFITER, CONFIDI Terziario Emilia Romagna Societa' Cooperativa, Fidindustria Emilia Romagna Societa' Cooperativa, Consorzio di Garanzia Collettiva Fidi nell''Agricoltura, Agrifidi-Bologna, Cooperativa Agricola di Garanzia, oppure Agrifidi Societa' Cooperativa a responsabilita' limitata; (v) siano stati interamente erogati e per i quali non sussista alcun obbligo o possibilita' di effettuare ulteriori erogazioni; (vi) i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito di accollo e/o frazionamento) siano: (a) persone fisiche residenti, alla Data di Valutazione, in Italia; ovvero (b) persone giuridiche aventi sede sociale, alla Data di Valutazione, in Italia, e non siano: (1) amministrazioni pubbliche o enti equiparabili o enti ecclesiastici; ovvero (2) anche in qualita' di cointestatari del relativo mutuo, soggetti che, alla Data di Valutazione, erano dipendenti o esponenti bancari (ai sensi dell'articolo 136 del Testo Unico Bancario) di Banca di Imola; (vii) siano garantiti da un'ipoteca di primo grado economico intendendosi per tale: (1) un'ipoteca di primo grado; ovvero (2) un'ipoteca di grado successivo al primo rispetto alla quale siano state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado precedente; (viii) presentino un tasso di interesse contrattuale che appartenga ad una delle seguenti categorie: (a) mutui "a tasso fisso", intendendosi quei mutui il cui tasso di interesse sia fissato alla data di stipula del relativo contratto di mutuo e non sia possibile modificarlo per la durata del mutuo; ovvero (b) mutui "a tasso variabile", intendendosi quei mutui il cui tasso di interesse sia parametrato all'Euribor a tre mesi (o media dell'Euribor a tre mesi) oppure all'Euribor a sei mesi (o media dell'Euribor a sei mesi) oppure parametrato al c.d. Rendistato (tasso di rendimento effettivo lordo del campione di titoli pubblici soggetti ad imposta) oppure al tasso ufficiale della B.C.E.; e che non prevedano possibilita' di variazione ne' dell'indice di riferimento ne' della maggiorazione e mutui per i quali non sia previsto un limite massimo al tasso d'interesse applicabile; (c) mutui "a tasso misto", intendendosi quei mutui che prevedono per il debitore la facolta' di esercitare l'opzione di scegliere l'indicizzazione a tasso fisso, ovvero di optare per il tasso variabile, ad una o a piu' date prestabilite; (ix) prevedano un rimborso in linea capitale in piu' quote secondo (a) il metodo di ammortamento c.d. "alla francese", per tale intendendosi quel metodo di ammortamento ai sensi del quale tutte le rate sono uguali (salvo variazioni di tasso) e comprensive di una componente capitale crescente nel tempo e di una componente interesse calcolata sul debito residuo, oppure (b) il metodo di ammortamento c.d. "all'italiana", per tale intendendosi quel metodo di ammortamento ai sensi del quale tutte le rate sono comprensive di una componente capitale costante nel tempo e di una componente interesse variabile, cosi' come rilevabile alla data di stipula del mutuo, o se esiste, dell'ultimo accordo relativo al sistema di ammortamento, oppure (c) un metodo di ammortamento c.d. "a rata costante e durata variabile" per tale intendendosi quel metodo di ammortamento ai sensi del quale tutte le rate sono di importo costante e la data prevista della fine dell'ammortamento si estende o si riduce al variare del tasso di riferimento entro comunque la durata massima prevista contrattualmente; (x) prevedano un rimborso mediante la corresponsione di rate mensili, trimestrali o semestrali; (xi) le cui rate siano denominate e vengano corrisposte in euro (ovvero mutui erogati in lire e successivamente ridenominati in euro) e che il relativo contratto di mutuo non contenga previsioni che ne permettano la conversione in una valuta diversa dall'euro; (xii) il cui pagamento delle relative rate sia effettuato mediante addebito automatico sul proprio conto corrente aperto presso Banca di Imola (ivi inclusi i pagamenti mediante R.I.D. - Rimessa Interbancaria Diretta) oppure per cassa; (xiii) non presentino alcuna rata scaduta e non pagata (ad eccezione della rata in scadenza alla Data di Valutazione); (xiv) la cui data di scadenza dell'ultima rata (come indicata nel relativo piano di ammortamento) sia compresa tra il 1° gennaio 2011 (incluso) ed il 14 giugno 2039 (incluso); (xv) il cui debito residuo in linea capitale alla Data di Valutazione risulti: (a) maggiore o uguale a Euro 4.360; (b) inferiore a Euro 700.000; e (xvi) il cui rapporto tra il debito residuo in linea capitale alla Data di Valutazione e il valore di perizia del relativo immobile residenziale o commerciale (come indicato nel relativo contratto di mutuo o come comunicato al mutuatario in occasione o precedentemente alla stipula del relativo contratto di mutuo) sia inferiore al 100%; e (xvii) in relazione ai quali il relativo mutuatario non abbia aderito alla proposta di rinegoziazione formulata ai sensi del decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 convertito con legge n. 126 del 24 luglio 2008 e della convenzione stipulata tra il Ministero dell'Economia e delle Finanza e l'Associazione Bancaria Italiana. In relazione ai criteri sopra esposti, per "data di erogazione" deve intendersi (i) la data originaria di effettiva erogazione del mutuo, indipendentemente da eventuali accolli ovvero (ii) in caso di frazionamento, la data del relativo frazionamento. L'Acquirente ha conferito incarico a CR Ravenna ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione affinche' per suo conto, in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso delle somme dovute. CR Ravenna ha inoltre subdelegato a Banca di Imola l'incarico di riscuotere le somme dovute in relazione ai Crediti ceduti all'Acquirente dalla stessa Banca di Imola. Pertanto, i debitori ceduti da CR Ravenna continueranno a pagare a CR Ravenna ogni somma dovuta in relazione ai crediti ceduti da CR Ravenna nelle forme previste dai relativi Contratti di Mutuo o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere loro comunicate; i debitori ceduti da Banca di Imola continueranno a pagare a Banca di Imola ogni somma dovuta in relazione ai crediti ceduti da Banca di Imola nelle forme previste dai relativi Contratti di Mutuo o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere loro comunicate. Tutto cio' premesso, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2006 n. 196, (in seguito, la "Legge Privacy"), informiamo il singolo titolare dei contratti i cui crediti rientrino nella cessione di cui sopra, nonche' il titolare delle posizioni accessorie a tali contratti, sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti. Securitisation Services S.p.A. (in seguito "Securitisation Services") nell'ambito di tale operazione di cartolarizzazione, prestera' taluni servizi di carattere amministrativo, fra i quali la tenuta della documentazione relativa alla cartolarizzazione dei crediti e della documentazione societaria. I dati personali in possesso dell'Acquirente e di Securitisation Services sono stati raccolti presso CR Ravenna e Banca di Imola. Si precisa che non verranno trattati dati «sensibili» e dati «giudiziari». I dati personali dell'interessato saranno trattati, per quanto riguarda l'Acquirente, per finalita' connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di Crediti, finalita' connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonche' da disposizioni impartite da Autorita' a cio' legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, finalita' connesse alla gestione ed al recupero del credito e, per quanto riguarda Securitisation Services, per finalita' connesse e strumentali alla prestazione dei sopraindicati servizi di carattere amministrativo. In relazione alle indicate finalita', il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati personali dell'interessato verranno posti a conoscenza dell'Acquirente e del personale di Securitisation Services che, nominato responsabile e/o incaricato del trattamento secondo la vigente organizzazione aziendale, e' preposto al loro trattamento al fine del raggiungimento delle finalita' precedentemente indicate. I dati personali dell'interessato verranno altresi' posti a conoscenza di terze parti con le quali l'Acquirente e Securitisation Services hanno in corso rapporti contrattuali aventi ad oggetto servizi funzionali allo svolgimento dell'attivita', fermo restando il rispetto delle finalita' del trattamento come sopra specificate. Infine, i dati personali dell'interessato verranno comunicati, ove richiesto, a pubbliche amministrazioni ed autorita' regolamentari, in base a quanto disposto dalle leggi vigenti. Eccetto alle sopracitate persone, fisiche o giuridiche, enti ed istituzioni, non e' in alcun modo prevista la comunicazione di dati personali a terzi, ovvero la loro diffusione. Si precisa che i dati personali in nostro possesso vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento in base ad un obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale (per i quali il consenso dell'interessato non e', quindi, richiesto). Titolari autonomi e disgiunti del trattamento dei dati sono l'Acquirente, CR Ravenna, Banca di Imola e Securitisation Services (i "Titolari"). I debitori ceduti e gli eventuali garanti potranno rivolgersi ai Titolari per esercitare i diritti riconosciuti loro dalla Legge Privacy e, in particolare, dall'art. 7 di tale legge (ad es., cancellazione, rettifica e integrazione dei dati, opposizione al trattamento degli stessi, ecc.). I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi durante l'orario d'ufficio per ogni ulteriore informazione a, rispettivamente, Argentario Finance S.r.l., con sede legale in Via Vittorio Alfieri n. 1, 31015 Conegliano (TV), Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A., con sede legale in Piazza Garibaldi 6, 48100 Ravenna o a Banca di Imola S.p.A., con sede legale in Via Emilia 196, 40026 Imola (BO). Conegliano (TV), 06 agosto 2009 Argentario Finance S.r.l. Amministratore Unico Dott. Paolo Gabriele IG-09196