L'incorporante possiede l'intero capitale dell'incorporanda. Conseguentemente non vi e' alcun cambio. Non e' previsto conguaglio in denaro. Gli effetti della fusione, ai sensi art. 2504-bis del Codice civile, decorreranno dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso il registro imprese. Tuttavia gli amministratori potranno fissare una data successiva nell'atto di fusione. A norma art. 2501-bis, n.6), del Codice civile le operazioni e poste contabili della incorporanda saranno imputate al bilancio della incorporante a decorrere dall'inizio dell'esercizio in cui avra' effetto la fusione. A norma dell'art.123, comma 7, decreto del Presidente della Repubblica n.917/1986, l'atto di fusione stabilirà che ai fini delle imposte sui redditi gli effetti della fusione decorreranno dall'inizio dell'esercizio nel corso del quale avrà effetto la stessa. Non sussistono particolari categorie di soci ne' possessori di titoli diversi dalle azioni/quote, né benefici o vantaggi particolari per gli amministratori. Sono salve eventuali modifiche richieste dalle competenti autorita' anche in sede di omologazione. Progetto iscritto al registro imprese Milano il 30 ottobre 2000 per entrambe le societa'. Ruben Israel, notaio. IG-114 (A pagamento).