(GU Parte Seconda n.77 del 2-4-1994)

      Con ordinanza 10 marzo 1994, n. 155/94 la Sez. I del TAR per la
 Lombardia ha ordinato alla ricorrente Autoguidovie Italiane - AGI
 S.p.a. di operare la notifica per pubblici proclami del ricorso da
 essa radicato al n. 4611/92 nei confronti della Regione Lombardia e
 altri per l'annullamento della deliberazione di Giunta regionale 21
 luglio 1992, n. 26042 ('riadeguamento assegnazione agli enti e
 imprese di trasporto pubblico locale di persone dei contributi di
 esercizio FNT - anno 1992') nella parte in cui, nel determinare il
 contributo di spettanza della ricorrente ha tenuto conto della
 velocita' commerciale relativa all'anno 1990 anziche' dell'anno 1991,
 nonche' nella parte in cui attesta alla data del 5 giugno 1992 il
 momento cui fare riferimento per la verifica dell'atto posseduto.
      Il TAR, 'rilevato che la delibera impugnata, riguardante
 l'erogazione dei contributi del FNT per le imprese di trasporto
 pubblico locale di persone, nei limiti della quota di spettanza FNT
 per l'anno 1992, pari a L. 942.223.920.000, ha come destinatari
 numerose societa' di trasporto, ivi indicate', ha disposto la
 notifica per pubblici proclami 'considerato che l'eventuale
 accoglimento del ricorso comporterebbe una rideterminazione dei
 contributi, nei limiti del tetto sopra richiamato, per tutte le
 aziende di trasporto beneficiarie, a causa della diversita' dei
 criteri da applicare'.
      Destinatarie della presente notifica per pubblici proclami sono
 pertanto tutte le imprese concessionarie della Regione Lombardia per
 l'esercizio della attivita' di trasporto pubblico di persone di linea
 beneficiarie dei contributi erogati con la delibera di G.R. 21 luglio
 1992, n. 26042.
      L'interessata agisce per l'annullamento della delibera in
 oggetto e la conseguente rideterminazione dei contributi di sua
 spettanza, ritenendo detta delibera in contrasto con gli artt. 6
 legge 151/81 e 6 L.R. 19/89, nonche' viziata di eccesso di potere per
 travisamento, illogicita', contraddittorieta', difetto assoluto dei
 presupposti e della motivazione in quanto:
      a) la Regione ha considerato la velocita' commerciale della
 impresa fondandosi sui dati relativi al 1990, ancorche' le fossero
 stati comunicati quelli relativi al 1991;
      b) la Regione ha illegittimamente deciso di avvalersi unicamente
 dei dati in suo possesso alla data del 5 giugno 1992 e non anche di
 quelli successivamente pervenutile.
      Quanto sopra, in ottemperanza alla ordinanza del TAR, AGI S.p.a.
 notifica a chiunque eventualmente controinteressato allo accoglimento
 del ricorso da essa radicato avanti la Sez. I del TAR per la
 Lombardia al n. 1513/93.
    Avv. Giancarlo Tanzarella.
M-1926 (A pagamento).
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