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Errata corrige
Errata corrige
Con ordinanza 10 marzo 1994, n. 155/94 la Sez. I del TAR per la Lombardia ha ordinato alla ricorrente Autoguidovie Italiane - AGI S.p.a. di operare la notifica per pubblici proclami del ricorso da essa radicato al n. 4611/92 nei confronti della Regione Lombardia e altri per l'annullamento della deliberazione di Giunta regionale 21 luglio 1992, n. 26042 ('riadeguamento assegnazione agli enti e imprese di trasporto pubblico locale di persone dei contributi di esercizio FNT - anno 1992') nella parte in cui, nel determinare il contributo di spettanza della ricorrente ha tenuto conto della velocita' commerciale relativa all'anno 1990 anziche' dell'anno 1991, nonche' nella parte in cui attesta alla data del 5 giugno 1992 il momento cui fare riferimento per la verifica dell'atto posseduto. Il TAR, 'rilevato che la delibera impugnata, riguardante l'erogazione dei contributi del FNT per le imprese di trasporto pubblico locale di persone, nei limiti della quota di spettanza FNT per l'anno 1992, pari a L. 942.223.920.000, ha come destinatari numerose societa' di trasporto, ivi indicate', ha disposto la notifica per pubblici proclami 'considerato che l'eventuale accoglimento del ricorso comporterebbe una rideterminazione dei contributi, nei limiti del tetto sopra richiamato, per tutte le aziende di trasporto beneficiarie, a causa della diversita' dei criteri da applicare'. Destinatarie della presente notifica per pubblici proclami sono pertanto tutte le imprese concessionarie della Regione Lombardia per l'esercizio della attivita' di trasporto pubblico di persone di linea beneficiarie dei contributi erogati con la delibera di G.R. 21 luglio 1992, n. 26042. L'interessata agisce per l'annullamento della delibera in oggetto e la conseguente rideterminazione dei contributi di sua spettanza, ritenendo detta delibera in contrasto con gli artt. 6 legge 151/81 e 6 L.R. 19/89, nonche' viziata di eccesso di potere per travisamento, illogicita', contraddittorieta', difetto assoluto dei presupposti e della motivazione in quanto: a) la Regione ha considerato la velocita' commerciale della impresa fondandosi sui dati relativi al 1990, ancorche' le fossero stati comunicati quelli relativi al 1991; b) la Regione ha illegittimamente deciso di avvalersi unicamente dei dati in suo possesso alla data del 5 giugno 1992 e non anche di quelli successivamente pervenutile. Quanto sopra, in ottemperanza alla ordinanza del TAR, AGI S.p.a. notifica a chiunque eventualmente controinteressato allo accoglimento del ricorso da essa radicato avanti la Sez. I del TAR per la Lombardia al n. 1513/93. Avv. Giancarlo Tanzarella. M-1926 (A pagamento).