(GU Parte Seconda n.77 del 2-4-1994)

      Con ordinanza 10 marzo 1994, n. 158/94 la Sez. I del TAR per la
 Lombardia ha ordinato alla ricorrente Autoguidovie Italiane - AGI
 S.p.a. di operare la notifica per pubblici proclami del ricorso da
 essa radicato al n. 1513/93 nei confronti della Regione Lombardia e
 altri per l'annullamento della deliberazione di Giunta regionale 19
 novembre 1992, n. V/30541 (determinazione e assegnazione dei
 contributi ex L.R. 25 luglio 1992, n. 21) nelle parti in cui ha
 determinato l'entita' del disavanzo da fare oggetto di contributo
 ricorrendo al criterio della 'ricostruzione del costo unitario
 chilometrico dei servizi per l'anno 1986 implementando il costo di
 cui alla L.R. 27 maggio 1989, n. 19 dei contributi assegnati in
 applicazione della legge 6 febbraio 1987, n. 18'.
      Il TAR, 'rilevato che la delibera impugnata, riguardante
 l'erogazione di contributi straordinari per le imprese di trasporto
 pubblico locale di persone, nei limiti del tetto finanziario previsto
 dall'art. 1 della L.R. n. 21 del 25 luglio 1992, ha come destinatari
 numerose societa' di trasporto, ivi indicate', ha disposto la
 notifica per pubblici proclami 'considerato che l'eventuale
 accoglimento del ricorso comporterebbe una rideterminazione dei
 contributi, nei limiti del tetto finanziario sopra richiamato, per
 tutte le aziende di trasporto beneficiarie, a causa della diversita'
 dei criteri da applicare'.
      Destinatarie della presente notifica per pubblici proclami sono
 pertanto tutte le imprese concessionarie della Regione Lombardia per
 l'esercizio della attivita' di pubblico trasporto di persone di linea
 beneficiarie dei contributi erogati con la delibera di G.R. 19
 novembre 1992, n. V/30541.
      L'interessata agisce per l'annullamento della delibera in
 oggetto e la conseguente rideterminazione del contributo di sua
 spettanza, ritenendo detta delibera in contrasto con gli artt. 1 e 2
 L.R. 21/92 - anche in relazione alla legge 18/87 e alla L.R. 19/89 -
 nonche' viziata di eccesso di potere per incompetenza, perplessita',
 illogicita', assurdita' manifesta e difetto assoluto della
 motivazione in quanto:
      a) la L.R. 21/92 impone che il disavanzo sia determinato
 avendosi conto solo delle risultanze dei bilanci riclassificati;
      b) e' esclusa la possibilita' di utilizzare criteri propri delle
 leggi che concernono la attribuzione di contributi in via ordinaria;
      c) criteri diversi da quelli desumibili dalla L.R. 21/92 avrebbe
 dovuto essere disposti dal Consiglio e non dalla Giunta regionale;
      d) oltre che illegittimo, il criterio del 'costo unitario
 chilometrico' cui la Giunta si e' attenuta e' anche illogico;
      e) in ogni caso il detto 'costo unitario chilometrico' avrebbe
 dovuto essere determinato in applicazione dei criteri desumibili
 dalla L. 18/87.
      Quanto sopra, in ottemperanza alla ordinanza del TAR, AGI S.p.a.
 notifica a chiunque eventualmente controinteressato allo accoglimento
 del ricorso da essa radicato avanti la Sez. I del TAR per la
 Lombardia al n. 1513/93.
    Avv. Giancarlo Tanzarella.
M-1927 (A pagamento).
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