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Errata corrige
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Con ordinanza 10 marzo 1994, n. 158/94 la Sez. I del TAR per la Lombardia ha ordinato alla ricorrente Autoguidovie Italiane - AGI S.p.a. di operare la notifica per pubblici proclami del ricorso da essa radicato al n. 1513/93 nei confronti della Regione Lombardia e altri per l'annullamento della deliberazione di Giunta regionale 19 novembre 1992, n. V/30541 (determinazione e assegnazione dei contributi ex L.R. 25 luglio 1992, n. 21) nelle parti in cui ha determinato l'entita' del disavanzo da fare oggetto di contributo ricorrendo al criterio della 'ricostruzione del costo unitario chilometrico dei servizi per l'anno 1986 implementando il costo di cui alla L.R. 27 maggio 1989, n. 19 dei contributi assegnati in applicazione della legge 6 febbraio 1987, n. 18'. Il TAR, 'rilevato che la delibera impugnata, riguardante l'erogazione di contributi straordinari per le imprese di trasporto pubblico locale di persone, nei limiti del tetto finanziario previsto dall'art. 1 della L.R. n. 21 del 25 luglio 1992, ha come destinatari numerose societa' di trasporto, ivi indicate', ha disposto la notifica per pubblici proclami 'considerato che l'eventuale accoglimento del ricorso comporterebbe una rideterminazione dei contributi, nei limiti del tetto finanziario sopra richiamato, per tutte le aziende di trasporto beneficiarie, a causa della diversita' dei criteri da applicare'. Destinatarie della presente notifica per pubblici proclami sono pertanto tutte le imprese concessionarie della Regione Lombardia per l'esercizio della attivita' di pubblico trasporto di persone di linea beneficiarie dei contributi erogati con la delibera di G.R. 19 novembre 1992, n. V/30541. L'interessata agisce per l'annullamento della delibera in oggetto e la conseguente rideterminazione del contributo di sua spettanza, ritenendo detta delibera in contrasto con gli artt. 1 e 2 L.R. 21/92 - anche in relazione alla legge 18/87 e alla L.R. 19/89 - nonche' viziata di eccesso di potere per incompetenza, perplessita', illogicita', assurdita' manifesta e difetto assoluto della motivazione in quanto: a) la L.R. 21/92 impone che il disavanzo sia determinato avendosi conto solo delle risultanze dei bilanci riclassificati; b) e' esclusa la possibilita' di utilizzare criteri propri delle leggi che concernono la attribuzione di contributi in via ordinaria; c) criteri diversi da quelli desumibili dalla L.R. 21/92 avrebbe dovuto essere disposti dal Consiglio e non dalla Giunta regionale; d) oltre che illegittimo, il criterio del 'costo unitario chilometrico' cui la Giunta si e' attenuta e' anche illogico; e) in ogni caso il detto 'costo unitario chilometrico' avrebbe dovuto essere determinato in applicazione dei criteri desumibili dalla L. 18/87. Quanto sopra, in ottemperanza alla ordinanza del TAR, AGI S.p.a. notifica a chiunque eventualmente controinteressato allo accoglimento del ricorso da essa radicato avanti la Sez. I del TAR per la Lombardia al n. 1513/93. Avv. Giancarlo Tanzarella. M-1927 (A pagamento).