SHINDLER - S.p.a.

(GU Parte Seconda n.85 del 11-4-1996)

   Progetto di fusione per incorporazione di societa' completamente   
    posseduta (ai sensi dall'art. 2501-bis e 2504-quinquies Codice    
                               civile).                               
                                                                      
    1. Societa' partecipanti alla fusione:
       a) Societa' incorporante: Schindler S.p.a., con sede legale in
 Milano, c.so Buenos Aires 77/A, capitale sociale di L. 6.250.000.000
 interamente versato, iscritta al n. 93895 del registro delle imprese
 di Milano e al n. 471016 del R.E.A. di Milano, codice fiscale n.
 00842990152;
       b) Societa' incorporata: Tecnolift S.r.l., con sede legale in
 Bolzano, v. del Ronco 13/D capitale sociale di L. 20.000.000
 interamente versato, iscritta al n. 55076787 del registro delle
 imprese di Bolzano e al n. 66061 del R.E.A. di Bolzano, codice
 fiscale n. 00135540219.
 
      2. Statuto della societa' incorporante: si allega copia dello
 Statuto da proporre all'assemblea straordinaria dei soci e che verra'
 adottato dopo la fusione.
      3. Rapporto di cambio: non esiste rapporto di cambio ne'
 conguaglio in danaro poiche' ricorre l'ipotesi prevista dall'art.
 2504 quinquies.
      Nel caso di specie la Societa' incorporante, Schindler S.p.a.,
 possiedera' al momento della delibera di fusione, il 100% del
 capitale sociale della incorporata, Tecnoloft S.r.l.
      4. Modalita' di assegnazione delle quote o azioni: non. vengono
 assegnate quote o azioni poiche' ricorre l'ipotesi prevista dall'art.
 2504 quinquies Codice civile.
      5. Data di partecipazione agli utili: non dovendosi nuove quote
 o azioni, per quanto esposto al punto 4, non si definisce alcuna data
 dalla quale le quote o le azioni stesse partecipano agli utili.
      6. Decorrenza delle imputazioni al bilancio della Societa'
 incorporante: le operazioni della Societa' incorporata verranno
 imputate al bilancio della Societa' incorporante dalla data del 1.
 gennaio 1996.
      Ai sensi dall'art. 123, comma 7., del D.P.R. 917/86 ai fini
 delle imposte sui redditi la fusione avra' effetto dalla data del 1.
 gennaio 1996.
      7. Trattamento riservato a particolari categorie di soci: non si
 riserva alcun trattamento a particolari categorie di soci.
      8. Vantaggi particolari previsti per gli amministratori: non
 sono previsti vantaggi particolari per gli amministratori delle
 Societa' che partecipano alla fusione.
       Deposito di Camera di Commercio di Milano il 26 marzo 1996 - n.
 12881 per la Schindler S.p.a.;
       Deposito in Camera di Commercio di Bolzano il 26 marzo 1996 -
 n. 00703 per la Tecnolift S.r.l.
       Milano, 25 marzo 1996
Il presidente del Consiglio di amministrazione della Shhindler S.p.a. 
                         Dott. Giorgio Virga                          
            L'amministratore unico della Tecnolift S.r.l.             
                        Dott. Antonio Pastori                         
                                                                      
M-3123 (A pagamento).

                 Errata corrige G.U. n. 111 del 1996                  

      Nell'avviso M-3123 riguardante progetto di fusione della
 SCHINDLER - S.p.a. TECNOLIFT - S.r.l., pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale n. 85-bis dell'11 aprile 1996, alla pagina 194 dove e'
 scritto, nell'intestazione: 'Shindler - S.p.a.', leggasi:
                          SCHINDLER - S.p.a.                          
                          TECNOLIFT - S.r.l.                          
                                                                      
      Dove e' scritto alla firma: 'Il presidente del Consiglio di
 amministrazione della Shhindler S.p.a.', leggasi: 'Il presidente del
 Consiglio di amministrazione della Schindler S.p.a.'.
    Invariato il resto.
                               C-12916                                
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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